Maria Pia Brunato, Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Torino
Pietro Buffa, Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria Regione Emilia Romagna
Livio Pepino, direttore editoriale delle Edizioni Gruppo Abele
Claudio Sarzotti, direttore della Rivista Antigone
discutono di
SENZA DIGNITA'
9° rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia dell’associazione Antigone e Atti del convegno del Gruppo Abele “Qualcosa di meglio del carcere” - Numeri monografici della rivista Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario...leggi tutto
La recente sentenza (8 gennaio 2013) della Corte Europea dei Diritti Umani nel caso Torreggiani impone alle autorità italiane l’assunzione di un piano per le riforme in ambito penale e penitenziario nel nome della protezione della dignità umana. L’Italia ha un anno di tempo per ripristinare la legalità internazionale e costituzionale nell’ambito del sistema penitenziario.
In questo momento vi sono 22 mila detenuti in più rispetto ai posti letto regolamentari.
Abbiamo il tasso di affollamento penitenziario più alto della Unione Europea. Il sistema è fuori ogni controllo. I detenuti dormono per terra. Non vi sono più spazi comuni. Oziano spesso nelle loro celle per oltre 20 ore al giorno rendendo evanescente la funzione rieducativa della pena. Il personale vive una condizione di forte sofferenza. Alcuni dati ci aiutano a capire quale è la strategia della nostra proposta....leggi tutto
Proposta di Legge numero 1
Introduzione del reato di tortura nel codice penale
Art. 1.
1.Dopo l’articolo 608 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 608-bis. – (Tortura) - Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto,
lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all’impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente»...leggi tutto