Menu

XV rapporto sulle condizioni di detenzione

Messa alla prova e lavori di pubblica utilità

Messa alla prova e lavori di pubblica utilità

Messa alla prova e lavori di pubblica utilità

1024 561 XV rapporto sulle condizioni di detenzione

 

Cresce una nuova idea della pena

Continuano a crescere i numeri della messa alla prova, che prevede tra l’altro l’obbligo dei lavori di pubblica utilità. Ma questi intanto sono sempre più diffusi anche in altri contesti

“Con la messa alla prova si sospende il processo prima che si arrivi a una condanna o a un’assoluzione”

La legge 67 del 2014 ha introdotto nel sistema penale italiano la messa alla prova. Nel corso di un procedimento penale per un reato la cui pena massima prevista è di 4 anni – dunque per reati non gravi – l’imputato può chiedere che il processo venga sospeso impegnandosi in un percorso stabilito di concerto con l’Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) e che consiste la maggior parte del tempo nell’esecuzione di lavori di pubblica utilità. La messa alla prova è una cosa diversa dalle misure alternative alla detenzione, come l’affidamento in prova ai servizi sociali o la detenzione domiciliare. In quei casi il processo segue il suo corso e arriva a condanna, dopodiché i condannati, se presentano i requisiti necessari e se la pena da scontare è inferiore ad una certa soglia, chiedono di accedere a un percorso alternativo al carcere. È una possibilità che hanno anche le persone detenute che hanno già scontato parte della pena e che per la sua ultima parte provano a scontarla all’esterno.
Con la messa alla prova si sospende il processo prima che si arrivi a una condanna o a un’assoluzione. L’intento del Legislatore era provocare una deflazione dei procedimenti penali per reati di poco conto e una minore azione dei mezzi coercitivi nei confronti di soggetti i cui reati non destano particolare allarme sociale. Si trattava insomma di evitare alcuni processi e delle detenzioni inutilmente de-socializzanti.
Dalla sua introduzione a oggi si è fatto grande ricorso alla messa alla prova. Si è passati dalle 804 misure in corso al 31 gennaio 2015 alle 7.345 del 2016, alle 9.207 del 2017 e alle 11.102 del 2018. L’incremento ha proseguito nel corso del 2018, con 13.481 misure in corso al 30 giugno e 14.980 del 30 novembre 2018.

Andamento della messa alla prova

gennaio 2015 gennaio 2016 gennaio 2017 gennaio 2018 30 giugno 2018 31 luglio 2018 31/08/2018 30/09/2018 31/10/2018 31/11/2018
804 7345 9207 11102 13481 14119 14157 13571 14376 14980

Fonte: nostra elaborazione su dati DGMC

“Le revoche sono estremamente rare: sono state il 3,7% del totale nel 2016 e l’1,4% nel 2017”

Nel 2017 le misure erano il 142% in più del 2015. In caso di commissione di un reato o di inosservanza del percorso trattamentale prestabilito la messa alla prova può chiaramente essere revocata. Le revoche sono però estremamente rare: sono state il 3,7% del totale nel 2016 e l’1,4% nel 2017. Ciò vuol dire che chi è in messa alla prova non commette altri reati.
Prima della concessione di una misura di messa alla prova ha luogo un’indagine conoscitiva, svolta dal personale dell’U.E.P.E., che verifica l’esistenza dei presupposti per la misura. Al termine dell’indagine, se gli esiti sono positivi, viene elaborato un percorso trattamentale che prevede dei lavori di pubblica utilità.
Contenuto obbligatorio della misura è la prestazione di lavori di pubblica utilità. Se si prende in considerazione il periodo che va da gennaio 2017 a marzo 2018, nel 31,7% dei casi i lavori di pubblica utilità avevano una durata inferiore ai 6 mesi, nell 22,8% duravano tra i 6 e gli 8 mesi, nel 25,2% tra 8 mesi e un anno e nel 20,2% oltre un anno. Una durata non brevissima, se si considera la lieve entità del reato e la maggiore coercitività sulle attività da svolgere rispetto ai percorsi di affidamento in prova ai servizi sociali.
Per quanto riguarda i luoghi in cui i lavori vengono svolti, nel 71% dei casi si tratta di strutture o servizi socio-assistenziali alla persona, nel 20% di manutenzione del verde pubblico, nel 6% di attività di segretariato sociale e nel 3% dei casi hanno luogo nell’ambito della protezione civile.
I reati maggiormente rappresentati tra chi beneficia della messa alla prova sono quelli contro il codice della strada.
Il Ministero della Giustizia da anni pubblica l’andamento dei lavori di pubblica utilità, che però ormai sono previsti nel nostro ordinamento per un’ampia gamma di circostanze. Non solo come sanzioni sostitutive per alcuni reati ma anche, come abbiamo visto, come contenuto obbligatorio di una misura, in larghissima espansione, come la messa alla prova, come possibile obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, e da ultimo al detenuto ammesso al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21, comma 4 – ter dell’ordinamento penitenziario.

Andamento dei lavori di pubblica utilità

Lavoro di pubblica utilità – violazione legge sugli stupefacenti Lavoro di pubblica utilità – violazione codice della strada Totale
31/12/2013 230 4179 4409
31/12/2014 268 5338 5606
31/12/2015 365 5589 5954
31/12/2016 386 6061 6447
31/12/2017 447 6673 7120
31/12/2018 478 7110 7588

Fonte: nostra elaborazione su dati DAP

“Abbiamo registrato la tendenza da parte dell’Amministrazione Penitenziaria di trasformare accordi e protocolli in essere con enti locali e aziende municipalizzate che prevedevano forme di lavoro retribuito di persone detenute, in attività di “pubblica utilità” e dunque totalmente gratuite”

È chiaro che questi dati non comprendono tutti questi casi: i numeri qui riportati sono decisamente più bassi di quelli della sola messa alla prova, per la quale i lavori di pubblica utilità sarebbero obbligatori. Verosimilmente i dati riguardano solo i casi di applicazione dei lavori di pubblica utilità come sanzione sostitutiva, ma questo significa che questo strumento ha probabilmente ormai una diffusione nel nostro sistema di controllo penale assai maggiore di quanto questi dati non dicano.
Il tema meriterebbe certo maggiore approfondimento, ma nell’economia di questo rapporto, che ha ad oggetto principalmente la detenzione, vale la pena soffermarsi brevemente sull’ultima novità in materia di lavori di pubblica utilità: la sua applicazione ai detenuti ammessi al lavoro all’esterno. Nel corso delle visite effettuate nel 2018, abbiamo infatti registrato la tendenza da parte dell’Amministrazione Penitenziaria di trasformare accordi e protocolli in essere con enti locali e aziende municipalizzate che prevedevano forme di lavoro retribuito di persone detenute, in attività di “pubblica utilità” e dunque totalmente gratuite.
Succede al carcere di Torino, dove dal 2016 è in vigore un protocollo tra casa circondariale, Comune di Torino e Amiat (la locale azienda municipalizzata) che prevedeva il coinvolgimento di 30 persone detenute all’anno in lavori di manutenzione del verde e del decoro urbano costo complessivo annuo dell’accordo era fissato in poco meno di 150 mila euro. Dal 2019, queste 30 posizioni lavorative potrebbero trasformarsi in lavori di pubblica utilità, senza un benché minimo riconoscimento di indennizzo.
Una vicenda sorprendentemente analoga è accaduta a Roma, dove il progetto “Mi riscatto per Roma”, realizzato in collaborazione tra Roma Capitale e Ministero della Giustizia e che prevede “progetti di reinserimento socio-lavorativo in “lavori di pubblica utilità”, rivolti ai detenuti della Casa circondariale di Rebibbia”, ha di fatto bloccato l’avvio di un percorso, sostenuto dalla regione Lazio, che prevedeva l’attivazione di borse lavoro per la manutenzione del verde in accordo con l’ente per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma.