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XV rapporto sulle condizioni di detenzione

L’arresto, il processo e le garanzie deboli

L’arresto, il processo e le garanzie deboli

L’arresto, il processo e le garanzie deboli

1024 561 XV rapporto sulle condizioni di detenzione

Claudio Paterniti

 

L’arresto, il processo e le garanzie deboli

Cosa significa essere il 4% della popolazione detenuta, quanto è difficile affermare i propri diritti

“Quasi sempre la privazione della libertà inizia con un arresto o un fermo”

“Nel momento dell’arresto e nella fase immediatamente successiva è maggiore il rischio che l’uso della forza legittima da parte delle forze dell’ordine si trasformi in abuso, in violenza illegittima e arbitraria”

Quasi sempre la privazione della libertà inizia con un arresto o un fermo, provvedimenti coi quali un individuo fino a quel momento libero di muoversi come meglio credeva viene privato di tale libertà. Il più delle volte ciò avviene inaspettatamente. Si tratta di un momento di particolare concitazione e di comprensibile alterazione emotiva. E’ un momento per molti versi più problematico della fase in cui si sconta una pena in carcere, dove sono presenti maggiori garanzie effettive che permettono di far valere i propri diritti. Nel momento dell’arresto e nella fase immediatamente successiva è maggiore il rischio che l’uso della forza legittima da parte delle forze dell’ordine si trasformi in abuso, in violenza illegittima e arbitraria. I casi di Stefano Cucchi e Federico Aldrovandi ne sono i più noti esempi lampanti.
A bilanciamento della sproporzione di mezzi di cui dispongono la persona arrestata e la sua controparte, la portentosa macchina statale, la legge prevede una serie di diritti in capo a chi è privato della libertà: il diritto a conferire con un avvocato, il diritto a farsi visitare da un medico, a comunicare con terzi circa la propria situazione, a essere informati rispetto ai propri diritti, ad essere assistiti da un interprete laddove l’insufficiente conoscenza della lingua impedisca una partecipazione piena e consapevole al procedimento penale in corso, al pagamento dell’avvocato da parte dello Stato quando non si disponga di redditi sufficienti a farlo da sé, a non rispondere alle domande degli inquirenti e del giudice, ad accedere al fascicolo che contiene le accuse a proprio carico. Perché i diritti siano effettivi devono però esistere ed essere efficaci le rispettive garanzie: dev’essere concretamente possibile accedere a un medico, a un interprete, a un avvocato, bisogna comunicare in forma comprensibile di che diritti si dispone, etc. Spesso accade che queste garanzie funzionino poco e male. Di certo così è nel caso delle persone arrestate.

“Il calo delle detenzioni brevissime è stato notevole: si è passati dai 23.008 transiti in carcere per periodi inferiori a 3 giorni del 2010 ai 5.548 del 2018”

Come cambia l’arresto
Il luogo in cui si è condotti dopo essere stati fermati o arrestati può influire notevolmente sull’accesso ai diritti e più in generale ha varie ripercussioni, sia sistemiche che individuali. Fino al 2011, dopo un primo passaggio in caserma o in commissariato in cui venivano svolti vari adempimenti formali, in genere in qualche ora, si veniva poi portati in carcere, in attesa di comparire, entro 72 ore, davanti a un giudice che avrebbe dovuto convalidare o meno gli arresti e decidere delle sorti future dell’arrestato. Molto spesso le persone arrestate non venivano poi detenute in carcere: perché il reato commesso non era punito con una una pena abbastanza alta, perché non era necessario custodirle in carcere nel corso del processo o perché venivano assolte nel corso di un giudizio detto direttissimo (che nei casi di arresto in flagrante ha luogo quasi sempre). Il risultato era che il sistema penitenziario doveva far fronte a moltissime detenzioni di durata inferiore ai tre giorni, che da un lato erano una delle cause del sovraffollamento penitenziario e dall’altro richiedevano l’attivazione di tutte le procedure che un ingresso in carcere implica. Ai costi sistemici si aggiungeva la sofferenza personale di una detenzione inutile ed evitabile.
Per far fronte a questi problemi, il decreto legge 211 del 2011, convertito in legge il 17 febbraio 2012, ha modificato il comma 4-bis dell’articolo 588 del codice di procedura penale, stabilendo che le persone arrestate fossero detenute prioritariamente presso il proprio domicilio; che solo laddove ciò fosse impossibile fossero ristrette presso i locali di cui dispongono le forze dell’ordine che hanno eseguito l’arresto (cioè nelle camere di sicurezza); e in ultima istanza, qualora le prime due soluzioni non fossero praticabili, fossero trasferite in carcere. La legge riduceva poi il termine massimo entro il quale effettuare l’udienza di convalida da 72 a 48 ore. Il calo delle detenzioni brevissime è stato notevole: si è passati dai 23.008 transiti in carcere per periodi inferiori a 3 giorni del 2010 ai 5.548 del 2018.

Transiti in carcere con permanenza inferiore ai 3 giorni

Fine 2010 Fine 2018
23008 5458

Fonte: nostra elaborazione su dati Garante nazionale persone private della libertà

“Se da casa propria contattare un medico, parlare con un avvocato o raccontare cosa sta accadendo ai propri familiari sono azioni relativamente semplici, in un commissariato di polizia o una caserma dei carabinieri le cose cambiano”

La legge non ha conosciuto però un’applicazione omogenea su tutto il territorio. Una ricerca pubblicata da Antigone a gennaio del 2019 mostra che in città come Palermo la casa circondariale riceve con sistematicità persone arrestate e in attesa di un’udienza di convalida; a Roma, oltre al carcere, si fa grande ricorso alle camere di sicurezza, mentre a Bologna – dove comunque le prime due soluzioni vengono attuate – spesso queste persone vengono condotte al proprio domicilio.
La ricerca di cui si parla è stata realizzata con il sostegno economico della DG Giustizia e Consumatori della Commissione Europea, che ha interesse a capire in che misura le direttive emanate dalla Commissione vengono applicate concretamente, quali ostacoli impediscono ai diritti di trovare effettiva realizzazione. Le direttive che compongono la cosiddetta tabella di marcia di Stoccolma riguardano i diritti di imputati e persone in stato di fermo o arresto. La più corposa delle ricerche da noi svolte in questo ambito aveva come oggetto tre diritti, previsti da altrettante direttive: il diritto a beneficiare dell’assistenza di un interprete o di un traduttore quando si non si parla o capisce abbastanza bene l’italiano; il diritto a essere informati, sia sui propri diritti che sul motivo per cui si è arrestati o sotto processo, e il diritto all’assistenza legale, che riguarda sia la presenza fisica di un avvocato (e l’ordinamento italiano in questo è più garantista di altri) che le condizioni in cui avvengono i colloqui e altri aspetti.
Come dicevamo se da casa propria contattare un medico, parlare con un avvocato o raccontare cosa sta accadendo ai propri familiari sono azioni relativamente semplici, in un commissariato di polizia o in una caserma dei carabinieri le cose cambiano. Cambia innanzitutto l’accesso all’informazione. La direttiva europea 2012/13 ha imposto agli stati dell’UE di consegnare a tutte le persone arrestate una lettera con su scritto l’elenco dei diritti di cui si dispone, la cosiddetta lettera dei diritti (o letter of rights). Dalla ricerca – condotta nelle case circondariali e nei tribunali di Roma, Palermo, Firenze e Bologna, dove sono stati intervistati 111 persone detenute e 64 avvocati – è emerso che solo il 62% degli intervistati ne aveva ricevuto una copia. I meno garantiti erano gli stranieri: solo il 57% dichiarava di averla ricevuta (contro il 79% degli italiani).

Detenuti italiani che hanno ricevuto la lettera dei diritti

Detenuti stranieri che hanno ricevuto la lettera dei diritti

Fonte: Osservatorio Antigone 2018

Effettiva consegna della “lettera dei diritti” in fase di arresto. Differenza Italiani e stranieri

Totale detenuti intervistati Detenuti italiani che hanno ricevuto la lettera dei diritti Detenuti stranieri che hanno ricevuto la lettera dei diritti
111 79% 57%

“Nel 25% dei casi, poi, l’interprete non era presente al momento del colloquio tra avvocato e assistito straniero ma arrivava solo a udienza iniziata”

” Il problema principale sta nelle modalità con cui si verifica la conoscenza linguistica dell’arrestato, che spesso consistono in una semplice domanda posta all’interessato (“capisci l’italiano?”)”

Nel caso in cui non capisca l’italiano, la persona arrestata ha diritto a ricevere la lettera in una lingua a lui comprensibile: cosa che spesso non accade (si spiega anche così lo scarto appena rilevato tra italiani e stranieri). Gli stranieri hanno una minore consapevolezza dei propri diritti, sia per le difficoltà linguistiche che per una mancanza di familiarità col sistema penale italiano. In più di un caso degli avvocati ci hanno raccontato di assistiti convinti di essere finiti di fronte a un giudice per via del loro status di immigrati irregolari, mentre erano accusati di resistenza a pubblico ufficiale (un reato di cui in Italia si viene accusati con grande facilità).

Il diritto di capire cosa succede
Proprio per garantire a chi non ha una sufficiente conoscenza della lingua una partecipazione consapevole al procedimento penale, la legge e la giurisprudenza prevedono il diritto all’interprete e al traduttore per chi è privato della libertà. Rispetto agli interpreti i problemi emersi sono vari. Uno riguarda la loro mancata professionalizzazione. Troppo spesso a svolgere questo ruolo delicato si trovano degli amatori. I requisiti richiesti da ogni tribunale per l’iscrizione all’albo dei periti tecnici (necessaria per ricoprire questo ruolo) variano da una città all’altra, ma restano sempre blandi. D’altra parte la paga è bassissima (circa 5 euro l’ora) e per i pagamenti bisogna aspettare qualche anno. Difficilmente un professionista qualificato lavorerà per compensi simili.
Non stupirà dunque che nel 50% delle interviste ci sia stato riferito che l’assistenza dell’interprete era insoddisfacente. In alcuni casi si trattava di traduzioni troppo approssimative (a volte un minuto veniva riassunto in 10 secondi), in altri l’interprete parlava poco e male la lingua dell’assistito; in altri ancora padroneggiava male il linguaggio giuridico, un linguaggio specifico rispetto al quale è necessario essere formati. Nel 25% dei casi, poi, l’interprete non era presente al momento del colloquio tra avvocato e assistito straniero ma arrivava solo a udienza iniziata, essendo la sua presenza indispensabile per l’avvio della seduta. E’ chiaro che ogni qualvolta quest’eventualità si presenta diventa difficile per l’avvocato preparare una difesa non stereotipata.
La ricerca ha infine mostrato come i più garantiti in materia di assistenza linguistica siano coloro che hanno un livello di comprensione della lingua nullo o quasi nullo, rispetto a chi invece ha un livello linguistico insufficiente a capire un procedimento penale ma sufficiente per una comunicazione minima. Il 25% degli stranieri intervistati aveva competenze linguistiche valutate da Antigone con un punteggio compreso tra 2 e 5 (su una scala da 1 a 10). Un livello troppo basso per comprendere un procedimento complesso come quello penale. Eppure in nessuno di questi casi è stato convocato un interprete, contrariamente a quanto invece avviene per chi ha un livello compreso tra 0 e 1. Il problema principale sta nelle modalità con cui si verifica la conoscenza linguistica dell’arrestato, che spesso consistono in una semplice domanda posta all’interessato (“capisci l’italiano?”) e rispetto alla quale si valuta con molta facilità che questi può fare a meno dell’interprete.
L’ultima direttiva di cui si è occupata questa ricerca riguarda il diritto all’assistenza legale, un diritto solennemente sancito dalla Costituzione. Innanzitutto c’è da dire che il 71,5% degli stranieri intervistati ha fatto ricorso a un difensore d’ufficio. La spiegazione sta chiaramente nella scarsità di risorse di cui dispongono. Gli italiani invece hanno in genere il proprio difensore di fiducia.

“Uno dei problemi principali emersi riguarda il tempo a disposizione di avvocato e assistito nel corso del loro primo colloquio, che è troppo poco: 5 minuti in media”

“In tribunali come quello di Roma, il primo incontro avviene nei corridoi di fronte all’aula in cui si svolgerà l’udienza, o in alternativa in un cantuccio dell’aula stessa”

“Vi è di conseguenza anche un problema di riservatezza, che nel 16% dei casi esaminati non era stata rispettata da agenti di polizia penitenziaria”

Il diritto alla difesa
Uno dei problemi principali emersi riguarda il tempo a disposizione di avvocato e assistito nel corso del loro primo colloquio, che è troppo poco: 5 minuti in media (salvo i casi in cui si è in carcere).
Nei casi di arresto in flagrante (a cui segue un processo per direttissima con giudizio immediato) il primo incontro avviene di solito poco prima dell’udienza di convalida degli arresti. Al difensore la notizia dell’arresto arriva la sera stessa (gli arresti avvengono quasi tutti di sera) con una telefonata da parte di un agente, che però si limita a comunicare data e ora dell’udienza (che in genere è l’indomani mattina: le udienze avvengono quasi tutte al mattino). Gli avvocati hanno il diritto di andare in commissariato, ma è prassi consolidata che non lo facciano (se non nei casi più complicati). Così, in tribunali come quello di Roma, il primo incontro avviene nei corridoi di fronte all’aula in cui si svolgerà l’udienza, o in alternativa in un cantuccio dell’aula stessa. Attorno preme la pressione di un giudice che deve svolgere udienze in gran numero, e che gradirebbe si facesse in fretta. L’avvocato può sempre richiedere più tempo, ma non lo fa o lo fa di rado.
Vi è di conseguenza anche un problema di riservatezza, che nel 16% dei casi esaminati non era stata rispettata da agenti di polizia penitenziaria che hanno l’obbligo di sorvegliare l’arrestato ma che inevitabilmente ne inibiscono la parola. L’avvocato può chiedere che si allontanino, ma non lo fa, o lo fa solo a volte, e altre volte gli agenti dicono che è meglio di no, non si sa mai. In un caso ci è stato addirittura riferito che l’agente aveva origliato durante il colloquio e riferito poi al PM, che ha prontamente modificato il fascicolo.
Infine, anche il tempo di consultazione del fascicolo da parte dell’avvocato è ridotto: nel 25% dei casi è stato di 5 minuti, con conseguenze ancora una volta sulla possibilità di preparare una difesa adeguata.
In conclusione, dal quadro tracciato emerge chiaramente una cosa invero ampiamente nota agli operatori del sistema penale, ovvero che i diritti e le garanzie sono più fragili o addirittura assenti quando si ha a che fare con stranieri poveri di risorse (ma anche con italiani appartenenti a classi sociali marginali). Da un lato il problema della non comprensione linguistica del procedimento penale è emerso con prepotenza, problema che richiederebbe soluzioni strutturali quali la formazione professionale degli interpreti e dei compensi più adeguati. Dall’altro risulta irrisolto il problema della mancanza di spazi e tempi consoni durante il primo colloquio con l’avvocato difensore, e più in generale nella preparazione della difesa. La prima fase della privazione della libertà si conferma dunque come una fase altamente problematica, nella quale i diritti pur previsti dalla normativa incontrano ostacoli che è necessario rimuovere.