L’Ordinamento penitenziario
Sul finire del 2018, dopo una lunga discussione parlamentare, è stata approvata una riforma dell’ordinamento penitenziario fortemente ridimensionata rispetto alle aspettative iniziali. Abbiamo tuttavia individuato una serie di norme comunque importanti in quanto dirette a elevare gli standard di detenzione. Ognuna di queste norme richiede una presa di posizione esplicita (seppur in alcuni casi si tratta di ribadire posizioni di principio) dell’amministrazione penitenziaria affinché, in un sistema gerarchizzato come quello carcerario, trovi piena e concreta attuazione. Abbiamo sintetizzato le norme in dieci punti non inserendo quelle che riguardano compiti della magistratura di sorveglianza.
Antigone si pone l’obiettivo di monitorarne l’implementazione nel nome della legalità.
- Divieto assoluto e senza eccezioni di violenza fisica o morale
- Assicurare un trattamento improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose. Prevedere modelli di trattamento che favoriscono l’autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l’integrazione
- Assicurare non meno di quattro ore all’aperto al giorno offrendo protezione dagli agenti atmosferici
- Garantire ai detenuti il diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale
- Assicurare i colloqui e la corrispondenza con il difensore e con i garanti, anche territoriali. Favorire colloqui riservato coi familiari
- Garantire il diritto all’informazione per mezzo dell’accesso a quotidiani e siti informativi
- Verificare che il provvedimento dell’autorità giudiziaria che dispone l’isolamento giudiziario indichi la durata e le ragioni dell’isolamento.
- Prevedere che durante la sottoposizione all’isolamento non siano ammesse limitazioni alle normali condizioni di vita e non sia precluso l’esercizio del diritto di effettuare colloqui visivi con i soggetti autorizzati
- Favorire il percorso di studi universitari
- Assicurare, al fine di favorire le relazioni affettive, al detenuto ristretto negli istituti penali per minorenni quattro visite prolungate della durata non inferiore a quattro ore e non superiore a sei ore, con una o più delle persone di cui al comma 1 [ossia «con i congiunti e con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo»]” in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico