7° Protocollo
addizionale, firmato a Strasburgo il 22.11.1984
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente
Protocollo, risoluti ad adottare ulteriori misure idonee per assicurare
la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà mediante la
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito
denominata "la Convenzione")
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 - Garanzie procedurali in caso di espulsioni di stranieri
Uno
straniero regolarmente residente nel territorio di uno Stato non può
essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa
conformemente alla legge e deve poter:
-
far valere le
ragioni che si oppongono alla sua espulsione
-
far esaminare
il suo caso e farsi rappresentare a tali fini davanti all'autorità
competente o ad una o più persone designate da tale autorità.
Uno
straniero può essere espulso prima dell'esercizio dei diritti enunciati
al paragrafo 1 a, b e c di questo articolo, qualora tale espulsione sia
necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o sia motivata da ragioni
di sicurezza nazionale.
Articolo 2 - Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia
penale
Ogni
persona dichiarata rea da un tribunale ha il diritto di far esaminare la
dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della
giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi inclusi i
motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.
Tale
diritto può essere oggetto di eccezioni per i reati minori, quali sono
definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in prima
istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato
dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo
proscioglimento.
Articolo 3 - Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario
Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o
qualora la grazia sia concessa perché un fatto sopravvenuto o nuove
rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona
che ha subito una pena in ragione di tale condanna sarà risarcita,
conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a
meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del
fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.
Articolo 4 - Diritto a non essere giudicato o punito due volte
Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla
giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato
assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente
alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.
Le
disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del
processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato
interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio
fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la
sentenza intervenuta.
Non
è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo
15 della Convenzione.
Articolo 5 - Uguaglianza degli sposi
I coniugi godono dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di
carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo
scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare
le misure necessarie nell'interesse dei figli.
Articolo 6 - Applicazione territoriale
Ogni
Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo
strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può designare il
territorio o i territori nei quali si applicherà il presente Protocollo,
indicando i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del
presente Protocollo in tale territorio o territori.
Ogni
Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione
indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, può estendere
l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio indicato
nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo
territorio il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo
di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del
Segretario Generale.
Ogni
dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere
ritirata o modificata per quanto riguarda ogni territorio designato in
questa dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario
Generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo
giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla
data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.
Una
dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata
come fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della
Convenzione.
Il
territorio di ogni Stato nel quale il presente Protocollo si applica in
virtù della ratifica, dell'accettazione o della approvazione da parte di
tale Stato, e ciascuno dei territori nei quali il Protocollo si applica
in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato
conformemente al presente articolo, possono essere considerati come
territori distinti ai fini del riferimento al territorio dì uno Stato
fatto dall'articolo 1.
Ogni
Stato che ha reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo 1 o 2
del presente articolo può in qualsiasi momento successivo, dichiarare
relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione,
che accetta la competenza della Corte a giudicare i ricorsi di perone
fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come
lo prevede l'articolo 34 della Convenzione, secondo gli articoli da 1 a
5 del presente Protocollo.
Articolo 7 - Relazioni con la Convenzione
Gli
Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 6 del presente
Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le
disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.
Articolo 8 - Firma e ratifica
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del
Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà
sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del
Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente
Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la
Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione
saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 9 - Entrata in vigore
Il
presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese
successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data in cui sette
Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad
essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni
dell'art. 8.
Per
ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere
vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del
mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data del
deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.
Articolo 10 - Funzioni del depositario
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati
membri del Consiglio d'Europa:
-
ogni firma
-
il deposito di
ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione
-
ogni data
d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli
articoli 6 e 9
-
ogni altro
atto, notificazione o dichiarazione riguardante il presente
Protocollo
In
fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno
firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in francese ed in inglese, i due
testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato
negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno
degli Stati membri del Consiglio d'Europa. |