Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06462
Atto n. 4-06462
Pubblicato il 21 dicembre 2011
Seduta n. 649
FERRANTE - Al Ministro della giustizia. -
Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
nel Paese esistono due tipi di ergastolo: quello normale, che lascia almeno uno spiraglio di speranza per ottenere una eventuale misura alternativa al carcere o beneficio penitenziario; quello ostativo che è una pena senza fine che, in base all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975, nega ogni misura alternativa al carcere e ogni beneficio penitenziario a chi è stato condannato per reati quali, ad esempio, l'associazione a delinquere o per l'esecuzione o la partecipazione a vario titolo a un omicidio;
per meglio comprendere la questione bisogna tenere presente che con il decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992 si è introdotto nel sistema di esecuzione delle pene detentive una sorta di doppio binario, nel senso che, per taluni delitti ritenuti di particolare allarme sociale, il legislatore ha previsto un regime speciale, che si risolve nell'escludere dal trattamento extramurario i condannati, a meno che questi collaborino con la giustizia: per questo motivo molti ergastolani non possono godere di alcun beneficio penitenziario - quali permessi premio, semilibertà, liberazione condizionale;