Consiglio regionale del
Veneto - Settima Legislatura
Proposta di legge d’iniziativa dei Consiglieri
Braghetto, Silvestrin
"Istituzione dell’Ufficio del Garante
delle persone
sottoposte a misure restrittive della
libertà personale"
Relazione
Sono ormai anni che in Italia si dibatte sulla figura
del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale, altrimenti - ma anche con maggiore imprecisione - detto
difensore civico dei detenuti. Tale figura è prevista dalla convenzione
dell’Onu contro la tortura del 1987, firmata dall’Italia, che impone al
nostro Paese di dotarsi di uno strumento civile, nel solco
dell’ombudsman della tradizione anglosassone, operante soprattutto nelle
carceri. Sono vari i livelli ci cui il garante può operare.
A livello nazionale è previsto da ben tre disegni di
legge attualmente all’esame della commissione Affari costituzionali
della Camera, presentati da Giuliano Pisapia, Prc, Anna Finocchiaro, Ds,
ed Erminia Mazzoni, Udc. Il tema ha registrato l’interessamento
personale, diretto e sollecito del presidente della Camera,
Pierferdinando Casini.
Anche singoli comuni si sono attivati: in testa Roma e
Firenze, che hanno già nominato i rispettivi garanti, mentre analoghi
provvedimenti stanno prendendo i comuni di Torino, Genova, Bologna,
Milano e Cosenza. Per quanto riguarda le amministrazioni regionali, il
termine di riferimento per ora è la Regione Lazio, che ha nominato
Angiolo Marroni garante regionale, e la regione Lombardia, in cui il
provvedimento istitutivo del garante è ancora in fieri.
In cosa consistono le competenze del garante a tutela
delle persone private della libertà personale? Il garante si occupa dei
detenuti e del loro rapporto col sistema carcerario, in modo da
renderlo, dove è possibile, più vivibile e tollerabile e contribuisce
alla salvaguardia dei loro diritti fondamentali (lavoro, salute,
formazione), operando per la risoluzione dei conflitti in una logica e
secondo i canoni della mediazione. L’esperienza, decollata già da anni
in altri paesi europei (Austria, Danimarca, Ungheria, Norvegia, Olanda,
Portogallo, Finlandia, Inghilterra, Scozia), si pone come elemento
"terzo ", a completamento e con una precisa funzione di raccordo
rispetto alle figure istituzionali e della società civile già operanti.
Diverse possono essere le azioni che il "garante" può
attuare:
- a. assumere iniziative per assicurare ai detenuti le
precisazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento
della qualità della vita, all’istruzione e alla formazione
professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero,
alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del
lavoro;
- b. segnalare agli organi
regionali eventuali fattori di rischio o di danno;
- c. attivarsi nei confronti
dell’amministrazione penitenziario per quanto riguarda i
problemi sopra esposti, coinvolgendo anche gli enti locali e i
soggetti del Terzo settore;
- d. intervenire a livello
regionale in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto
a proprie competenze;
- e. proporre agli organi
regionali interventi amministrativi e legislativi da
intraprendere ed esprimere pareri su ogni atto legislativo che
possa riguardare le condizioni dei detenuti;
- f. proporre alla Giunta
regionale iniziative concrete di informazione e promozione
culturale.
La creazione del difensore civico penitenziario risponde
inoltre all’esigenza, di avere un organo - esterno e indipendente
rispetto all’apparato carcerario - incaricato di contribuire a quanto
previsto dal dettato costituzionale, che l’esecuzione della pena
detentiva miri al reinserimento sociale del detenuto, risultando quindi
depurata di ogni afflittività aggiuntiva rispetto a quella che le è
propria.
Per tale ragione è necessario, che - come previsto dai
vari testi legislativi già approvati oltre che dalla presente proposta
di legge - il garante possa operare a stretto contatto con la realtà
carceraria per poter esercitare efficacemente la propria opera di
mediazione.
In questo senso la figura del garante nasce anche con
l’intento di integrare all’interno degli istituti di pena l’opera del
magistrato di sorveglianza, figura che oggi anche per croniche carenze
di organico purtroppo è oberata da varie incombenze, oltre che da
moltissime richieste di interventi di varia natura. La presenza del
garante e la sua collaborazione con il magistrato di sorveglianza
contribuirebbe ad assicurare un canale continuo di corretta informazione
tra i detenuti e le autorità giudiziarie, oltre che a rappresentare le
istanze dei soggetti carcerati più deboli (ad esempio gli stranieri o i
minorenni).
Almeno altrettanto importante la funzione che questa
nuova.figura verrebbe a svolgere nei confronti del mondo esterno. Su
temi quali la sanità, le condizioni di vita, il lavoro, previsto che il
garante funga da elemento di raccordo tra tutti i soggetti istituzionali
e della società civile che già oggi operano nella realtà carceraria,
senza peraltro trovare sempre un coordinamento adeguato.
In particolare la creazione di circuiti virtuosi che
coinvolgano anche imprenditori privati e associazioni di categoria,
attraverso la mediazione di comuni e realtà sociali, potrebbe rivelarsi
particolarmente efficace nella creazione di lavoro non solo interno al
carcere, ma anche come efficace "camera di decompressione" in vista del
progressivo reinserimento sociale dei detenuti e delle persone che
godono di misure alternative alla detenzione.
Più conformi alla tradizionale figura di "difensore
civico" (che - ripetiamo - solo in parte coincide con quella del garante
individuato nella presente proposta) sono invece le mansioni di autorità
a garanzia della trasparenza e dell’efficacia dei provvedimenti. Al
garante spetta il compilo di favorire la sburocratizzazione delle
carceri, problema purtroppo di dimensioni molto più rilevanti rispetto
al mondo esterno, A noto che spesso il tempo impiegato dai giudici
"penitenziari" per decidere il reclamo del detenuto nei confronti di un
atto dell’amministrazione carceraria è eccessivo.
La presente proposta di legge prevede che l’ufficio del
garante sia strutturato in modo tale - quanto a risorse ed organico - da
consentire un’assidua presenza all’interno degli istituti penitenziari.
La logica sottostante è quella di prevenire i contrasti, di mediare, di
mantenere vivi i collegamenti con gli enti e le istituzioni che a vario
titolo si occupano del carcere, di.far convergere la necessaria
attenzione dell’opinione pubblica e, prima ancora, delle istituzioni sui
reali problemi dell’apparato detentivo. La figura prevista quindi va ad
integrarsi con le realtà istituzionali e le professionalità esistenti,
favorendone il dialogo e la collaborazione e provvedendo a segnalare
alle stesse le cause e le situazioni di attuale o potenziale degrado
della dignità delle persone detenute.
Articolo 1
Ufficio del garante delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale
- 1. È istituito, presso il Consiglio regionale, l’Ufficio del
Garante delle persone Sottoposte a misure restrittive della
libertà personale, al fine di contribuire a garantire, in
conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della
Costituzione e nell’ambito delle materie di competenza
regionale, i diritti di tali persone.
- 2. Tra le persone di cui al
comma 1 rientrano i soggetti presenti negli istituti
penitenziari, negli istituti penali per minori, nonché nei
centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea
per stranieri e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti
al trattamento sanitario obbligatorio.
Articolo 2
Costituzione, incompatibilità e revoca
- 1. Il titolare dell’ufficio di cui all’articolo. è il
Garante che viene eletto con un maggioranza di due terzi degli
aventi diritto dal Consiglio Regionale all’inizio della
- legislatura tra persone che abbiano ricoperto incarichi
istituzionali di grande responsabilità e rilievo.
- 2. La carica di Garante è
incompatibile con quella di:
a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed
assessore regionale, provinciale e comunale;
b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o
società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente,
impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o
contributi dalla Regione.
- 3. Il Garante non può esercitare, durante il mandato, altre
attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della
carica di Garante a personale regionale e di altri enti
dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in
aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto
di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del
trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di
servizio.
- 4. Il Garante opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
- 5. Il Consiglio regionale, può
revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge.
- 6. Il Garante per la propria
attività, s’avvale di un organo di consulenza, formato da tre
membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta con
voto limitato, scelti tra magistrati, professori universitari
ordinari in materie giuridiche o sociali e personalità di alta e
riconosciuta professionalità che si siano distinte in attività
di impegno sociale.
Articolo 3
Trattamento economico
- 1. Al Garante è attribuita un’indennità di funzione pari,
rispettivamente, al 50 per cento dell’indennità mensile lorda
spettante ai consiglieri regionali.
- 2. Per ragioni connesse
all’esercizio delle proprie funzioni, nel caso di missione in un
comune diverso da quello in cui ha sede l’ufficio, al Garante
spetta altresì il trattamento economico di missione previsto per
i consiglieri regionali.
Articolo 4
Organizzazione e regolamento
- 1. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari
per il funzionamento dell’ufficio provvede, sentito il Garante,
l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale
- 2. Il Garante può inoltre
avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su
specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di
associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca.
- 3. Il Garante adotta un
apposito regolamento che disciplina il proprio funzionamento.
Articolo 5
Funzioni
- 1. Il Garante, per le finalità di cui all’articolo 1, comma
1 e nell’ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge,
in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le
seguenti funzioni:
a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle
persone di cui all’articolo 1, comma 2 siano erogate le prestazioni
inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della
vita, all’istruzione e alla formazione professionale e ogni altra
prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e
all’inserimento nel mondo del lavoro;
b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di
rischio o di danno per le persone di cui all’articolo 1, comma 2, dei
quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei
soggetti interessati sia di associazioni o
organizzazioni non governative che svolgano una attività inerente a
quanto segnalato;
c) si attiva nei confronti dell’amministrazione
interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad
assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti
regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a
proprie competenze, che compromettano l’erogazione delle prestazioni di
cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino,
propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture
ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
e) propone agli organi regionali gli interventi
amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad
assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui
all’articolo 1, comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime
pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche
dette persone;
f) propone alla Giunta regionale iniziative concrete di
informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle
garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale.
Articolo 6
Protocolli d’intesa
- 1. I protocolli d’intesa sottoscritti dalla Regione e le
amministrazioni statali competenti devono promuovere:
a) l’attivazione all’interno degli istituti penitenziari
stramenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli
interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le
finalità di cui all’articolo 1, comma 1;
b) la previsione anche altre forme di collaborazione
volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni dell’ufficio del
garante.
Articolo 7
Relazione annuale
- 1. Entro il 30 aprile di ogni anno il Garante presenta una
relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui
risultati ottenuti alla Giunta regionale e al Consiglio
regionale.
- 2. La relazione è pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale
provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa
della regione o indipendenti.
Articolo 8
Disposizioni finanziarie
- 1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio
regionale di previsione per l’esercizio 2003 e pluriennale
2003/2005, è istituito dello stanziamento dell’UPB T25.
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