Giustizia riparativa

Giustizia riparativa

1024 541 Un anno in carcere - XIV rapporto sulle condizioni di detenzione a cura di Associazione Antigone

Giuseppe Mosconi

La Giustizia riparativa: definizioni, interpretazioni, applicazioni.

A proposito dei lavori del Tavolo XIII degli Stati Generali dell’Esecuzione penale

Ospitiamo il contributo di Giuseppe Mosconi, professore di Sociologia del diritto dell’Università di Padova e componente degli Stati Generali dell’Esecuzione penale (Tavolo XIII), sul controverso tema della giustizia riparativa. Le riflessioni che seguono sono uno sviluppo dei temi presentati in occasione della lezione tenuta alla Scuola di formazione di Antigone, svoltasi a Castel Gandolfo nel novembre 2017.

la giustizia riparativa rischia di restare costretta tra il rischio di un riassorbimento a pieno titolo nel macchinario penal-penitenziario, e una tensione all’alternatività che non riesce a definirsi e ad affermarsi abbastanza da dischiudere una reale e concreta via d’uscita rispetto alla struttura concettuale e operativa attuale della penalità

Premessa

Da almeno un decennio, nel quadro complessivo della crisi che caratterizza il campo del diritto penale e dell’istituzione carcere, anche solo prendendo in considerazione la situazione italiana (caoticità elefantiaca e inefficacia della produzione normativa, perdita di garanzie, imbarbarimento e svuotamento delle funzioni classiche della pena. saturazione e lentezza della macchina giudiziaria, sovraffollamento delle strutture carcerarie, effetti paradossali e negativi della penalità, ecc…) la giustizia riparativa (Restorative Justice, di seguito RJ) è stata assunta come dispositivo innovativo, atto a tracciare una via d’uscita di tali criticità, attraverso l’assunzione di paradigmi e approcci sostanzialmente diversi rispetto a quelli correnti, i quali sembrano aver registrato il massimo livello della loro inadeguatezza. Senonché, in questo mainstream che si vuole innovativo e propositivo di nuove soluzioni alla crisi, la giustizia riparativa rischia di restare costretta tra il rischio di un riassorbimento a pieno titolo nel macchinario penal-penitenziario, e una tensione all’alternatività che non riesce a definirsi e ad affermarsi abbastanza da dischiudere una reale e concreta via d’uscita rispetto alla struttura concettuale e operativa attuale della penalità. Nel contesto di questo gap è inevitabile che si manifestino e si confrontino approcci concettuali e applicativi anche radicalmente diversi, senza che il confronto e il dibattito possano misurarsi su un adeguato spazio applicativo, così da parametrare paradigmi, categorie e metodi all’effettività dei risultati concreti. D’altra parte l’atteggiamento pacato e dialogante che ispira la comunicazione sulla RJ, la condivisione di prospettive innovative e progressiste rispetto ai rigori asfittici della penalità, che sembra accomunare chi si occupa di questi temi, non sempre favoriscono l’adeguata focalizzazione delle questioni in campo e la definizione del confronto tra le diverse posizioni. In questo senso, ad esempio, se  si assumono ai fini metodologici, come vedremo tra breve, due possibili polarizzazioni concettuali della Giustizia Riparativa, una prima intesa come strumento esterno e sostanzialmente contrapposto alle definizioni e alle tecniche del diritto penale, teso a decostruirne le concettualizzazioni e le modalità di intervento; una seconda come complementare e subalterna alle stesse, in quanto inserita e integrata nella cornice penalistica, possiamo dire che le definizioni adottate e le proposte elaborate di sono spesso collocate in uno spazio intermedio tra le due definizioni, contaminando aspetti dell’una e dell’altra, evitando palesi contrapposizioni e mantenendo aperte possibili prospettive, all’insegna di una certa ambivalenza sostanzialmente compromissoria. In linea di massima questo è il clima che ha caratterizzato i lavori del tavolo 13. Se lo stesso ha consentito la definizione e focalizzazione condivisa di certi principi e nodi fondamentali, indispensabile per implementare prospettive di sviluppo e applicazione nel campo in questione, dall’altro ha contribuito a mantenere “sottotraccia” questioni di cruciale rilevanza per l’approfondimento teorico e l’incremento di ambiti applicativi, che restano perciò in sospeso.

In questa sede , evocati i principali riferimenti concettuali e definitori che caratterizzano il campo della RJ, riporteremo il perimetro tematico attribuito ai lavori del Tavolo XIII, per poi riassumere i principali orientamenti teorici e applicativi definiti, concludendo con la ricostruzione dei punti rimasti in sospeso.

I basic principles in tema di Giustizia Riparativa elaborati in sede ONU definiscono la stessa come “ ogni procedimento in cui la vittima e il reo, nonché altri eventuali soggetti o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall’illecito, generalmente con l’aiuto di un facilitatore”

Problemi di definizione

I basic principles in tema di Giustizia Riparativa elaborati in sede ONU definiscono la stessa come “ ogni procedimento in cui la vittima e il reo, nonché altri eventuali soggetti o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall’illecito, generalmente con l’aiuto di un facilitatore”. Del tutto simile la definizione contenuta nella direttiva n. 29/2012 dell’Unione Europea, per cui la RJ consiste in qualsiasi procedimento “che permetta alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentano liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale”. Assai più complessa e articolata è invece la definizione contenuta nella Raccomandazione R (2010) del Consiglio dei Ministri d’Europa agli Stati membri, in materia di probation. Volendone riassumere i termini essenziali, essa fa riferimento:

  • alla riparazione del danno riportato dalla vittima
  • alla comprensione da parte del reo dell’illiceità del proprio comportamento e della conseguenze negative dello stesso per la vittima e per l’intera società, nonché alla necessaria assunzione della propria responsabilità
  • alla necessità che la vittima possa esprimere i propri bisogni conseguenti al danno subito e avanzi le richieste più adeguate alla soddisfazione degli stessi.
  • alla doverosa partecipazione della comunità al processo riparativo.

Ora è evidente la diversità di approccio al tema contenuto e nelle due tipologie di definizioni. Mentre le prime due alludono a un rapporto tra autore e vittima collocati su un piano di parità, comunemente impegnati alla soluzione delle questioni emerse dall’illecito, nel quadro di un più ampio contesto sociale, la seconda incentra l’attività riparativa sulla responsabilità dell’autore e sulla comprensione della negatività del proprio comportamento, in vista di rispondere nel modo più adeguato alle istanze della vittima, in relazione alle richieste risarcitorie espresse dalla stessa, nel quadro dell’attenzione e del sostegno della comunità interessata dall’evento. Dunque mentre il primo approccio è incentrato sulla relazione, sulla sua ricostituzione a fronte degli effetti negativi del reato e sulla condivisione della comunità a tale processo, la seconda appare essere tipicamente espressione di un approccio reocentrico, incentrato sulla percezione di colpevolezza, sull’assunzione di responsabilità e sull’attivazione di iniziative riparatorie, su richiesta della vittima e con la partecipazione sintonica della colletttività.

Già dunque da questo confronto emerge la diversità di definizione e di approccio tra una giustizia riparativa che guarda al legame sociale, in quanto alterato dall’evento criminoso, facente emergere le diverse percezioni e i diversi vissuti delle parti in causa, così da tendere alla ricostruzione del legame stesso,tenendo conto della diversità di esperienze, di motivazioni ed esigenze che caratterizzano le soggettività coinvolte, nel più ampio quadro delle relazioni sociali; e una giustizie riparativa che guarda invece principalmente alla colpevolezza e alla responsabilità del reo, attribuendogli in toto il carico di risarcire il danno provocato alla vittima.A dare maggior peso alla prospettiva di cui al primo approccio si pone una risoluzione del 1997 della Commissione del Consiglio delle Nazioni Unite, in cui si dice che “prendendo atto del sovraffollamento delle carceri e del critico stato del sistema di giustizia penale, si afferma l’importanza di una prevenzione non repressiva del crimine, e si rilancia la necessità di un attenzione alla vittima, che non va colpevolizzata ma assistita e protetta, e di una contestuale dovuta considerazione ai diritti del reo”. In filigrana di questa ricostruzione si legge, già a questo livello, la questione che tra poco approfondiremo, del minore o maggior peso che viene conferito, in tema di giustizia riparativa, al suo inquadramento nell’ambito delle definizioni e delle funzioni del diritto penale, quindi dell’alternatività o della subordinazione riaspetto allo stesso.

Il quadro di questo confronto si amplifica ulteriormente seviene collocato in una più ampia dimensione di complessità dell’evento criminoso, implicante una gamma ampia e articolata di variabili ( bisogni, motivazioni, interazioni, diritti, aspettative, rappresentazioni, costruzioni sociali,ecc…), dove il tema e la finalità che principalmente si pongono sono quelli della ricostruzione del legame sociale, come riequilibrio del sistema dei rapporti che coinvolgono l’insieme dei soggetti e delle situazioni contestuali interessate.

E’ evidente la disorganicità di definizioni e di formulazioni che caratterizzano lo spazio della giustizia ripartiva nella nostra legislazione, così come l’assenza di qualsiasi rigore e consapevolezza nei confronti delle polarità e delle diversità di approcci

Il quadro emergente dalla legislazione italiana

A fronte della rilevanza di queste diversità di riferimenti e di orientamenti nel definire i possibili approcci alla giustizia riparativa il quadro offerto in merito dalla legislazione italiana, considerata l’enorme varietà e diversificazione di ambiti, livelli processuali e definizioni, appare estremamente complesso e decisamente disorientante. Se prendiamo a riferimento il perimetro tematico assegnato come spazio di lavoro del Tavolo 13 dalla direzione degli Stati Generali, possiamo farci un’idea della complessità e articolazione della materia, ma anche dell’incoerenza e delle distonie che la caratterizzano nella nostra legislazione, alla luce dei riferimenti più sopra focalizzati. Assumendo a criterio di classificazione la maggiore o minore estraneità degli spazi ascrivibili alla RJ: al sistema penale, possiamo delineare i seguenti livelli:

  1. Provvedimenti precedenti la condanna penale, inclusivi di misure risarcitorie e di mediazione penale, che, in caso di esito positivo, comportano l’estinzione del reato. E’ il caso degli artt. 9 e 28 del DPR 22/9/1988, n.448 ( riforma del cpp minorile) che attribuiscono rispettivamente al pm e al tribunale la facoltà di pronunciarsi per l’irrilevanza del fatto e per la sospensione del processo con messa alla prova, includendo nel provvedimento la riparazione del danno subito dalla vittima o il tentativo di mediazione con la stessa. Disposizione estesa al processo ordinario per adulti dall’innovativo articolo 168 bis del cp. Ma è anche il caso dell’estinzione del reato pronunciata dal giudice di pace, per reati di sua competenza, quando risulti l’avvenuto risarcimento del danno subito dalla vittima ( art 35 D. Lgs, 974/2000.)
  2. Provvedimenti che presuppongono la condanna penale e prevedono la riparazione sotto forma di lavoro di pubblica utilità, come modalità di:riparazione pubblica sostitutiva della sanzione detentiva. E’ il caso di quanto previsto dalla legge L. 689/81, per le condanne seguenti a reati previsti dal Codice stradale, delle condanne ex art. 73 DPR  309/90, per quanto previsto al c. 5 bis, in materia di stupefacenti, dell’attivazione del lavoro all’esterno di cui all’art. 21 dell’O.P. (L. 354/75), attraverso lo svolgimento di lavori di PU.
  3. Misure aggiuntive di carattere riparatorio in caso di fruizione di misure alternative alla detenzione. Nell’affidamento in prova al servizio sociale, ex art. 47 O.P., si prevede che l’affidato” si adoperi, in quanto possibile, a favore della vittima del suo reato”. Se in questa disposizione la riparazione appare rivestire carattere secondario ed eventuale, la successiva norma del nuovo Regolamento penitenziario del giugno 2000, n. 230, aggiunge, all’articolo 27, un criterio anche più specifico, e cioè quello per cui si ritiene necessario, da parte della persona a cui viene applicato un beneficio, “che si sviluppi una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato e sulle possibile azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa”.  All’articolo 118 della stessa legge, questa idea della riflessione critica sul proprio comportamento, inclusiva di orientamenti riparatori. viene ripresa come compito del Servizio sociale, il quale “deve adoperarsi per una sollecitazione ed una valutazione critica adeguata da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di una reinserimento sociale compiuto e duraturo”. Tale orientamento viene ribadito dall’art 26 lett. D del ddl. 2798/2014, che prevede i programmi di giustizia ripartiva come “momenti qualificanti del percorso di recupero sociale, sia in ambito intramurario, che nell’esecuzione delle misure alternative. Il che prelude alla ratifica legislativa di un orientamento già da tempo consolidato nella giurisprudenza della magistratura di sorveglianza, per cui la giustizia riparativa, ancor prima di costituire una modalità di esecuzione dei benefici, è concepita come precondizione per l’ottenimento degli stessi.
  4. Modalità di comportamento del reo, al fine dell’ottenimento di alleggerimenti di pena. E’ il caso di quanto previsto dall’art.133 c.p., lì dove si dice che, nella modulazione della pena, il giudice deve tener conto della condotta del reo, contemporanea e successiva al reato; e più specificamente dell’art 62 n.6 c.p., dove l’attività riparativa è considerata un’attenuante specifica, ai fini della riduzione della pena
  5. Infine va considerato il necessario adempimento degli obblighi civili ( alias risarcimento dei danni subiti dalla vittima) ai fini dell’ottenimento della liberazione condizionale e della riabilitazione( rispettivamente artt. 176  e 179 c.p.).

Considerando complessivamente queste disposizioni, se si fa eccezione di quanto considerato al punto 1, in cui pure ci muoviamo in larga misura nella cornice del processo penale, si notano essenzialmente tre caratteristiche che vanno a definire il modo in cui la giustizia riparativa è concepita ed è inserita nell’ordinamento italiano. Prima di tutto essa risulta come un aspetto secondario e marginale rispetto ad una sanzione penale che viene irrogata; sostanzialmente come una ritualistica modalità dovuta della stessa. In secondo luogo, come un modo di dare più concretezza alla soddisfazione della vittima, nel senso di risarcirla rispetto al reato subito; in terzo luogo, come una forma di reinserimento, di rieducazione, una forma di riabilitazione della persona.  Ora tutte e tre queste caratteristiche danno al momento riparativo, in modo progressivamente più deciso nella classificazione ora ricostruita, in quanto onere, che tende ad essere addossato al condannato, di riparare gli effetti del reato, un valore essenzialmente subordinato rispetto all’applicazione di una sanzione penale. D’altra parte è evidente la disorganicità di definizioni e di formulazioni che caratterizzano lo spazio della giustizia ripartiva nella nostra legislazione, così come l’assenza di qualsiasi rigore e consapevolezza nei confronti delle polarità e delle diversità di approcci che più sopra abbiamo delineato.

I principi di base condivisi all’avvio dei lavori del tavolo 13

  1. Giustizia ripartiva come paradigma autonomo e originale rispetto ai fondamenti e alle categorie del diritto penale. In quanto incentrato sul confronto tra le parti e sull’elaborazione di soluzioni riparatorie, elaborate nell’ambito di un procedimento di mediazione, il paradigma della RJ risulta sostanzialmente estraneo al concetto di retribuzione, e a quello di sanzione e di punizione, allo stesso impliciti. Tuttavia, nonostante questa netta e condivisa definizione, è stata fin da subito posta la questione della complementarietà, e non dell’alternatività, della RJ al diritto penale, che a breve tratteremo come oggetto di necessari approfondimenti, a partire da un’evidente ambivalenza verso lo stesso. Comunque, considerata l’autonomia e l’originalità del paradigma fondativo, si è fin da subito delineata la sua praticabilità in ogni stato e grado del processo penale: altro aspetto che non può non porre, come a breve vedremo, la questione della natura del rapporto più o meno complementare con la penalità.
  2. La giustizia ripartiva come incentrata sulla relazione tra i soggetti. Assunta questa dimensione, la rappresentazione dell’oggetto dell’intervento giuridico cambia radicalmente: Non si tratta più tanto della violazione di un articolo del codice penale, quanto di un conflitto tra i soggetti che nasce dalla violazione delle aspettative dell’uno verso l’altro, dove questo evento accade nell’ambito di un contesto sociale, in cui assume rilevanza, anche alla luce della sensibilità delle aspettative e delle rappresentazioni diffuse. Il carattere offensivo dell’atto è definito non tanto verso lo Stato, come depositario dei valori fondamentali della comunità e titolare del potere di intervenire per tutelare l’integrità e il rispetto degli stessi e di reagire attraverso sanzioni afflittive, quanto verso i singoli soggetti, vittime del reato, considerati nella loro specificità e degli effetti lesivi subiti. In questo senso il bene pubblico, che si tende a riaffermare, coincide con la compensazione riparativa dei vissuti soggettivi, che considerata nell’insieme degli eventi rilevanti, confluisce in una nuova dimensione del Bene Pubblico. Qui non si tratta tanto di ricostruire la verità (processuale) dei fatti, quanto di sviluppare un processo di risoluzione del conflitto e di ricostruzione del legame sociale, attraverso la partecipazione attiva delle parti interessate, che sia in grado di proiettarsi verso una futura affidabilità.
  3. Gli elementi e la qualità della relazione. Se la relazione tra le parti dev’essere finalizzata alla ricostruzione del legame sociale, essa non può che comportare il coinvolgimento attivo delle parti e della comunità interessata, il riconoscimento e l’affermazione della dignità di tutti e di ciascuno, la partecipazione attiva e il dialogo diretto tra le parti coinvolte; la volontarietà e la consensualità della scelta riparatoria; la reciprocità, come riconoscimento e rispetto dei rispettivi vissuti, punti di vista e aspettative; il carattere confidenziale e informale della comunicazione, all’insegna della fiducia reciproca e verso il mediatore, il tutto come espressione di un atteggiamento ispirato a ragionevolezza, senso della realtà e della misura orientata alla riparazione della reale dimensione del danno.
  4. Gli strumenti che i componenti del tav. 13 hanno di comune accordo definito come idonei all’attuazione della RJ sono, in primis, la mediazione penale tra autore e vittima, le scuse formali e la riparazione del danno, la mediazione allargata alle reti parentali, comunitarie, territoriali, la mediazione con vittime aspecifiche di reati analoghi, in caso di  indisponibilità della vittima, la mediazione attraverso la discussione all’interno di piccoli gruppi di soggetti rappresentativi delle varie istanze coinvolte ( panel o focus group).

La concezione della giustizia riparativa essenzialmente come assunzione di responsabilità non “di o per qualcosa” ma “verso” qualcuno

Il perimetro tematico assegnato

A fronte di questo background acquisito e condiviso dai componenti del tavolo, come quadro di base, nonostante la diversità di approcci, di professionalità, di esperienze e percorsi, si sono delineati i compiti assegnati dal coordinamento degli Stati Generali, il confronto con i quali non poteva non far emergere, nel corso dei necessari approfondimenti e delle conseguenti focalizzazioni, i contenuti di quelle diversità. Per ricostruire lo sfondo complessivo su cui il dibattito e i lavori si sono sviluppati, vale la pena di riassumere i termini essenziali di quei compiti, definiti come “perimetro tematico”:

  • Ia ricostruzione complessiva della materia riferibile alla RJ nella legislazione italiana, il suo riordino e riorganizzazione.
  • La riparametrazione della stessa alla normativa europea e internazionale e la delineazione di linee di uniformità della legislazione italiana alla legislazione internazionale.
  • La previsione di una disposizione normativa espressa che dia unità alla definizione di “Giustizia Riparativa”, come riferimento univoco e unitario dei suoi diversi ambiti applicativi
  • La concezione della RJ essenzialmente come assunzione di responsabilità non “di o per qualcosa” ma “verso” qualcuno. Va qui messo in rilievo che, mentre in prima battuta si interpreta questo avverbio come responsabilità reciproca nel rapporto tra autore e vittima, subito dopo si sottolinea soprattutto la responsabilità dell’autore verso la vittima e la collettività “ lungo un percorso che deve condurlo a rielaborare il conflitto e i motivi che lo hanno causato, nonché a riconoscere e a elaborare la propria responsabilità.”
  • La possibilità di applicare la RJ anche attraverso la mediazione con vittime aspecifiche di reati analoghi, in caso di  indisponibilità della vittima,come modalità di confronto concreto con soggetti fisici portatori di esperienze di vittimizzazione.
  • L’assunzione del compito riparatorio anche verso la collettività offesa, attraverso lavori di pubblica utilità.
  • Il coordinamento della RJ con il sistema della Giustizia Penale, prevedendone l’attivazione, attraverso una previsione normativa espressa, in ogni stato e grado del procedimento, tanto nel diritto penale minorile, che in quello per adulti; ma consentendo ( soprattutto ndr.) dopo la condanna definitiva “alla vittima di recuperare una posizione di centralità e al reo di accettare la responsabilità delle proprie azioni.”
  • Coerentemente con questa precipua attenzione della mission delineata dal perimetro tematico alla dimensione della condanna, si affida al tavolo il compito di definire il ruolo della RJ coordinando la messa alla prova per adulti, con la sospensione condizionale della pena, il che potrebbe alludere alla necessità della condanna anche nel caso della MaP per adulti, nel quadro appunto della sospensione della sola esecuzione
  • Si sottolinea comunque la necessità di garantire programmi di RJ anche in stato di reclusione, o di attivazione di misure alternative. Il che è apparso ancor di più attribuire maggior peso a una concezione di RJ in fase di esecuzione, successiva quindi all’avvenuta condanna.
  • Si sottolinea la necessità di formulare percorsi formativi in tema di RJ verso i vari soggetti professionali coinvolti o coinvolgibili: operatori del trattamento, magistrati, avvocati, di carattere tanto informativo che professionalizzante, mirato in particolare a coordinare riparazione e mediazione penale con il sistema penale- processuale .
  • Infine si da indicazione di definire modalità di promozione della cultura della RJ e della mediazione penale “in ambito scolastico e universitario”,nonché di sensibilizzare la collettività circa i benefici connessi alla riparazione e alla riconciliazione, anche sotto il profilo della prevenzione della criminalità ( quindi non nel senso della prevenzione penale), e quindi della maggior concretizzazione delle istanze di sicurezza.

Nei casi in cui la vittima non sia disponibile ad entrare nell’iter della giustizia riparativa, anche se si possono concepire soluzioni di giustizia riparativa verso vittime aspecifiche, o attività riparative di carattere simbolico o sociale, usciamo dalla dimensione della composizione del conflitto e della ridefinizione della relazione

Questioni affrontate

  1. Complementarietà o alternatività della RJ rispetto al sistema penale.
    La questione di per sé si presta a due diverse interpretazioni: quella per cui la RJ si inserisce nella struttura del diritto penale, determinandone, pur in un ruolo di subordinazione, variazioni e limitazioni; quella per cui la RJ viene a occupare uno spazio a sé a lato del diritto penale, nel quale lo stesso non interviene in ogni situazione in  cui la RJ viene applicata. Non può sfuggire la rilevanza di per sé fondativa della questione, inevitabilmente destinata a coinvolgere il tipo di “verità” che la RJ fa emergere, rispetto alla verità processuale del diritto penale, non riconducibile semplicemente alla ricostruzione dei fatti e delle responsabilità soggettive, ma alla concreta esperienza dei soggetti coinvolti, nella loro rispettiva e reciproca complessità e nelle potenzialità evolutive. Dopo di che il concetto di complementarietà potrebbe essere inteso in senso quantitativo, come occupazione di uno spazio “altro” rispetto al diritto penale, pur a lato dello stesso, riscontrabile ogni volta in cui la materia che sarebbe di sua competenza viene gestita e risolta in chiave alternativa rispetto alle sue logiche; il che è diverso da una complementarietà intesa come subordinazione alla cornice penalistica e integrata con le sue logiche complessive.
  2. Reato negativo o reato come fenomeno complesso. Reocentrismo versus decostruzionismo. In filigrana al dibattito che si è svolto nei lavori del tavolo si è posto il confronto tra diverse concezioni del crimine. Quella che guarda classicamente allo stesso come espressione di un comportamento soggettivo responsabilmente agito da un autore verso una vittima; quella che guarda al reato come a un fenomeno complesso, implicante esperienze, vissuti, motivazioni, condizioni e ruoli sociali, interazioni, conflitti, forme di comunicazione, bisogni, esiti, reazioni e rappresentazioni sociali, sul quale si impongono le rigidità e lo schematismo delle definizioni normative. E’ ovvio che il passaggio dall’uno all’altro ambito definitorio non può che estendere la prospettiva e la definizione del campo in cui il dispositivo riparativo si colloca, da una concezione essenzialmente reocentrica, o incentrata sul rapporto reo/vittima, eventualmente con un’accentuata attenzione alla vittima, di contro a una dimensione più ampia e articolata possibile della RJ, coinvolgente l’intorno sociale, a cerchi concentrici, i diversi livelli istituzionali, le rappresentazioni e le comunicazioni sociali, le modalità di intervento, a vocazione reintegrativa e ricostruttiva del legame sociale, in una dimensione decostruzionistica delle definizioni istituzionali e sociali.
  3. Reciprocità e mediazione. Sviluppando le implicazioni del punto precedente, è ovvio che l’esito conseguente al primo approccio è principalmente incentrato sulla riparazione del danno, cioè sull’ascolto e sulla comprensione empatica da parte del reo del vissuto della vittima, sul senso della propria colpevolezza, con conseguente disagio (vergogna), sull’assunzione della propria responsabilità, sull’attivazione di misure riparative del danno prodotto, sulla ricostruzione di un rapporto di reciproca fiducia. La seconda prospettiva, tanto più quanto più assume il paradigma della complessità, comporta anche la presa in considerazione, in primis, del vissuto e delle motivazioni dell’autore, della sua esperienza di vita e della sua dimensione esistenziale, dei bisogni disattesi e percepiti,  nel contesto relazionale in cui ciò si è dispiegato, con le sue interazioni e costruzioni. In questo senso la concezione della reciprocità dei punti di vista e delle aspettative nel dispositivo mediatorio si espande alla complessità dei processi passati, presenti e potenziali, per una riparazione piena e sostanziale delle fratture rivelate dall’evento delittuoso.E’ anche ovvio che quanto più ci si avvicina a questa prospettiva, tanto più la questione della complementarietà al diritto penale, di cui al punto a, si sostanzia, sia sul terreno concettuale che applicativo, della dimensione dell’alternatività, laterale al diritto penale.
  4. Il rapporto con il precetto penale. Se si pone la questione del rapporto della RJ con la penalità, si pongono diverse questioni a vari livelli, che andiamo a enumerare e brevemente a considerare:
    • Applicabilità o meno per ogni tipo di reato, a prescindere dalla gravità dello stesso e dall’entità della sanzione prevista . Gli orientamenti emersi nei lavori del tavolo sono andati nel senso di non porre limiti all’applicabilità della RJ. Infatti, una volta acquisita l’originalità e l’indipendenza del paradigma sotteso dall’istituto, in quanto avulsa dall’afflittività della sanzione penale, si tratta di adottare un approccio particolare alla criminalità, valido per ogni tipo di illecito, in quanto appunto interpretabile alla luce dei particolari riferimenti e gestibile con i particolare metodi proposti dal paradigma riparativo
    • Le funzioni dell’intervento. La RJ non può essere assimilabile né alla retribuzione, in quanto non orientata ad infliggere una misura afflittiva all’autore, tantomeno se parametrata alla gravità codicistica del reato; né alla rieducazione, rilevando nel procedimento non tanto la finalità del “trattamento” dell’autore, in vista della sua reintegrazione e recupero, dato che il riferimento è alla relazione tra i soggetti coinvolti ai vari livelli e l’obiettivo è la ricostruzione del legame sociale: Né infine la prevenzione, essendo estranea alla RJ la dimensione della deterrenza.
    • Reati non mediabili per assenza degli attori. Al di là della questione dei limiti di applicabilità in ragione della gravità del reato, va considerato che per diversi reati la riparazione, quantomeno se intesa nel senso più immediato di riparazione del danno subito dalla vittima, non risulta attuabile. Così è per i reati senza vittima, come in genere in materia di stupefacenti, o di violazione del codice cella strada, o di altre normative; o per i quali sia gli autori che le vittime non siano singolarmente e specificamente individuabili, come i reati associativi, i reati di pericolo, i reati ambientali, gli illeciti amministrativi, i reati contro la fede pubblica, o di irregolarità di status. Ci sono poi reati per i quali non è individuabile l’autore, come nel caso di denunce contro ignoti, o di crimini riferibili a persone giuridiche, o a istanze organizzative. In particolare per i reati ascrivibili alla sfera della tossicodipendenza, o dell’immigrazione irregolare ( quelli che rappresentano oltre il 60% della popolazione reclusa), le alternative alla penalità si configurano più nell’ambito di interventi terapeutici, o della regolarizzazione e dell’accoglienza, che della riparazione verso eventuali vittime.
    • Reati non riparabili per indisponibilità della vittima. Nei casi in cui la vittima non sia disponibile ad entrare nell’iter della giustizia riparativa, anche se si possono concepire soluzioni di RJ verso vittime aspecifiche, o attività riparative di carattere simbolico o sociale, usciamo dalla dimensione della composizione del conflitto e della ridefinizione della relazione: Ciò avviene in particolare quando l’eccessivo tempo trascorso dall’evento delittuoso sconsiglia di ricoinvolgere la vittima nella dimensione del trauma subito, il che potrebbe configurarsi come un’ulteriore vittimizzazione.
    • L’alternativa del processo penale. La questione dell’indipendenza o meno della mediazione dal processo penale non è irrilevante sotto il profilo della qualità e della sostanza della riparazione. Se infatti il procedimento penale resta sullo sfondo dell’esperienza mediatoria, nel senso che può sempre riattivarsi, in chiave sanzionatoria e afflittiva, nel caso in cui la mediazione non vada a buon fine, difficile immaginare che tale situazione non possa riflettersi sulla qualità e sulla sostanza della stessa: Sia nel senso che l’ipotetico autore imputato potrebbe essere indotto alla riparazione del danno con il fine precipuo di sottrarsi strumentalmente alla minaccia della condanna e della sanzione; sia nel senso che la vittima potrebbe accentuare la propria contrarietà alla soluzione mediatoria, per dare seguito ai propri intenti vendicativi.Inoltre , in questa cornice, il processo penale potrebbe paradossalmente risultare rafforzato, sia nel riproporsi con maggior forza ogni volta in cui la riparazione non funziona, sia nel riaffermare un’egemonia epistemologica e funzionale sulle potenzialità alternative della RJ, che rischiano di oscurarne e snaturarne la sostanza, in chiave strumentale.
    • La questione dell’accertamento della responsabilità dell’autore.Non va trascurato il fatto che quest’ultimo aspetto riveste un’ulteriore implicazione nella posizione dell’autore, il quale, al di fuori del contesto processuale e delle relative garanzie, prima della pronuncia di una condanna, potrebbe essere indotto ad ammissioni di responsabilità estranee alla effettiva realtà dei fatti, rinunciando, oltre che al principio della presunzione di innocenza fino a condanna definitiva,  anche al diritto alla difesa, pur di sottrarsi al rischio processuale, in modo analogo a quanto avviene nell’istituto del patteggiamento.
    • Tutti questi aspetti hanno evidentemente a che fare con la questione di fondo già posta, della alternatività o della internità( più che della complementarietà) della RJ al processo penale, che riprenderemo in fase conclusiva; ma, più nell’immediato, e in chiave riduttiva, con la questione dello stato e grado del processo in cui la RJ viene attuata, di cui andiamo ad occuparci nel punto successivo.
  5. Lo stato e il grado del procedimento. E’ questa una questione di cruciale rilevanza, che, come già ricordato, nel perimetro tematico, era stata prospettata come praticabile e parte, nel senso di elaborare una prospettiva per cui la RJ sarebbe applicabile appunto ai diversi livelli processuali. In realtà le indicazioni successivamente formulate dal Coordinamento degli Stati Generali hanno sollecitato la circoscrizione della elaborazione delle proposte alla sola fase dell’esecuzione penale, così drasticamente comprimendo e appiattendo sul mero terreno della penalità la  questione del rapporto tra l’alternatività o la subordinazione ( o complementarietà) della RJ rispetto al sistema penale. Di contro a tali indicazioni il tavolo, anche in applicazione della normativa internazionale, ha inteso ribadire il principio per cui la RJ va concepita come attuabile in ogni stato e grado del procedimento, e ha sollecitato per il futuro, maggiore impegno e attenzione all’attivazione della stessa nelle fasi precedenti alla condanna, con particolare attenzione alla fase della cognizione. Giustamente il tav. 13 ha assimilato la RJ nella fase della cognizione, quindi precedente alla condanna, a una forma di diversion, mentre quella successiva alla stessa, ad una forma di probation. Volendo approfondire tale determinante differenza, non va trascurata l’enorme rilevanza che la fase processuale in cui si attua l’esperienza riparatoria assume sulla natura, sulla modalità e sugli esiti della RJ. Infatti quanto più la RJ si attua prima dell’avvio del procedimento o nelle fasi preliminari dello stesso, tanto più essa si svilupperà in modo libero, informale, aperto a confronti e comunicazioni come autentica espressione del vissuto delle parti, dischiudendo le soluzioni più autenticamente sintoniche alla ricerca di una ricomposizione condivisa del conflitto e del disagio. Mentre  quanto più la RJ si attua in una fase avanzata del procedimento penale, la ricostruzione dei fatti, i vissuti individuali, le modalità di comunicazione, le soluzioni possibili, il ruolo delle parti in campo, per non parlare che degli aspetti principali, saranno influenzate dalla definizioni processuali in corso, dalle attribuzioni di responsabilità e dagli esiti che si stanno profilando. Tutto ciò si accentuerà in modo irreversibile una volta varcato il limite della condanna, tanto più se definitiva, oltre il quale i ruoli attribuiti non potranno che irrigidire le modalità di relazione e le soluzioni possibili, comprimendo le variabili in gioco.
  6. La RJ come modalità di applicazione della misura alternativa. Il più elevato limite di tale snaturamento e deformazione dell’essenza e delle funzioni della RJ si tocca quando la riparazione ed eventualmente il “perdono della vittima”, vengono previste, in sede giurisprudenziale, come modalità di esecuzione della misura alternativa ( affidamento, semilibertà, detenzione domiciliare, ecc…), se non addirittura come precondizione della concessione della stessa. E’ ovvio che, in questo caso, la RJ, lungi dal costituire un’alternativa alla sanzione penale, diventa un onere aggiuntivo alla restrittività della stessa , sia pure declinata nella dimensione attenuata della concessione/applicazione della misura alternativa

Coerentemente con tale approccio il tavolo ha inteso superare la definizione reocentrica della riparazione; quella per cui il reo è posto al centro dell’attenzione dell’intervento mediatorio, come responsabile del danno prodotto dal reato, che è chiamato responsabilmente a riparare nei confronti della vittima

I risultati dei lavori del tavolo 13

A fronte di queste questioni, sintetizziamo di seguito i principali punti raggiunti dal tavolo come risultato del lavoro svolto, senza tacere gli aspetti problematici o sospesi, che riprenderemo nell’ultimo paragrafo.

 

  1. La definizione. E’ stata assunta la definizione tratta dalla normativa internazionale, per cui è da intendersi per giustizia riparativa “ ogni procedimento in cui la vittima e il reo, nonché altri eventuali soggetti o comunità,  lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall’illecito, generalmente con l’aiuto di un facilitatore” ( Basic Principles ONU). Questo riferimento è stato individuato come fondamento di una necessaria ridefinizione omogenea di RJ, da contrapporre e sostituire alla cotica nebulosa di definizioni che caratterizzano la legislazione italiana, nella quale si fa di volta in volta riferimento alla riparazione del danno, alla conciliazione con la vittima, allo svolgimento di attività di volontariato o di utilità sociale, alla revisione critica delle proprie scelte criminose, ecc…In questo senso si è giustamente affermato che “non sono da affermare come strumenti di giustizia riparativa i lavori di pubblica utilità, il lavoro penitenziario interno o esterno, a titolo gratuito, le prescrizioni di volontariato sociale, in quanto attività imposte dal magistrato, pur sempre rispondenti a una logica retributiva e coercitiva”. E tuttavia non si è andati di molto oltre quella definizione; né si è arrivati a definire il necessario tenore della norma unica, che dovrebbe sostituire il pluralismo dispersivo dell’attuale quadro normativo.
  2. Autonomia del paradigma e superamento del reocentrismo. Come già abbiamo ricordato, il tavolo ha proficuamente affermato l’autonomia del paradigma della RJ, in quanto foriero di un approccio radicalmente altro rispetto al paradigma retributivo del diritto penale, per cui il male va ripagato con il male. Coerentemente con tale approccio il tavolo ha inteso superare la definizione reocentrica della riparazione; quella per cui il reo è posto al centro dell’attenzione dell’intervento mediatorio, come responsabile del danno prodotto dal reato, che è chiamato responsabilmente a riparare nei confronti della vittima. La dimensione si è allargata non solo ad una maggiore attenzione alla vittima, ma anche a quelle reti (parentali, socio- territoriali e di comunità), che costituiscono l’intorno dell’evento criminoso. Va anche particolarmente valorizzato il fatto che la RJ è stata definita come mediazione tra la riparazione del danno subito da parte della vittima e avvio di un percorso di reinserimento sociale sostenuto a vantaggio del reo, il che, oltre che conferire la necessaria dimensione della reciprocità tra gli attori coinvolti nel tentativo di mediazione, anziché limitare la figura del reo al semplice ruolo del soggetto riparante,   è stato proposto come prospettiva in cui abbandonare il desueto concetto di trattamento. Inoltre questa definizione è stata posta a confronto, in un rapporto di possibile collegamento, con una più ampia dimensione di complessità dell’evento criminoso, implicante una gamma ampia e articolata di variabili ( bisogni, motivazioni, interazioni, diritti, aspettative, rappresentazioni, costruzioni sociali,ecc…), dove il tema e la finalità che principalmente si pongono sono quelli della ricostruzione del legame sociale, come riequilibrio del sistema dei rapporti che coinvolgono l’insieme dei soggetti e delle situazioni contestuali interessate. Tuttavia l’enfasi definitoria, nonostante l’acquisizione di questi elementi, è rimasta sostanzialmente incentrata sul rapporto autore-vittima-comunità, e focalizzata essenzialmente sulla riparazione del danno e sulla responsabilizzazione del reo. La possibile tensione tra questi due termini non è stata approfondita.

 

  1. Complementarietà al diritto penale. La valenza di alternatività di queste aperture non è stata tuttavia  assunta al punto di definire la RJ come sostanzialmente alternativa al diritto penale. Anzi, nonostante l’affermata diversità e autonomia di paradigma, e la complessità degli elementi che dovrebbero entrare a far parte dell’oggetto di ciò che viene analizzato ai fini dell’intervento mediatorio, si è inteso riaffermare la subalternità e l’internità della RJ al sistema penale, in quanto la stessa non sarebbe dotata degli elementi di certezza, precettività e sanzionabilità propri del diritto. Il tavolo in questo senso ha inteso in prevalenza ribadire che la RJ interviene e opera “all’insegna della legge, e non in luogo della stessa”, e quindi mantenendo necessariamente la propria collocazione e le proprie definizioni all’interno del sistema penale senza peraltro considerare che proprio le definizioni legali penali sono , l’oggetto della decostruzione agita costitutivamente.dalla pratica riparativa nelle sue radici fondative, quantomeno all’interno del pensiero abolizionista

d.Il ricorso alla RJ in ogni stato e grado del processo penale. A fronte del fatto che evidentemente la RJ è tanto più subalterna al diritto penale e limitata nelle proprie potenzialità e prerogative, quanto più viene progressivamente applicata in una fase avanzata del procedimento penale, il tav. 13 ha inteso ribadire e ha assunto con decisione, come già si è detto, il principio che la RJ va applicata e attivata in ogni stato e grado del procedimento. Il tav. 13 ha assunto con decisione l’orientamento per cui la RJ deve essere promossa e applicata “in ogni stato e grado del procedimento”. Di più, a fronte a sollecitazioni verbali da parte dei coordinatori degli Stati Generali a concentrarsi soprattutto nella fase della esecuzione, tralasciando l’intervento nella fase della cognizione, il tavolo ha inteso sottolineare l’importanza di intervenire anche in quest’ultima sede, come condizione necessaria ad attribuire alla RJ la sua dimensione sostanziale più ampia e di valorizzarne le potenzialità. Ciò facendo il tavolo 13, se da un lato ha sviluppato una posizione aperta ad attribuire alla RJ una accezione alternati va ed esterna al diritto penale, tanto più quanto più la stessa viene ad applicarsi nelle fasi iniziali del procedimento, incentivando forme di vera e propria diversion, dall’altro ha preso atto del rischio di un’interpretazione riduttiva e subalterna, lì dove la RJ, intervenendo nella fase esecutiva, si presta a configurarsi come semplice ridimensionamento della sanzione penale, se non come onere aggiuntivo ad una sanzione già inflitta e in corso di applicazione ( più assimilabile al  probation) . Tale ambivalenza di funzioni e, perciò, di possibili definizioni, emergente dalla rilevata pluralità di chiavi di lettura interpretative e applicative, a seconda della fase processuale in cui la RJ viene attivata, ha confermato di fatto la difficoltà di giungere a una definizione univoca di ciò che deve essere inteso come RJ, rifluendo in quella sfera di oggettiva genericità e incertezza di definizioni che più sopra abbiamo rilevato. In questo quadro il tav 13 ha peraltro ben focalizzato alcuni aspetti problematici, quali la necessità di salvaguardare la presunzione di innocenza del reo, la necessità di prevenire l’uso strumentale della disponibilità mediatoria, il rispetto di dimensioni temporali che non costringano a porre la vittima di fronte alla riesumazione di sofferenze connesse all’evento criminoso, superate o rimosse da tempo, la necessità di non porre un limite edittale alla praticabilità della RJ, che porti ad escluderla oltre una certa soglia di gravità del reato, considerato che si tratta di introdurre concettualizzazioni e metodi adeguati alle concrete circostanze dell’evento criminoso in sé, senza aprioristiche pregiudiziali. E tuttavia non si è arrivati al punto di esplicitare una effettiva preoccupazione per il possibile snaturamento della RJ mano a mano che si procede  nelle varie fasi del procedimento penale, con la conseguenza di auspicare la sua attivazione quanto più possibile, nelle prime fasi del procedimento, se non di incentivare forme di RJ totalmente esterne e indipendenti dal sistema penale. Anzi, si è guardato alla RJ nel contesto delle prime fasi del procedimento e della cognizione con particolare prudenza, cioè con la preoccupazione che vengano meno garanzie, o si instaurino istanze strumentali o ricattatorie, piuttosto che con l’apertura a riconoscere che l’esternità e alternatività della RJ al procedimento penale, o quantomeno la sua collocazione e attivazione nelle prime fasi dello stesso, consente una maggiore pienezza di autonomia concettuale, una maggiore ampiezza e articolazione di riferimenti e una maggiore libertà di prassi applicative, così da consentire un maggior rispetto per la sua natura e le sue potenzialità, e maggiori proficuità e adeguatezza di risultati.

e. Riordino del settore. Oltre alle indicazioni concernenti questi aspetti fondamentali, di ordine definitorio e applicativo, della giustizia riparativa, il tav. 13 ha definito una serie di criteri di ridefinizione e riorganizzazione del settore. Non solo una norma generale che definisca in modo univoco l’istituto, così da riassorbire la variegata dispersione di definizioni e interventi che già abbiamo considerato e descritto, ma una conseguente pulizia terminologica che dia univocità e chiarezza al concetto e alla definizione di RJ; un organo nazionale di coordinamento, che presieda all’ottimizzazione delle potenzialità e delle prassi applicative nei vari ambiti; l’istituzione di adeguati corsi formativi per gli operatori che avranno così titolo a praticare percorsi di RJ, gestiti dal Ministero di Grazia e Giustizia, con la collaborazione delle sedi universitarie, così da riassorbire la miriade di “minicorsi” che proliferano da varie fonti e in vari ambiti, senza alcuna garanzia di adeguatezza formativa e fondatezza professionalizzante.. In questo quadro si inseriscono anche alcune significative precisazioni, su cui torneremo in sede di conclusioni: la non ascrizione alla sfera della RJ dei lavori di Pubblica Utilità, piuttosto assimilabili all’ambito dell’afflittività penale; l’estraneità alla RJ della funzione di arretramento della penalità finalizzata a rimediare o prevenire il sovraffollamento delle carceri.

Le pratiche di giustizia riparativa devono risultare estranea a logiche sanzionatorie e retributive, superare la logica del castigo, della meritevolezza della punizione, per aprirsi alla dimensione del risanamento della sofferenza e della riparazione degli effetti negativi implicati dall’evento criminoso

Conclusioni e prospettive

Nel loro complesso i risultati cui sono giunti i lavori del tavolo 13 rappresentano un importante passaggio di avanzamento, di legittimazione e di sviluppo della RJ sul terreno della gestione dei problemi e dei conflitti che emergono in relazione al compimento di reati, alle alterazioni relazionali agli stessi connesse. Infatti il tav 13 ha affermato che la RJ è sostanzialmente un modo attraverso cui autore e vittima, e eventualmente la comunità, partecipano attivamente alla risoluzione delle questioni poste dall’illecito; in quanto paradigma autonomo essa deve risultare estranea a logiche sanzionatorie e retributive, superare la logica del castigo, della meritevolezza della punizione, per aprirsi alla dimensione del risanamento della sofferenza e della riparazione degli effetti negativi implicati dall’evento criminoso. Ma a fronte della nettezza di queste definizioni ha mantenuto elementi di ambivalenza, di compromesso e di attenuazione delle implicazioni inevitabili alla coerente assunzione delle stesse, messi di volta in volta in rilievo nel precedente paragrafo, che hanno in parte ridimensionato il potenziale innovativo che tali formulazioni rivestono. Ciò appare principalmente riferibile al fatto che, come già ricordato è stata per diversi aspetti ribadita la logica di internità e complementarietà della RJ alla cornice penalistica, mai messa seriamente in discussione, lasciando così aperti ambiti e dimensioni di condizionamento e rischi di depauperamento, che potrebbero depotenziare le pur decise e incisive prospettive disegnate. Sullo sfondo di tali criticità si delinea la presenza di riferimenti tra loro alternativi, sul piano teorico, concettuale e metodologico, che non sono mai stati apertamente esplicitati e messi a confronto, in un dibattito agli stessi dedicato. Essi attengono principalmente a due questioni:

  1. a) la definizione di cos’è il reato. Cioè se esso è espressione di un comportamento soggettivo, consapevolmente assunto e lesivo di beni fondamentali tutelati e della sfera di diritti della vittima, così come è concepito dalla norma penale; o se lo stesso rappresenta una più ampia dimensione di complessità, implicante una gamma ampia e articolata di variabili ( bisogni, esperienze, motivazioni, interazioni, diritti, aspettative, rappresentazioni reciproche, definizioni istituzionali, costruzioni sociali, retoriche, dispositivi di controllo) che producono, al di là degli accadimenti concreti, il crimine come costruzione sociale.
  2. b) la natura e il significato della Giustizia Riparativa. Se cioè la stessa è una modalità alternativa alla sanzione penale, in cui il reo sostituisce alla sanzione meritata la riparazione del danno causato alla vittima dal suo comportamento illecito, pur nel più ampio quadro della ricostruzione di adeguatezza sociale e di rinnovata fiducia nel contesto relazionale interessato ( se assumiamo le definizioni più avanzate); o se la RJ rappresenta, in conformità con la seconda definizione di reato, in primis una modalità di ricomposizione del conflitto tra autore e vittima, all’insegna dell’approfondimento dei rispettivi vissuti e della reciprocità di riconoscimento delle rispettive esigenze, nel quadro della ricostruzione del più ampio contesto delle variabili in gioco, finalizzato alla ricomposizione del legame sociale, come riequilibrio del sistema dei rapporti che coinvolgono l’insieme dei soggetti e delle situazioni contestuali interessate.

Il non esplicitare la chiarezza di questa alternativa comporta, come di fatto è stato, l’assunzione di posizioni intermedie, ambivalenti e compromissorie, che rischiano di compromettere l’avanzamento della proposta e la sua effettiva affermazione nell’ambito legislativo e istituzionale. In realtà se assumiamo, a riferimento di ciò che è definibile come RJ, la  combinazione dei due elementi che disegnano la seconda alternativa, che qui si auspica e si intende promuovere, le diverse questioni, tra cui quelle più sopra delineate, vengono così ridefinite:

  • il superamento dell’approccio reocentrico va dispiegato nella più ampia dimensione della complessità delle variabili in gioco, nella definizione del fenomeno delittuoso, a partire dalla dimensione della reciprocità, cercando di elaborare soluzioni idonee alla decostruzione dello stesso e di ricomposizione del legame sociale.
  • la “verità” che emerge attraverso il procedimento della RJ non è quella della ricostruzione processuale dei fatti e delle responsabilità soggettive, cui possiamo aggiungere quella del vissuto della vittima, ma quella più profonda e complessa che emerge attraverso il confronto e la comunicazione tra le parti, la narrazione dei loro vissuti e delle loro aspettative, nel contesto delle definizioni sociali e istituzionali attivate a confronto con le potenziali ridefinizioni, delle reti relazionali sensibili, delle rappresentazioni sociali, della concreta attivazione di opportunità. Una verità dunque come riconoscimento e valorizzazione di elementi presenti, da sollecitare e ricomporre in un ristabilito patto socio-relazionale, proiettato verso il futuro
  • I “valori” che vengono ad affermarsi e vanno tutelati non sono solo quelli che sottendono la definizione delle fattispecie criminose, ma quelli del riconoscimento dei diritti sostanziali e rispettivi delle parti in gioco, nel contesto della ricostruzione della sostanza degli accadimenti, come oggetto di consapevolezza soggettiva e sociale, di decostruzione delle stereotipate definizioni istituzionali e di rielaborazione e condivisione di modalità di relazione più civili e solidali, all’insegna della riconciliazione.
  • Il ruolo del coinvolgimento della comunità circostante e più in generale, della pubblica opinione, va calibrato e modulato sulla base della specificità dei contesti, della risonanza effettiva degli eventi, dei vissuto degli eventi nell’intorno sociale, della reattività sociale e dei significati culturali che la animano, delle modalità di comunicazione mediatica che possono dispiegarsi, della possibile percezione sociale delle soluzioni che vengono assunte, e di altro ancora
  • Se questi sono i riferimenti che si assumono, la questione più sopra ripetutamente considerata, della alternatività o della complementarietà della RJ al sistema penale è ovvio che venga a polarizzarsi  nella dimensione dell’alternatività, assumendo i riferimenti dell’approccio abolizionista, nel senso di dispiegarsi in spazi e contesti del tutto estranei al sistema penale, tanto più estesi , quanto più sottratti aprioristicamente alla sfera di egemonia e alla competenza dello stesso. Solo così l’esperienza della RJ può affermarsi nella pienezza dei suoi significati più sostanziali,  delle sue prerogative e potenzialità, senza i condizionamenti delle schematizzazioni normative, delle strumentalità personali e processuali e dei ricatti della minaccia sanzionatoria, in caso di fallimento, o semplicemente di inadeguatezza nel caso della richiesta di benefici.
  • Comunque un inserimento della RJ nel contesto della penalità, che tenga conto per quanto possibile della necessità  di evitare le intromissioni e gli snaturamenti che possono derivare dall’influenza della stessa, comporterà innanzitutto la sua collocazione nelle prime fasi del procedimento, e comunque nella cognizione; in secondo luogo l’esito dell’esperimento mediatorio non dovrà in alcun modo influenzare l’esito del procedimento penale, come giustamente ha affermato il tavolo, né tantomeno la concessione di benefici e misure alternative, né come modalità imposta, né tantomeno come precondizione della concessione degli stessi. Né può essere imposta come modalità di effettuazione e valutazione dell’esito della “revisione critica” del proprio comportamento,di cui agli artt. 27 e 118 della L. 230/2000.
  • La scelta dell’alternatività della RJ al sistema penale comporterà la sua attuazione in centri e strutture del tutto esterne allo stesso, riferibili alle amministrazioni locali o a settori di servizi (es. Servizi Sociali degli EELL, ASL, Sert, unità scolastiche, in ambito minorile,  strutture di quartiere, polizia locale di prossimità), a seconda delle necessarie soluzioni che verranno adottate in sede legislativa. A giudicare dell’esito dell’attività riparativa o della mediazione saranno in primis le parti stesse, supportate dalla capacità e competenza interpretativa dell’operatore/arbitro.
  • Un discorso a parte va fatto a proposito dei lavori di Pubblica Utilità, per i quali giustamente il tavolo ha sottolineato la non assimilabilità all’ambito della RJ, mancando il rapporto diretto tra le parti e configurandosi nella sostanza come sanzione sostitutiva, di carattere retributivo. Tuttavia non va trascurato il fatto che se gli stessi costituissero un’attività lavorativa normalmente retribuita, assumessero un valore professionalizzante ( es. stage) in vista di un prossimo  inserimento lavorativo, potrebbero rientrare in quell’ambito di opportunità e di risorse da attivare a vantaggio dell’autore, nell’ottica della reciprocità e della ricostruzione del legame sociale, di cui si è detto.
  • Infine è necessario considerare il fatto che la RJ, in quanto alternativa alla penalità, potrebbe rientrare a pieno titolo nei progetti e nelle pratiche di sicurezza urbana, come modalità di prevenzione della stigmatizzazione della devianza, e perciò come elemento delle politiche di Nuova Prevenzione, orientate alla dimensione partecipativa e agli interventi di reintegrazione della marginalità e di superamento del disagio (prevenzione sociale). Infatti in quanto tali politiche mirano alla prevenzione della criminalità e della devianza, insieme alla riduzione dei sentimenti di insicurezza, la RJ può e deve rientrare negli strumenti delle stesse, sia come modalità di ridurre la produzione di carriere devianti, sia di sviluppare nella percezione pubblica una diversa rappresentazione degli stessi e delle modalità di gestirli. In questo senso, contrariamente alle valutazioni definite dal tavolo, si può ravvisare nella RJ una modalità di prevenire o decongestionare il sovraffollamento carcerario, tipico indicatore delle deformazioni sicuritarie e strumentali nelle modalità di gestione delle marginalità e di costruzione sociale dell’insicurezza.

In sintesi e in conclusione, è evidente che tutta questa materia, e in particolare le questioni che ora ho indicato come aperte, richiedono approfondimenti e riflessioni che non si fermino al solo livello delle diversità di modelli astratti e definizioni teoriche, di approcci e di metodi di intervento, ma si confronti con esperienze di altri paesi e con gli esiti delle pratiche ad oggi maturate; non solo sul piano dei risultati dei casi trattati, ma anche sulle reali capacità della RJ di costituire una consistente ed effettiva alternativa alla penalità. Un doppio lavoro di studio di casi e di dati, e di elaborazione di testi di legge, non può che costituire terreno di verifica e di sviluppo dei lavori intrapresi dal tavolo 13, sul cui piano ricollocare e riformulare anche il dibattito relativo alle differenze emerse. In questo senso bene ha fatto Antigone a non prendere posizione sul punto relativo alla RJ nei disegni di legge in (ipotetico) corso di approvazione in seguito al lavoro dei tavoli, paventando realisticamente il rischio di un appiattimento e avvilimento strumentale delle questioni aperte, qui indicate, sul piano della funzionalità punitiva, così da mantenere praticabili le condizioni di un cambiamento irrinunciabile, mirato alle radici della penalità.

Riferimenti bibliografici

Dato il carattere divulgativo e “in progress” di questo testo, non abbiamo inserito note e non presentiamo di conseguenza una bibliografia in senso proprio. Ci limitiamo ad alcune indicazioni per ricostruire il dibattito in senso ampio riferibile alla giustizia ripartiva e all’abolizionismo penale in Italia.

 

AA.VV. Per Louk Hulsman. L’abolizionismo penale oggi. Numero monografico di Studi sulla Questione Criminale, n.2, 2011.

Anastasia S. Anselmi M. Falcinelli D.Populismo penale: una prospettiva italiana, Cedam, Padova, 2015.

Anastasia S. e al. Abolire il carcere, Chiarelettere, Milano, 2015.

Bernat de Celis J. ,Hulsman L. Pene  perdute, Colibrì, Lecce, 2001.

Brossat A., Scarcerare la società, Eleuthera, Milano, 2003.

Cecchi S. Di Rosa G. Epidendio D.E. Partire dalla pena. Il tramonto del carcere, Liberilibri, Macerata, 2015.

Cecchi S. e al.Sulla pena. Al di là del carcere, Liberilibri, Macerata, 2013.

Colombo G. Il perdono responsabile, Ponte alle Grazie, Milano, 2011.

Eusebi L. Una giustizia diversa, Vita e Pensiero, Milano, 2015.

Ferrari L. No Prison. Ovvero il fallimento del carcere, Rubbettino, Catanzaro, 2015.

Mannozzi G. Lodigiani G.A.La giustizia ripartiva. Formanti, parole e metodi, Giappichelli. Torino, 2017

Mathiesen T., Perché il carcere?, Edizioni Gruppo Abele, Torino , 1996.

Mosconi G., La crisi postmoderna del diritto penale e i suoi effetti sulla istituzione penitenziaria, in ANASTASIA Stefano,PALMA Mauro, a cura di, La bilancia e la misura, Franco Angeli, Milano, pp.37-66, 2001.

Pavarini M., Governare la penalità, Bononia University press, Bologna, 2013.

Saporetti C, Abolire le carceri, Aracne, Roma, 2010.