Regole minime per il
trattamento dei detenuti
(Raccomandazione Comitato dei Ministri della Comunità Europea 12
febbraio 1987)
Il
Comitato dei ministri, in virtù dell’art 15.b dello Statuto del
Consiglio d’Europa:
 |
Considerando che è interesse degli Stati membri del Consiglio
d’Europa stabilire principi comuni in materia di politica
penale;
|
 |
Constatando che, nonostante i progressi considerevoli
intervenuti nella adozione di misure non carcerarie di
trattamento dei delinquenti, la privazione della libertà rimane
una sanzione necessaria nei sistemi di giustizia penale;
|
 |
Considerando il ruolo importante delle regole internazionali
nella prassi e nella filosofia penitenziaria;
|
 |
Osservando tuttavia che l’evoluzione della società e i mutamenti
relativi al trattamento dei detenuti e alla organizzazione
penitenziaria hanno reso opportuna una riformulazione delle
regole minime per il trattamento dei detenuti adottate dal
Consiglio d’Europa, anche per sostenere e incoraggiare nel modo
migliore questi sviluppi, e per offrire un quadro di riferimento
ai progressi futuri;
|
 |
Raccomanda ai governi degli Stati membri di ispirarsi nella loro
legislazione e prassi interne ai principi contenuti nel testo
delle regole penitenziarie europee, figuranti in allegato alla
presente raccomandazione, in vista della loro progressiva messa
in opera. prestando una attenzione particolare agli obiettivi
enunciati nel preambolo ed ai principi fondamentali esposti
nella parte 1 e di dare a questo testo la massima diffusione
possibile.
|
La
finalità delle regole è:
a.
di
stabilire un insieme di regole minime su tutti gli aspetti
dell’amministrazione penitenziaria che siano essenziali per assicurare
delle condizioni umane di detenzione e di trattamento positivo nel
quadro di un sistema moderno e progressivo:
b.
di
stimolare le amministrazioni penitenziarie a sviluppare una politica,
una gestione e una prassi fondate su principi attuali finalizzati ed
equi:
c.
di
incoraggiare il personale penitenziario ad adottare un atteggiamento
conforme alla importanza morale e sociale del proprio lavoro e a creare
condizioni nelle quali esso possa svolgere al meglio le proprie
prestazioni a beneficio della società in generale, dei detenuti ad esso
affidati, e della soddisfazione della propria vocazione professionale:
d.
di
definire criteri di base realistici che permettano alle Amministrazioni
penitenziarie ed ai servizi ispettivi di giudicare validamente dei
risultati ottenuti e di misurare i progressi in funzione di più elevati
livelli qualitativi.
È
stato sottolineato che le regole non costituiscono un modello di sistema
poiché in pratica numerose Amministrazioni penitenziarie europee sono
già oggi andate oltre tali regole e che altre si affretteranno a seguire
tale esempio. In ogni caso ove l’applicazione delle regole fosse
difficoltosa o ponesse dei problemi di ordine pratico, il Consiglio
d’Europa ha l’esperienza ed i mezzi necessari per assistere con i suoi
consigli, e comunicare gli esiti delle esperienze di cui già dispongono
in questa materia le diverse Amministrazioni penitenziarie.
Nelle regole si è molto insistito sulla nozione di dignità umana, sulla
volontà dell’Amministrazione penitenziaria di intraprendere un
trattamento positivo ed umano. Sull’importanza del ruolo del personale e
di un approccio moderno alla gestione della amministrazione. Le regole
sono state elaborate per servire da parametro.
guidare o incoraggiare l’azione del personale di ogni livello
dell’Amministrazione penitenziaria. Il commento che accompagna le regole
ha per finalità la migliore comprensione e accettazione delle stesse
conferendo loro la flessibilità necessaria per assicurarne il più alto e
realistico livello di applicazione anche oltre le regole base.

Parte prima
Principi fondamentali
1.
La
privazione della libertà deve eseguirsi in condizioni materiali e morali
che assicurino il rispetto della dignità umana e in conformità con
queste regole.
2.
Le
regole devono essere applicate imparzialmente. Non si deve operare
alcuna discriminazione per razza, colore, sesso, lingua, religione,
opinioni politiche o di altro tipo, origini sociali o nazionali.
nascita. condizione economica di altro tipo. Le credenze religiose e i
principi morali del gruppo al quale appartiene il detenuto devono essere
rispettati.
3.
La
finalità del trattamento dei condannati deve essere quella di
salvaguardare la loro salute e dignità e, nella misura in cui lo
permetta la durata della pena, di sviluppare il loro senso di
responsabilità e incoraggiare quelle attitudini e competenze che
potranno aiutarli nel reinserimento sociale. con le migliori prospettive
di vivere senza violare la legge e di provvedere ai propri bisogni dopo
la dimissione.
4.
Ispettori qualificati e dotati di esperienza, nominati da una autorità
competente, devono procedere alla ispezione regolare degli istituti e
dei servizi penitenziari. Il loro compito deve consistere in particolare
nel sorvegliare se ed in quale misura questi istituti sono amministrati
conformemente alle leggi e ai regolamenti in vigore, agli obiettivi dei
servizi penitenziari e alle norme contenute in queste regole.
5.
Il
rispetto dei diritti individuali dei detenuti, in particolare la
legalità dell’esecuzione delle pene, deve essere assicurato da una
autorità giudiziaria o ogni altra autorità legalmente abilitata a
visitare i detenuti e non appartenente alla Amministrazione
penitenziaria.
6.
Queste regole devono essere portate a conoscenza del personale nella
lingua nazionale. Esse devono essere anche disponibili per i detenuti
nella stessa lingua e in altre lingue, nella misura del possibile.

Parte seconda
Gestione degli istituti penitenziari
Ingresso e registrazione
1.
I
dati essenziali del titolo di detenzione e quelli relativi all’ingresso
devono essere immediatamente registrati
2.
In
ogni luogo ove vi siano persone in stato di detenzione deve essere
conservata, per ogni detenuto, una completa e sicura registrazione delle
seguenti informazioni:
a)
dati sulla identità personale;
b)
motivazione del titolo di detenzione e autorità che lo ha emesso;
c)
giorno ed ora dell’ingresso e della uscita.
3.
Le
procedure di ingresso devono essere conformi ai principi fondamentali
contenuti nelle regole e idonee ad aiutare i detenuti a risolvere i
propri urgenti problemi personali.
4.
Appena possibile, successivamente all’ingresso, deve essere formato un
fascicolo dettagliato sulla situazione processuale di ogni condannato a
pena di una certa durata e organizzato un programma di trattamento in
vista della liberazione, tale programma sarà portato a conoscenza del
direttore o, se del caso, sottoposto alla sua approvazione. Ogni
fascicolo deve contenere il referto del sanitario e i rapporti del
personale che si trova in diretto contatto con il detenuto internato. I
fascicoli e le informazioni relative ai detenuti devono essere
mantenuti, con il debito riguardo alloro carattere riservato, in dossier
individuali regolarmente aggiornati ed accessibili alle sole persone
autorizzate.
Assegnazione e classificazione dei detenuti
5.
Per
l’assegnazione dei detenuti ai diversi istituti o regimi penitenziari
deve essere considerata la loro posizione giuridica (in attesa di
giudizio o condannati, delinquenti primari o recidivi. condannati a pene
lunghe o brevi), le esigenze particolari del loro trattamento, le
esigenze sanitarie, il sesso e l’età. Gli uomini e le donne devono
essere detenuti separatamente in linea di principio, ma essi possono
partecipare assieme ad attività organizzate previste in un determinato
programma di trattamento. Gli imputati ed i condannati devono essere
detenuti separatamente in linea di principio, salvo che essi accettino
di essere assegnati insieme odi partecipare in comune ad attività
organizzate ad essi utili. I giovani detenuti devono essere alloggiati
in condizioni che li proteggano, nel modo migliore possibile, dalle
influenze negative e che tengano conto delle necessità peculiari della
loro età.
6.
La
classificazione o riclassificazione dei detenuti deve avere la finalità.
a)
di separare dagli altri quei detenuti che. in ragione dei loro
precedenti penali o per la loro personalità, hanno interesse a
beneficiare di tale separazione o che possono esercitare una influenza
negativa sugli altri;
b)
di assegnare i detenuti in modo da facilitare il loro trattamento ed il
loro reinserimento sociale tenendo conto delle esigenze della
amministrazione e della sicurezza
7.
Nella misura del possibile bisogna utilizzare separati istituti o
separate sezioni di un istituto per facilitare l’applicazione dei
diversi regimi di trattamento o l’assegnazione di determinate categorie
di detenuti.
Locali di detenzione
8.
I
detenuti devono in linea di principio essere alloggiati durante la notte
in camere individuali, salvo nel caso in cui sia considerata vantaggiosa
una sistemazione in comune con altri detenuti. Quando una camera è in
comune, deve essere occupata da detenuti riconosciuti adatti ad essere
alloggiati in queste condizioni. Deve essere adottata una sorveglianza
notturna, in relazione alla natura dell’istituto.
9.
I
locali di detenzione ed, in particolare, i locali occupati di notte
devono rispondere a requisiti di sanità e igiene, tenuto conto delle
condizioni climatiche, in particolare per quanto riguarda la cubatura
d’aria, una superficie ragionevole, l’illuminazione, il riscaldamento e
l’areazione.
10.
In
tutti i locali in cui i detenuti devono vivere e lavorare:
a)
le finestre devono essere abbastanza ampie perché i detenuti, tra
l’altro, possano leggere o lavorare alla luce naturale in condizioni
normali. Esse devono essere costruite in modo da permettere l’ingresso
di aria esterna, salvo che esista un sistema adeguato di aria
condizionata. Inoltre, tenuto conto delle esigenze della sicurezza, le
finestre devono presentare, quanto a dimensione, ubicazione e
costruzione, un aspetto il più possibile simile al normale;
b)
la luce artificiale deve soddisfare gli standard tecnici riconosciuti.
11.
Le
istallazioni sanitarie e l’accesso a queste ultime devono permettere al
detenuto di soddisfare i propri bisogni naturali, quando necessario, in
condizioni di pulizia e decenza.
12.
Installazioni adeguate di bagni e docce devono essere apprestate, perché
ogni detenuto possa essere in grado di fare il bagno o la doccia ad una
temperatura adatta al clima e con la frequenza necessaria per l’igiene
generale, relativamente alla stagione e alla regione geografica, ma in
ogni caso almeno una volta la settimana. Dovunque ciò sia possibile, i
detenuti dovrebbero avervi libero accesso in ogni momento ragionevole.
13.
Tutti i locali di un istituto devono essere sempre mantenuti in perfetto
stato di ordine e pulizia.
L’igiene personale
14.
I
detenuti devono essere obbligati a mantenere pulite le loro persone, e,
per questo fine, essi devono disporre di acqua e degli articoli di
toilette necessari per la loro igiene e pulizia.
15.
Per
ragioni di igiene, affinché i detenuti possano avere un aspetto
decoroso, e mantenere il rispetto di se stessi, sarà fornito ad essi il
necessario per la cura dei capelli e della barba; gli uomini devono
potersi radere regolarmente.
Vestiario e corredo per il letto
16.
I
detenuti che non sono autorizzati a portare indumenti propri devono
ricevere un vestiario adatta al clima e tale da mantenerli in buona
salute. Tale vestiario non deve essere in alcuna maniera degradante o
umiliante. Tutti gli indumenti devono essere puliti e mantenuti in buono
stato. La biancheria deve essere cambiata e lavata con la frequenza
necessaria al mantenimento dell’igiene. Quando un detenuto ottiene un
permesso per uscire dall’istituto, deve essere autorizzato a portare i
propri indumenti personali o degli indumenti che non attirino
l’attenzione.
17.
Al
momento dell’ingresso di un detenuto in un istituto devono essere
adottate misure per assicurare il mantenimento in buono stato dei suoi
indumenti.
18.
Ogni
detenuto deve disporre di un idoneo letto individuale e di idonea
relativa biancheria personale, che deve essere mantenuta in buono stato
e cambiata con la frequenza necessaria ad assicurarne la pulizia.
Alimentazione
19.
L’Amministrazione deve, in conformità alle norme stabilite in materia
dalle autorità sanitarie, fornire ai detenuti, negli orari abituali,
un’alimentazione convenientemente preparata e presentata, rispondente in
quantità e qualità alle regole della dietetica e dell’igiene moderna, e
che tenga conto della loro età, della loro salute, della natura del loro
lavoro e, nella misura del possibile, delle esigenze religiose e
culturali. L’acqua potabile deve essere disponibile per ogni detenuto.
Servizi sanitari
20.
Ogni
istituto penitenziario deve disporre almeno dell’opera del medico
generico. I servizi sanitari dovrebbero essere organizzati in stretta
relazione con il servizio sanitario della comunità o nazionale. Essi
devono comprendere un servizio psichiatrico per la diagnosi e, se del
caso, per il trattamento delle turbe psichiche. I detenuti malati che
richiedono cure specialistiche devono essere ricoverati in istituti
specializzati o in strutture sanitarie civili. Quando un trattamento
ospedaliero è organizzato nell’istituto, questo deve essere provvisto di
installazioni, materiali e prodotti farmaceutici che consentano di
offrire ai malati le cure ed i trattamenti convenienti; il personale
sanitario deve avere una sufficiente formazione professionale. Ogni
detenuto deve poter usufruire delle cure di un dentista qualificato.
21.
I
detenuti non possono essere sottoposti ad alcun esperimento che possa
provocare loro un danno fisico o morale.
22.
Nella misura del possibile devono essere adottate le disposizioni idonee
per permettere la nascita dei bambini in un ospedale esterno
all’istituto. Tuttavia, quando ciò non sia possibile, gli istituti
devono disporre di personale adeguato e di strutture idonee per il parto
e le cure post-natali. Se un bambino è nato in istituto. questo fatto
non deve essere menzionato nel certificato di nascita. Se le madri
detenute sono autorizzate a tenere con sé i propri figli, si deve poter
disporre di un asilo nido dotato di personale qualificato dove i bambini
saranno sistemati quando non sono affidati alle loro madri.
23.
Il
sanitario deve vedere e visitare ogni detenuto nel più breve tempo
possibile dopo il suo ingresso ed in seguito con la frequenza
necessaria, in particolare al fine di accertare l’esistenza di una
malattia fisica o psichica e di adottare tutte le misure necessarie per
le cure mediche, di assicurare l’isolamento dei detenuti sospetti di
essere affetti da malattie infettive o contagiose, di individuare le
deficienze fisiche o psichiche che potrebbero ostacolare il
reinserimento del detenuto dopo la liberazione, e di determinare
l’idoneità di ogni detenuto al lavoro.
24.
Il
sanitario deve aver cura della salute fisica e psichica dei detenuti,
deve visitare, nelle condizioni e con la frequenza consigliata dalle
norme ospedaliere, tutti i detenuti malati, tutti quelli che segnalano
di essere malati o feriti, e tutti quelli sui quali la sua attenzione è
particolarmente attirata.
25.
Il
sanitario deve far rapporto al direttore ogni qualvolta ritenga che la
salute fisica o psichica di un detenuto è stata o può essere
sfavorevolmente influenzata da un prolungamento oda una qualsivoglia
modalità della detenzione. Il sanitario o una autorità competente deve
effettuare delle ispezioni regolari e consigliare il direttore per quel
che riguarda:
a)
La quantità, la qualità, la preparazione e la distribuzione degli
alimenti e dell’acqua;
b)
L’igiene e la pulizia dell’istituto e dei detenuti;
c)
Le installazioni sanitarie, il riscaldamento, l’illuminazione e la
ventilazione dell’istituto;
d)
La qualità e la pulizia dei vestiti e del corredo per il letto dei
detenuti.
Il
direttore deve prendere in considerazione i rapporti e i pareri del
sanitario e, in caso di accordo, adottare immediatamente le misure
idonee perché tali raccomandazioni siano applicate; in caso di
disaccordo, o se la materia non rientra nella sua competenza, egli deve
trasmettere immediatamente le sue osservazioni e il rapporto sanitario
all’autorità sovraordinata.
26.
I
servizi sanitari dell’istituto devono adoperarsi, per diagnosticare e
curare tutte le malattie fisiche o mentali e le malformazioni,
suscettibili di compromettere il reinserimento del detenuto dopo la sua
liberazione. A questo fine, devono essere fornite al detenuto tutte le
cure mediche, chirurgiche e psichiatriche necessarie, ivi comprese
quelle che sono fornite all’esterno.
Disciplina e punizioni
27.
L’ordine e la disciplina devono essere mantenuti nell’interesse della
sicurezza, di una vita comunitaria bene organizzata e degli obiettivi
del trattamento perseguiti nell’istituto.
28.
Nessun detenuto potrà rivestire nei servizi dell’istituto un ruolo che
importi un potere disciplinare. Questa regola non dovrà comunque essere
di ostacolo al buon funzionamento di iniziative che implichino che
determinate attività o responsabilità di tipo sociale, educativo o
sportivo siano affidate, sotto controllo, a gruppi di detenuti
nell’ambito della loro partecipazione a programmi previsti dal loro
regime.
29.
I
seguenti punti devono essere regolati da una legge o da un regolamento
emanato dalla autorità competente.
a)
la condotta che integra una infrazione disciplinare:
b)
il genere e la durata delle sanzioni disciplinari che possono essere
inflitte;
c)
l’autorità competente a infliggere tali sanzioni;
d)
l’autorità cui ricorrere e la procedura da seguire.
30.
Un
detenuto non può essere punito che in conformità alle disposizioni di
una tale legge o di un tale regolamento, e mai due volte per lo stesso
fatto. Il rapporto disciplinare deve essere immediatamente trasmesso
alle autorità competenti che decidono senza ritardo. Nessun detenuto può
essere punito senza essere informato dell’infrazione che gli si contesta
e senza che abbia la possibilità di discolparsi. Quando necessario e
possibile, il detenuto deve essere autorizzato a discolparsi per mezzo
di un interprete.
31.
Le
sanzioni collettive, le pene corporali, la assegnazione ad una camera
priva di luce così come ogni punizione crudele, inumana o degradante
devono essere completamente vietate come sanzioni disciplinari.
32.
La
sanzione dell’isolamento disciplinare e ogni altra misura punitiva che
rischierebbe di alterare la salute fisica e mentale del detenuto non
possono essere inflitte se non quando il medico, dopo aver esaminato il
detenuto, certifichi per iscritto che costui è in condizioni di
sopportarle. In ogni caso tali misure non devono mai essere contrarie ai
principi posti dalla regola, né discostarsene. Il sanitario deve
visitare giornalmente i detenuti che subiscono tali sanzioni
disciplinari e deve fare rapporto al direttore, se ritiene necessario
porre fine alla sanzione o modificarla per ragioni di salute fisica o
psichica.
Strumenti di contenzione
33.
L’uso di catene e ferri deve essere proibito. Le manette, le camicie di
forza e altri mezzi di contenzione non saranno mai impiegali a titolo di
sanzione. Essi non potranno essere utilizzati che nei casi seguenti:
a)
se necessario, come precauzione contro una evasione durante un
trasferimento, purché siano tolte quando il detenuto compare davanti ad
una autorità giudiziaria o amministrativa, a meno che la detta autorità
decida altrimenti;
b)
per ragioni sanitarie, su indicazione e sotto controllo del medico;
c)
per ordine del direttore, se gli altri mezzi per contenere il detenuto
siano falliti, al fine di impedirgli di causare pregiudizio a se stesso
o ad altri o causare danni rilevanti: in questo caso, il direttore deve
consultare con urgenza il sanitario e fare rapporto all’autorità
amministrativa superiore.
34.
Il
modello e il sistema di impiego degli strumenti di contenzione
autorizzati dall’articolo precedente devono essere regolati dalla legge
o dai regolamenti. La loro applicazione non deve essere prolungata oltre
il tempo strettamente necessario.
Informazione e reclami dei detenuti
35.
Ogni
detenuto, al momento dell’ingresso in istituto, deve ricevere
informazioni scritte relative alla regolamentazione del trattamento dei
detenuti della propria categoria, alle regole disciplinari
dell’istituto, ai mezzi autorizzati per ottenere informazioni e
formulare reclami, a tutto ciò che può essere necessario per
permettergli di conoscere i suoi diritti e obblighi e adattarsi alla
vita dell’istituto. Se il detenuto non può comprendere le informazioni
scritte, esse devono essere fornite oralmente.
36.
Ogni
detenuto deve avere, quotidianamente, la possibilità di avanzare
richieste e sporgere reclami al direttore dell’istituto o al funzionario
che ne fa le veci. Ogni detenuto deve potersi rivolgere, o presentare
istanze e sporgere reclami, a un ispettore degli istituti o a ogni altra
autorità autorizzata a visitare l’istituto senza la presenza del
direttore e di altri membri del personale. Ogni detenuto deve essere
autorizzato ad indirizzare, in busta chiusa, un’istanza o reclamo
all’amministrazione penitenziaria centrale, all’autorità giudiziaria o
ad altre autorità competenti. Ogni istanza o reclamo indirizzato o
trasmesso all’autorità penitenziaria deve essere esaminato senza ritardo
e la risposta al detenuto deve essere data in tempo utile.
Contatti con il mondo esterno
37.
I
detenuti devono essere autorizzati ad avere contatti con le famiglie e,
nei limiti imposti dalle esigenze del trattamento, dalla sicurezza e
dall’ordine e disciplina dell’istituto, con le persone e i
rappresentanti di organismi esterni, e a ricevere visite di dette
persone a intervalli regolari. Per incoraggiare i contatti con il mondo
esterno, deve essere previsto un sistema di permessi compatibile con gli
obiettivi del trattamento, che sono oggetto della parte IV di queste
regole.
38.
I
detenuti stranieri dovrebbero essere informati senza ritardo del diritto
di richiedere contatti con la rappresentanza diplomatica o consolare
dello Stato cui appartengono, e ragionevoli agevolazioni devono essere
loro accordate a tal fine, l’Amministrazione penitenziaria dovrebbe
cooperare strettamente con ogni rappresentanza nell’interesse dei
detenuti stranieri che possono avere esigenze particolari. I detenuti
cittadini di Stati che non hanno rappresentanze diplomatiche o consolari
nel Paese, così come i rifugiati e gli apolidi, devono godere delle
stesse agevolazioni per comunicare con il rappresentante diplomatico del
Paese incaricato di proteggere i loro interessi o con ogni altra
autorità nazionale o internazionale il cui compito è di proteggere tali
interessi.
39.
I
detenuti devono potere tenersi regolarmente al corrente degli
avvenimenti sia con la lettura di giornali quotidiani, periodi o altre
pubblicazioni, sia attraverso la radio e la televisione, sia con
conferenze o ogni altro mezzo simile autorizzato o controllato
dall’amministrazione. Disposizioni particolari dovrebbero essere
adottate per soddisfare i bisogni dei cittadini stranieri che hanno
difficoltà linguistiche.
Assistenza religiosa e morale
40.
Ogni
detenuto deve essere autorizzato, nella misura del possibile, a
soddisfare le esigenze della propria vita religiosa. spirituale e
morale, partecipando alle funzioni o riunioni organizzate nell’istituto
e disponendo dei libri e delle pubblicazioni necessarie.
41.
Se
nell’istituto vi è un numero sufficiente di detenuti appartenenti alla
stessa religione, un rappresentante qualificato di questa religione deve
essere nominato o riconosciuto. Se il numero dei detenuti lo giustifica
e le circostanze lo permettono, l’intervento dovrebbe essere di tipo
permanente. Il rappresentante qualificato nominato o riconosciuto ai
sensi del paragrafo deve essere autorizzato ad organizzare
periodicamente i servizi e le attività religiose e a effettuare visite
pastorali particolari, negli orari a ciò riservati, ai detenuti
appartenenti alla sua religione. Il diritto di entrare in contatto con
un rappresentante qualificato di una religione non deve essere rifiutato
ad alcun detenuto. Se un detenuto si oppone alla visita di un
rappresentante di una religione, la sua volontà deve essere rispettata.
Deposito degli oggetti appartenenti ai detenuti
42.
Quando il regolamento non autorizza i detenuti a tenere in loro possesso
denaro, oggetti di valore e altri effetti loro appartenenti, questi
devono essere conservati in luogo sicuro, al momento dell’ammissione
nello stabilimento. Un elenco di essi sarà compilato e firmato dal
detenuto. Devono essere adottate misure per conservare questi oggetti in
buono stato. Se qualche oggetto deve essere distrutto per motivi di
igiene, il fatto sarà registrato e il detenuto ne sarà informato. Tali
oggetti e il denaro devono essere restituiti al detenuto al momento
della liberazione, ad eccezione del denaro legalmente prelevato e degli
oggetti che egli ha potuto inviare all’esterno o che hanno dovuto essere
distrutti per motivi di igiene. Il detenuto deve firmare una ricevuta
per il denaro e gli oggetti che gli sono stati restituiti. Nella misura
del possibile, i valori egli oggetti inviati dall’esterno al detenuto
sono sottoposti alle stesse regole, a meno che il loro uso durante la
detenzione sia previsto ed autorizzato. Se il detenuto porta con sé
medicinali al momento dell’ammissione in istituto, il medico deciderà
sul loro impiego.
Notificazioni di decessi, malattie, trasferimenti
43.
In
caso di decesso o grave malattia di un detenuto, o di ricovero in un
istituto per il trattamento di malattie o anormalità psichiche, il
direttore deve informare immediatamente il coniuge, se il detenuto è
coniugato, o il parente più prossimo, e in ogni caso ogni altra persona
preventivamente indicata dal detenuto. Un detenuto deve essere informato
subito della morte o della grave malattia di un parente prossimo. In tal
caso, e quando le circostanze lo permettono, il detenuto dovrebbe essere
autorizzato a visitare libero o scortato il parente malato, od a rendere
visita alla salma. Ogni detenuto deve avere il diritto di informare
subito la sua famiglia della propria detenzione o del proprio
trasferimento in un altro istituto.
Trasferimento dei detenuti
44.
Quando i detenuti sono condotti in un istituto o ne sono trasferiti,
essi devono essere esposti il meno possibile alla vista del pubblico, ed
opportune disposizioni devono essere adottate per proteggerli dagli
insulti, dalla curiosità e da ogni tipo di pubblicità. Deve essere
proibito il trasporto dei detenuti in veicoli con ventilazione e
illuminazione non adeguata, o in condizioni che impongono loro una non
necessaria sofferenza fisica o un’umiliazione. Il trasporto di detenuti
deve avvenire a spese dell’amministrazione e conformemente alle regole
in vigore.

Parte terza
Personale
1.
Considerato il ruolo fondamentale del personale penitenziario, ai fini
della buona gestione dell’istituto e gli sforzi per raggiungere gli
obiettivi riguardanti l’organizzazione ed il trattamento, le
Amministrazioni penitenziarie daranno la massima priorità alla piena
applicazione delle regole relative al personale.
2.
I
membri del personale penitenziario saranno costantemente incoraggiati,
attraverso strumenti di formazione, procedure di consultazione e metodi
efficaci di gestione, a sviluppare il senso di umanità e del lavoro.
3.
L’Amministrazione penitenziaria deve considerare che uno dei suoi
maggiori compiti è di tenere l’opinione pubblica costantemente
informata, del ruolo svolto dal sistema penitenziario e del lavoro
compiuto dal suo personale, in maniera da far meglio comprendere al
pubblico l’importanza del contributo offerto dal personale alla società.
4.
Amministrazione penitenziaria deve scegliere con cura il personale di
ogni livello al momento del reclutamento e delle progressioni di
carriera. Deve essere tenuto conto in particolare delle qualità morali e
umane, della capacità professionale e delle attitudini personali a tale
lavoro. I membri del personale devono normalmente essere impiegati, a
titolo permanente, in qualità di funzionari penitenziari: essi devono
avere lo status di pubblici impiegati e conseguentemente godere della
stabilità dell’impiego, che può essere condizionata soltanto dalla loro
buona condotta, dall’efficacia nel lavoro, dalle buone condizioni
fisiche e mentali, e da un livello di istruzione appropriato. La
remunerazione deve essere sufficiente per permettere di assumere e
trattenere in servizio uomini e donne competenti: i vantaggi di carriera
e le condizioni di impiego devono essere stabiliti tenendo conto della
natura penosa del lavoro. Ogni volta che è necessario impiegare
personale a tempo parziale, questi criteri dovrebbero essere seguiti
anche per tale personale, in quanto applicabili.
5.
Il
personale, al momento del reclutamento o dopo un appropriato periodo di
esperienza pratica, deve frequentare un corso di formazione generale e
particolare e superare prove teoriche e pratiche, a meno che la sua
preparazione professionale renda ciò non necessario. Durante la carriera
il personale dovrà mantenere e migliorare le sue conoscenze e la
competenza professionale, frequentando corsi di perfezionamento
organizzati periodicamente dall’amministrazione. Dovrebbero essere
adottate le misure necessarie per far acquistare una esperienza e una
formazione più estesa al personale le cui capacità professionali
sarebbero da ciò incrementate. La formazione di tutto il personale
dovrebbe includere una informazione sulle regole penitenziarie europee e
sulla loro applicazione, e sulla Convenzione Europea dei diritti
dell’uomo.
6.
Tutti i membri del personale devono in ogni circostanza comportarsi e
svolgere i propri compiti in modo che il loro esempio abbia una
influenza positiva sui detenuti e provochi il loro rispetto.
7.
Nella misura del possibile il personale deve comprendere un numero
sufficiente di specialisti come psichiatri, psicologi, assistenti
sociali, insegnanti, capi d’arte, insegnanti di educazione fisica e
istruttori sportivi.
8.
Questo personale ed altri specialisti devono normalmente essere
impiegati a pieno tempo. Ciò non esclude che si possa ricorrere ad
impiegati part-time o a volontari, in caso di necessità, se il loro
impiego è considerato opportuno. L’Amministrazione penitenziaria deve
assicurare che ogni istituto sia sempre sotto la piena responsabilità
del direttore, del vice direttore o di altro funzionario autorizzato. Il
direttore di un istituto deve essere adeguatamente qualificato per il
suo incarico, in relazione alle qualità personali, alla competenza
amministrativa, alla formazione e all’esperienza. Il direttore deve
essere nominato a pieno tempo ed essere disponibile e accessibile in
ogni momento, secondo quanto richiesto dall’Amministrazione
penitenziaria nelle sue istruzioni professionali. Quando due o più
istituti sono sotto l’autorità di un solo direttore, questi deve
visitarli ad intervalli frequenti. Ognuno degli istituti deve avere a
capo un funzionario responsabile.
9.
L’Amministrazione deve promuovere metodi di organizzazione e sistemi di
gestione idonei ad assicurare una buona comunicazione tra le diverse
categorie di personale dell’istituto e un buon coordinamento dei
servizi, specialmente per quel che concerne il trattamento ed il
reinserimento sociale dei detenuti.
10.
Il
direttore, il vicedirettore e la maggioranza dei membri del personale
dell’istituto devono parlare la lingua della maggioranza dei detenuti, o
una lingua compresa dalla maggioranza di essi. Si deve ricorrere ai
servizi di un interprete ogni volta che ciò sia necessario e possibile.
11.
Devono essere adottate misure per assicurarsi che un medico qualificato
e riconosciuto sia in condizione di intervenire in ogni momento in caso
di urgenza. Negli istituti che non dispongono di uno o più medici a
pieno tempo, un medico a part-time o personale autorizzato di un
servizio sanitario deve effettuare visite regolari.
12.
Deve
essere incoraggiato l’impiego, in un istituto o sezione di istituto che
ospita detenuti di un determinato sesso, di personale dell’altro sesso.
13.
Il
personale degli istituti non deve utilizzare la forza nei confronti dei
detenuti se non in caso di legittima difesa, di tentativo di evasione o
di resistenza fisica, attiva o passiva a un ordine impartito in base
alla legge o al regolamento. Il personale che ha fatto ricorso alla
forza deve limitarne l’uso allo stretto necessario e deve fare rapporto
sull’incidente immediatamente al direttore dell’istituto. Il personale
deve ricevere quando necessario una speciale formazione tecnica per
rendere inoffensivi i detenuti violenti. Salvo che in circostanze
speciali, il personale che svolge i suoi compiti a contatto diretto dei
detenuti non deve essere armato. Inoltre, non si deve mai affidare
un’arma a un membro del personale senza che questi sia stato ben
addestrato per il suo uso.

Parte quarta
Obiettivi del trattamento e regime penitenziario
1.
La
detenzione, comportando la privazione della libertà, è una punizione in
quanto tale. La condizione della detenzione e i regimi penitenziari non
devono quindi aggravare la sofferenza inerente ad essa, salvo che come
circostanza accidentale giustificata dalla necessità dell’isolamento o
dalle esigenze della disciplina.
2.
Ogni
sforzo deve essere fatto per assicurarsi che i regimi degli istituti
siano regolati e gestiti in maniera da:
a)
assicurare che le condizioni di vita siano compatibili con la dignità
umana e con le norme accettate dalla collettività;
b)
ridurre al minimo gli effetti negativi della detenzione e le differenze
tra la vita in carcere e quella in libertà, differenze che tendono a far
diminuire il rispetto di sé e il senso della responsabilità personale
nei detenuti;
c)
mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della loro
famiglia e con la comunità esterna, al fine di proteggere gli interessi
dei detenuti e delle loro famiglie;
d)
offrire ai detenuti la possibilità di migliorare le loro attitudini e di
accrescere le loro prospettive di reinserimento nella società dopo la
liberazione.
3.
A
questi fini, tutte le risorse riabilitative, educative, morali,
spirituali e di altro tipo dovrebbero essere disponibili e utilizzate
secondo le necessità trattamentali individuali dei detenuti. Si
dovrebbero quindi prevedere:
a)
un aiuto e un’assistenza spirituale e la possibilità di lavorare, di
beneficiare di un orientamento e di un addestramento professionale, di
studiare, di praticare esercizi fisici, sviluppare le attitudini e
vivere in società, avere l’aiuto di esperti, essere occupati in attività
di gruppo e ricreative;
b)
misure appropriate perché tali attività siano concepite, nella misura
del possibile, in modo da rendere più numerosi i contatti e le relazioni
con la comunità esterna, anche per facilitare il reinserimento sociale
dopo la liberazione;
c)
procedure per stabilire e rivedere i programmi individuali di
trattamento e di formazione, nei confronti dei detenuti dopo ampia
consultazione con il personale interessato e quando ciò sia praticabile,
con i singoli detenuti interessati;
d)
sistemi di comunicazione e uno stile di gestione che favoriscano lo
stabilirsi di relazioni positive tra il personale e i detenuti, così da
permettere di elaborare prospettive di regime penitenziario e programmi
di trattamento efficaci.
4.
Per
raggiungere questi obiettivi. si deve individualizzare il trattamento e
a tal fine, occorre disporre di un sistema flessibile di assegnazione
che permetta di collocare i detenuti in istituti o sezioni separate,
dove ognuno possa ricevere il trattamento idoneo e la opportuna
formazione. Il tipo, la dimensione, l’organizzazione e la capacità di
questi istituti saranno determinati essenzialmente dalla natura del
trattamento applicato. È necessario assicurarsi che i detenuti siano
assegnati tenendo conto delle necessità di ordine e sicurezza, ma ogni
restrizione dovrebbe essere adottata nella misura minima possibile
compatibile con la sicurezza e dovrebbe rispettare gli speciali bisogni
del detenuto. È necessario adoperarsi per assegnare i detenuti ad
istituti aperti, o comunque offrire loro ampie opportunità di contatti
con la comunità esterna. Nel caso di detenuti stranieri, bisogna
considerare come particolarmente importanti i contatti con appartenenti
alla comunità esterna della loro stessa nazionalità.
5.
Il
più presto possibile dopo l’ingresso in istituto e dopo l’osservazione
della personalità di ogni detenuto condannato a pena di ragionevole
durata, dovrà essere preparato un programma di trattamento in un
istituto idoneo sulla base dei risultati ottenuti circa i suoi bisogni
individuali. le sue capacità e attività. e, in particolare le sue
esigenze di vicinanza alla famiglia.
6.
Quale che sia il regime penitenziario, i detenuti devono avere
l’opportunità di partecipare ad attività dell’istituto capaci di
sviluppare il loro senso di responsabilità, e di autonomia e di
stimolarli a interessarsi del proprio trattamento. Si dovrebbe cercare
di sviluppare i metodi per incoraggiare la cooperazione e la
partecipazione dei detenuti al proprio trattamento. A questo fine i
detenuti devono essere incoraggiati ad assumere, nei limiti specificati
nella regola 34, delle responsabilità in alcuni settori delle attività
dell’istituto.
7.
La
preparazione dei detenuti alla dimissione dovrebbe cominciare il più
presto possibile dopo l’ingresso in un istituto penitenziario. Per
questo il trattamento dei detenuti deve sottolineare la loro non
esclusione dalla comunità ma al contrario il fatto che essi continuano a
farne parte. Organismi della comunità e operatori sociali dovrebbero
nella misura del possibile essere coinvolti nella collaborazione con il
personale dell’istituto nel compito del reinserimento sociale dei
detenuti, in particolare mantenendo e migliorando le relazioni di essi
con le famiglie, con altre persone e con gli organismi sociali. Dovranno
essere adottate misure per salvaguardare. nella misura massima possibile
compatibile con la legge e la condanna subita, i diritti civili, i
diritti relativi alla sicurezza sociale e gli altri vantaggi sociali dei
detenuti. I programmi di trattamento dovrebbero prevedere disposizioni
relative ai permessi, che dovrebbero anche esser accordati nella più
larga misura possibile, per motivi sanitari, educativi, professionali,
familiari e per altre ragioni di carattere sociale. I detenuti stranieri
non dovrebbero essere esclusi dalla possibilità di beneficiare dei
permessi soltanto a causa della loro nazionalità. Inoltre, ogni sforzo
dovrebbe essere compiuto per permettere loro di partecipare in comune
alle attività previste dal loro regime al fine di attenuare il loro
senso di isolamento.
Lavoro
8.
Il
lavoro penitenziario deve essere considerato come un elemento positivo
del trattamento, della formazione del detenuto e della gestione
dell’istituto. I condannati possono essere soggetti all’obbligo di
lavoro, tenuto conto delle loro capacità fisiche e mentali, come
determinate dal sanitario. Un lavoro sufficiente e di natura conveniente
o, nel caso, altre attività utili, devono essere proposte al detenuto
per occuparlo durante la normale durata di una giornata di lavoro. Nella
misura del possibile, il lavoro deve essere tale da conservare e
aumentare la capacità del detenuto di guadagnarsi normalmente la vita
dopo la sua dimissione. Bisogna offrire una formazione professionale per
mestieri utili ai detenuti che sono nella condizione di profittarne, e
particolarmente i giovani. Nei limiti compatibili con una razionale
selezione professionale, con le possibilità dell’amministrazione e le
esigenze di disciplina dell’istituto, i detenuti devono poter scegliere
il tipo di lavoro che desiderano effettuare.
9.
L’organizzazione e il metodo di lavoro negli istituti devono
avvicinarsi, nella misura del possibile, a quelli che regolano un lavoro
nella società esterna, al fine di preparare il detenuto alle condizioni
normali del lavoro libero. Il lavoro dovrebbe comunque rispondere alle
regole giuridiche c tecniche in vigore ed essere organizzato nel quadro
dei moderni metodi di gestione e produzione. Il fine di trarre un
profitto finanziario dal lavoro penitenziario può avere quale effetto
l’innalzamento del livello, ed il miglioramento della qualità della
formazione, ma gli interessi dei detenuti ed il loro trattamento non
devono essere subordinati a questo fine.
10.
Il
lavoro per i detenuti deve essere assicurato dalla Amministrazione
penitenziaria:
a)
sia nei propri locali, officine e tenute agricole;
b)
sia in collaborazione con imprenditori privati, all’interno o
all’esterno dell’istituto, nel qual caso i datori di lavoro dovranno
versare il salario normalmente dovuto, tenendo tuttavia conto del
rendimento effettivo dei detenuti.
11.
La
sicurezza e l’igiene devono essere assicurati nella stessa misura che
per i lavoratori liberi. Misure devono essere adottate per indennizzare
i detenuti vittime di incidenti sul lavoro e di malattie professionali,
a condizioni non meno favorevoli di quelle stabilite dalla legge per i
lavoratori liberi
12.
Il
numero massimo giornaliero e settimanale di ore di lavoro per i detenuti
deve essere fissato in conformità alle regole o agli usi locali
concernenti il lavoro in libertà. I detenuti devono godere almeno di un
giorno di riposo settimanale e di tempo sufficiente per istruirsi e per
dedicarsi alle attività previste nel quadro del trattamento e in vista
del loro reinserimento sociale.
13.
Deve
essere previsto un sistema equo di remunerazione del lavoro dei
detenuti. Apposite norme devono permettere ai detenuti di utilizzare
almeno una parte della propria remunerazione per l’acquisto di oggetti
autorizzati dal regolamento, destinati all’uso personale, e di inviarne
una parte alla famiglia o spenderla per altri fini autorizzati. Il
regolamento dovrebbe anche prevedere che una parte della remunerazione
sia accantonata dall’Amministrazione, per costituire un peculio che sarà
restituito al detenuto al momento della sua liberazione.
Istruzione
14.
Un
programma di studi completo deve essere organizzato in ogni istituto per
offrire a tutti i detenuti la possibilità di soddisfare almeno qualcuno
dei loro bisogni e delle loro aspirazioni individuali. L’obiettivo di
tali programmi dovrebbe essere quello di aumentare la possibilità di
positivo reinserimento sociale, sostenere il morale dei detenuti,
migliorare il loro comportamento e promuovere il senso del rispetto di
sé.
15.
L’istruzione dovrebbe essere considerata come una attività del regime
penitenziario, informata allo stesso statuto e remunerazione di base del
lavoro, a condizione che sia organizzata durante l’orario di lavoro e
faccia parte integrante del programma individuale di trattamento.
16.
L’istruzione dei giovani detenuti, soprattutto di quelli di origine
straniera o aventi specifici bisogni culturali o connessi alla loro
etnia, dovrebbe attirare particolarmente l’attenzione delle
amministrazioni penitenziarie.
17.
Programmi speciali di istruzione dovrebbero essere organizzati per
detenuti con speciali problemi, come gli analfabeti.
18.
Nella misura del possibile, l’istruzione del detenuto deve:
a.
essere integrata nel sistema di istruzione pubblica perché gli
interessati possano continuare con facilità la propria formazione dopo
la liberazione;
b.
essere impartita in istituti scolastici fuori dell’istituto
penitenziario.
19.
Ogni
istituto deve disporre di una biblioteca destinata a tutte le categorie
di detenuti, convenientemente fornita con una larga scelta di libri
istruttivi e ricreativi. I detenuti devono essere incoraggiati ad
usufruirne pienamente. Quando possibile, la biblioteca dell’istituto
sarà organizzata in cooperazione con i servizi delle biblioteche
pubbliche.
Educazione fisica, esercizi, sport e attività ricreative
20.
Il
regime penitenziario deve riconoscere l’importanza, per la salute fisica
e mentale, delle attività tendenti a mantenere i detenuti in buona forma
fisica, a compiere adeguati esercizi e a godere di attività di tempo
libero.
21.
Conseguentemente un appropriato programma di educazione fisica, di sport
e di altre attività di tempo libero, dovrebbe essere organizzato nel
quadro del sistema di trattamento e di formazione. A questo fine,
dovrebbero essere previsti spazi, installazioni ed attrezzature.
22.
Le
Amministrazioni penitenziarie dovrebbero assicurare che i detenuti, i
quali partecipano a questi programmi, siano in possesso dei necessari
requisiti fisici. Speciali misure dovrebbero essere adottate per
organizzare, sotto direzione medica, attività fisiche, educative e
correttive per quei detenuti che ne hanno necessità.
23.
Tutti i detenuti che non lavorano all’esterno, o che non sono assegnati
a istituti aperti, devono essere autorizzati, se il tempo lo permette, a
godere di almeno un’ora giornaliera di permanenza o esercizio fisico
appropriato all’aria aperta, nella misura del possibile al riparo dalle
intemperie.
Preparazione alla dimissione
24.
Tutti i detenuti dovrebbero poter beneficiare di misure specificamente
dirette ad assisterli per il reinserimento sociale, familiare e
lavorativo dopo la dimissione. Idonee procedure e speciali corsi
dovrebbero essere predisposti a questo fine.
25.
Nel
caso di detenuti condannati a pena di più lunga durata, dovrebbero
essere adottate misure per assicurare un graduale reinserimento nella
società. Questo fine potrebbe essere conseguito in particolare grazie a
un programma di preparazione alla dimissione organizzato nell’istituto
stesso o in un altro istituto idoneo, o grazie a una liberazione
condizionale sorretta da un’efficace assistenza sociale.
26.
Le
Amministrazioni penitenziarie dovrebbero lavorare in stretta
cooperazione con i servizi sociali e gli organismi che aiutano i
detenuti liberati a ritrovare un posto nella società, in particolare a
riprendere la vita familiare e lavorativa. Misure devono essere adottate
per assicurare che ai detenuti liberati siano forniti, se necessario,
documenti di identificazione validi e assistenza per reperire un
alloggio idoneo e un lavoro. Essi devono essere provvisti dei mezzi di
sussistenza per l’immediato, di abiti convenienti e adatti al clima e
alla stagione, e dei mezzi sufficienti per raggiungere la propria
destinazione. Rappresentanti autorizzati di servizio o organismi sociali
dovrebbero potersi recare nell’istituto e visitare i detenuti per dare
un pieno contributo alla preparazione della loro dimissione e del
programma successivo alla liberazione.

Parte quinta
Regole complementari applicabili a particolari categorie di detenuti
1.
L’Amministrazione penitenziaria deve essere guidata dalle regole
precedenti nella misura in cui esse possono essere applicate
effettivamente alle particolari categorie di detenuti per le quali sono
dettate le seguenti regole complementari.
Detenuti in attesa di giudizio
2.
Senza pregiudizio delle regole legali dettate per la tutela della
libertà individuale e relative alla procedura da osservarsi riguardo ai
detenuti in attesa di giudizio, questi ultimi, che sono presunti
innocenti fino a che non siano dichiarati colpevoli, devono fruire dei
benefici che possono loro derivare ai sensi della regola 90, e devono
essere trattati senza altre restrizioni che quelle imposte dalle
necessità del procedimento penale e dalla sicurezza dell’istituto.
3.
Ogni
detenuto in attesa di giudizio deve immediatamente potere informare la
famiglia del suo arresto e ad esso deve essere accordata ogni
ragionevole agevolazione per poter comunicare con la famiglia, gli amici
e le persone con le quali ha un legittimo interesse ad entrare in
contatto. Deve essere altresì autorizzato a ricevere, in condizioni
soddisfacenti dal punto di vista umano, visite da queste persone, con le
sole restrizioni e modalità di sorveglianza necessarie per
l’amministrazione della giustizia e l’ordine e la sicurezza
dell’istituto. Se un detenuto in attesa di giudizio non desidera
informare qualcuna di queste persone, l’Amministrazione penitenziaria
non dovrebbe farlo di propria iniziativa, a meno che ciò non sia
necessario per ragioni connesse, ad esempio, all’età, alla condizione
mentale o ad ogni altra incapacità del detenuto.
4.
Ogni
detenuto deve potere, all’inizio della detenzione, nominare un difensore
di fiducia o chiedere la nomina di un difensore d’ufficio, quando ciò
sia previsto, ed incontrare il proprio avvocato per predisporre la
difesa, preparare e trasmettere istruzioni confidenziali e riceverne, a
sua richiesta, ogni agevolazione deve essergli accordata a questo
effetto. In particolare deve potersi fare assistere gratuitamente da un
interprete nei suoi rapporti essenziali con gli organi amministrativi e
per la sua difesa. Gli incontri tra l’imputato e il suo difensore
possono essere controllati visivamente ma non uditivamente da un
funzionario di polizia o dell’istituto. La assegnazione dei detenuti in
attesa di giudizio deve essere conforme alle previsioni della regola 11,
paragrafo 3.
5.
Salvo che se le circostanze rendano ciò poco consigliabile, il detenuto
in attesa di giudizio deve poter disporre di una camera individuale.
6.
Il
detenuto in attesa di giudizio deve avere la possibilità di indossare i
propri indumenti personali se questi sono puliti e convenienti. I
detenuti che non hanno tale possibilità devono essere forniti di
indumenti convenienti. In mancanza di tenute convenienti personali, un
abito civile in buone condizioni deve essere fornito al detenuto in
attesa di giudizio per comparire davanti all’autorità giudiziaria o per
altre uscite autorizzate.
7.
Il
detenuto in attesa di giudizio deve avere nella misura del possibile
l’opportunità di lavorare, ma senza averne l’obbligo, Se lavora, deve
essere remunerato come gli altri detenuti. Se è previsto un programma di
studi e di formazione professionale, deve essere incoraggiato a
parteciparvi.
8.
Il
detenuto in attesa di giudizio deve essere autorizzato a procurarsi, a
proprie spese o a spese di terzi, libri, giornali, materiali necessari
per scrivere, così come altri mezzi per impiegare il tempo nei limiti
compatibili con gli interessi dell’amministrazione della giustizia e con
l’ordine e la sicurezza dell’istituto.
9.
Il
detenuto in attesa di giudizio deve essere autorizzato a essere visitato
e curato dal suo medico di fiducia e dal suo dentista personale, se vi
sono valide ragioni, In caso di rifiuto, questo dovrebbe essere
motivato. I costi relativi non devono essere a carico
dell’Amministrazione penitenziaria.
Condannati per procedure non penali
10.
Nei
Paesi dove la legge permette la carcerazione per ordine di organo
giudiziario, in seguito a una procedura non penale, tali detenuti non
devono essere assoggettati a restrizioni maggiori, né essere trattati
con severità maggiore, di quella minima necessaria per assicurare
l’ordine e la sicurezza. Il trattamento non può essere meno favorevole
di quello dei detenuti in attesa di giudizio, ad eccezione,
eventualmente, del fatto che essi possono essere obbligati a lavorare.
Detenuti alienati e anormali psichici
11.
Gli
alienati non dovrebbero essere detenuti negli istituti penitenziari, e
devono essere adottate misure per trasferirli al più presto possibile in
istituti destinati ai malati psichici. Istituti specializzati, o sezioni
a gestione sanitaria, dovrebbero essere disponibili per l’osservanza e
il trattamento dei detenuti colpiti da altre affezioni o disordini
psichici. Il servizio medico o psichiatrico dell’istituto penitenziario
deve assicurare il trattamento psichiatrico ad ogni detenuto che ne
abbia bisogno. Misure devono essere adottate, in collaborazione con gli
organismi comunitari competenti, per assicurare quando necessario, dopo
la dimissione, la continuazione del trattamento psichiatrica e perché
sia assicurata una assistenza sociale psichiatrica post-penitenziaria.
|