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Bozza Riforma Parte Generale Codice Penale

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Ansa, 20 giugno 2007

 

 

Sono numerose le novità previste dal progetto di riforma del Codice penale elaborato dalla Commissione presieduta da Giuliano Pisapia (Prc) e presentata nei giorni scorsi al ministro della Giustizia Clemente Mastella.

Ora la bozza della riforma è all’esame degli uffici legislativi del Ministero, che la dovrebbe trasformare in un disegno di legge per poi approdare in Parlamento. Un lavoro durato otto mesi con riunioni a cadenza settimanale della Commissione composta da 19 membri, tra professori, avvocati e magistrati, oltre al Comitato composto da altri quattro membri, professori provenienti da diverse aree geografiche del Paese.

Durata massima dei processi: tra i primi punti del progetto di riforma c’è la proposta della durata massima del processo fissata a cinque anni e di due anni per l’appello, come previsto dall’articolo 44 della bozza di riforma.

tra i primi punti del progetto di riforma c’è la proposta della durata massima del processo fissata a cinque anni e di due anni per l’appello, come previsto dall’articolo 44 della bozza di riforma.

Razionalizzare i tempi della giustizia introducendo, pena la prescrizione del reato, termini massimi per l’esercizio dell’azione penale e per l’emanazione delle sentenze è uno dei punti chiave del progetto di riforma del codice penale.

La normativa stabilisce, infatti, che l’emissione della sentenza di primo grado non potrà giungere oltre i 5 anni dalla richiesta di rinvio a giudizio e fissa a due anni il termine massimo previsto per la pronuncia del dispositivo che conclude ogni eventuale successivo grado di giudizio.

Il reato si prescrive se trascorrono più di 12 anni tra la consumazione dello stesso e la richiesta di rinvio a giudizio nel caso di delitti puniti con pena non inferiore a 10 anni; più di 8 anni per i reati puniti con pena non inferiore a 5 anni; più di 7 per i reati puniti con pena inferiore a 5 anni.

Abolizione dell’ergastolo: la detenzione di massima durata, secondo la bozza, non deve essere inferiore a 34 anni e superiore a 38 anni, ma può essere ridotta a seguito di verifiche sulla condotta del condannato.

la detenzione di massima durata, secondo la bozza, non deve essere inferiore a 34 anni e superiore a 38 anni, ma può essere ridotta a seguito di verifiche sulla condotta del condannato.

Secondo il gup Morosini, l’abolizione dell’ergastolo "punta all’effettività e per questo prevede un sistema di verifiche periodiche sulla personalità del condannato per rendere più seria l’applicazione dei benefici, come la liberazione condizionale, la semilibertà".

E questo perché, "una persona, anche se ha commesso un delitto grave, non può essere trattata alla stregua di un vuoto a perdere. Quindi, ci sono anche ragioni umanitarie molto serie dietro certe proposte".

Legittima difesa: si sono anche allargate le maglie della legittima difesa per i "soggetti aggrediti all’interno delle loro abitazioni o in luoghi isolati in situazioni oggettive di pericolo per la vita, l’integrità fisica, per la libertà personale o per la libertà sessuale".

si sono anche allargate le maglie della legittima difesa per i "soggetti aggrediti all’interno delle loro abitazioni o in luoghi isolati in situazioni oggettive di pericolo per la vita, l’integrità fisica, per la libertà personale o per la libertà sessuale".

Il progetto, che si compone di 57 norme, all’art. 15 introduce tra le "cosiddette cause soggettive di esclusione della responsabilità", "l’eccesso dei limiti della legittima difesa per grave turbamento psichico, timore o panico, in situazioni oggettive di rilevante pericolo per la vita, l’integrità fisica, per la libertà personale o per la libertà sessuale di un soggetto aggredito in luoghi isolati o chiusi o comunque di minorata difesa".

"Si tratta certamente - spiega Piergiorgio Morosini - di un allargamento delle maglie dell’istituto della legittima difesa ma, a differenza del passato, a vantaggio della persona e della vita e non della sfera patrimoniale".

Certezza ed effettività della pena: sicurezza della pena, per il magistrato che ha fatto parte del progetto di riforma, significa anche "aggredire penalmente i patrimoni delle potenti organizzazioni criminali". E in questo campo si è ampliato notevolmente il campo di applicazione della confisca, estesa non solo ai beni conseguiti con il reato o utilizzato per il reato, ma anche per l’equivalente a quello delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, salvo i beni impignorabili".

sicurezza della pena, per il magistrato che ha fatto parte del progetto di riforma, significa anche "aggredire penalmente i patrimoni delle potenti organizzazioni criminali". E in questo campo si è ampliato notevolmente il campo di applicazione della confisca, estesa non solo ai beni conseguiti con il reato o utilizzato per il reato, ma anche per l’equivalente a quello delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, salvo i beni impignorabili".

Oltretutto per i recidivi c’è un aggravamento della pena che oscilla tra un sesto e un quarto della pena, previsti anche aumenti di pena per tutti i reati con finalità terroristiche o mafiose per agevolare associazioni terroristiche o mafiose. E ancora, carichi sanzionatori più consistenti per chi delinque per futili motivi, per chi abusa dei disabili o delle persone in stato più deboli per gli anziani e per chi delinque usando armi improprie come la siringa.

"Noi - ha ribadito più volte Morosini - condividiamo la giusta richiesta dei cittadini che invocano la certezza e la effettività della pena. La gente è scossa dal vedere in circolazione delinquenti con fedina penale lunghissima".

Infine, la riforma della Commissione prevede anche un aggravamento della pena per i reati commessi per finalità di discriminazione razziale, religiosa e di nazionalità. L’ultima parola spetta adesso al ministro Guardasigilli Clemente Mastella che, su un punto, ha già fatto sapere di non essere d’accordo: "abolizione dell’ergastolo".

Concorso in reato: concorre nel reato chi "apporta un contributo causale alla realizzazione del fatto". È il nuovo testo della norma sul concorso di persone nel reato, introdotto dall’articolo 21 della bozza di riforma del Codice Penale. Il legislatore richiede, dunque, per la sussistenza del concorso un contributo concreto. Una novità che potrebbe avere ripercussioni soprattutto sulla fattispecie del concorso in associazione mafiosa, finora mai tipizzata specificamente nel codice. "Nel caso del concorso esterno in associazione mafiosa - spiega il giudice Piergiorgio Morosini, che ha partecipato alla redazione della bozza - si richiede che venga apportato un contributo specifico all’associazione criminale. La norma è frutto di una sintesi di quanto prevedeva il codice Zanardelli, in vigore prima del codice Rocco e, soprattutto, della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione emessa nel 2005 al processo Mannino. I giudici indicarono proprio la concretezza del contributo arrecato alla mafia come discrimine per la prospettazione del concorso".

concorre nel reato chi "apporta un contributo causale alla realizzazione del fatto". È il nuovo testo della norma sul concorso di persone nel reato, introdotto dall’articolo 21 della bozza di riforma del Codice Penale. Il legislatore richiede, dunque, per la sussistenza del concorso un contributo concreto. Una novità che potrebbe avere ripercussioni soprattutto sulla fattispecie del concorso in associazione mafiosa, finora mai tipizzata specificamente nel codice. "Nel caso del concorso esterno in associazione mafiosa - spiega il giudice Piergiorgio Morosini, che ha partecipato alla redazione della bozza - si richiede che venga apportato un contributo specifico all’associazione criminale. La norma è frutto di una sintesi di quanto prevedeva il codice Zanardelli, in vigore prima del codice Rocco e, soprattutto, della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione emessa nel 2005 al processo Mannino. I giudici indicarono proprio la concretezza del contributo arrecato alla mafia come discrimine per la prospettazione del concorso".

Discrezionalità del Giudice su riduzione della pena: eliminazione delle circostanze attenuanti generiche e obbligo per il giudice di indicare specificamente nelle motivazioni della sentenza i criteri seguiti nella quantificazione della pena: sono alcune delle novità introdotte dalla bozza di riforma del codice penale. "Il fine - spiega il gup Piergiorgio Morosini, componente della commissione - è quello di ridurre i margini di discrezionalità nell’applicazione della pena di cui ora godono i giudici. D’altro canto, introducendo principi certi nella commisurazione delle pene volevamo evitare le cosiddette condanne esemplari".

eliminazione delle circostanze attenuanti generiche e obbligo per il giudice di indicare specificamente nelle motivazioni della sentenza i criteri seguiti nella quantificazione della pena: sono alcune delle novità introdotte dalla bozza di riforma del codice penale. "Il fine - spiega il gup Piergiorgio Morosini, componente della commissione - è quello di ridurre i margini di discrezionalità nell’applicazione della pena di cui ora godono i giudici. D’altro canto, introducendo principi certi nella commisurazione delle pene volevamo evitare le cosiddette condanne esemplari".

Sistema sanzionatorio: il progetto di riforma della Commissione Pisapia rivede l’intero sistema sanzionatorio, con un maggiore ricorso a sanzioni interdittive, riparatorie e pecuniarie che vanno nella direzione auspicata anche dal Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, nel corso della sua visita a Rebibbia, all’inizio di maggio: il carcere deve essere considerato come "extrema ratio" ed eventualità da riservare ai casi più gravi.

il progetto di riforma della Commissione Pisapia rivede l’intero sistema sanzionatorio, con un maggiore ricorso a sanzioni interdittive, riparatorie e pecuniarie che vanno nella direzione auspicata anche dal Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, nel corso della sua visita a Rebibbia, all’inizio di maggio: il carcere deve essere considerato come "extrema ratio" ed eventualità da riservare ai casi più gravi.

La riforma del codice penale messa a punto dai 19 esperti della Commissione Pisapia fa cadere la distinzione tra delitti e contravvenzioni: resta come unica categoria quella dei reati. Fondamentale il principio di offensività: non sarà punibile un fatto se a seguito della sua commissione non c’è stata una effettiva lesione del bene o dell’interesse protetto dalla norma. Nella bozza Pisapia, inoltre, è stato definito con più precisione il dolo, così da evitare confusione con i reati colposi.

Definizione più attenta anche della responsabilità penale, per esempio rispetto al concorso di persone, così da evitare discrezionalità interpretative del giudice. Cambia anche il sistema sanzionatorio: oltre al carcere, vengono previste anche le pene interdittive, prescrittive e la detenzione domiciliare. Nella sentenza di condanna, il giudice potrà disporre pene alternative al carcere (mentre nell’attuale sistema è il tribunale di sorveglianza a stabilirle).

La previsione di un maggiore ricorso alle sanzioni alternative al carcere dovrebbe avere come effetto una riduzione del sovraffollamento negli istituti penitenziari, dove assistenti sociali e agenti penitenziari potranno lavorare con l’obiettivo di più sicurezza e più reinserimento sociale.

Giustizia: riforma Pisapia; l’iter parlamentare sarà molto lungo

 

Ansa, 20 giugno 2007

 

Ci hanno lavorato per anni tre commissioni parlamentari (Pagliaro, Grosso, Nordio).Ora, dopo altri dieci mesi di studio, la commissione per la riforma del codice penale presieduta da Giuliano Pisapia trae le somme e domani presenta il proprio lavoro a Siracusa, nel corso di un convegno di tre giorni.

Le nuove regole. Abolizione dell’ergastolo, introduzione di nuovi sistemi diretti ad assicurare la certezza e l’effettività delle sanzioni, ampia depenalizzazione, forti limitazioni alla discrezionalità dei giudici, riduzione dei tempi dei giudizi. Sono queste le linee-guida di una riforma che prima dovrà passare al vaglio del ministro della Giustizia, Clemente Mastella, poi al Consiglio dei ministri e infine al Parlamento, che dovrà approvare la legge delega per il varo delle nuove norme.

Abolizione dell’ergastolo, introduzione di nuovi sistemi diretti ad assicurare la certezza e l’effettività delle sanzioni, ampia depenalizzazione, forti limitazioni alla discrezionalità dei giudici, riduzione dei tempi dei giudizi. Sono queste le linee-guida di una riforma che prima dovrà passare al vaglio del ministro della Giustizia, Clemente Mastella, poi al Consiglio dei ministri e infine al Parlamento, che dovrà approvare la legge delega per il varo delle nuove norme.

Ergastolo. In base alla normativa vigente il carcere a vita è mitigato da alcune disposizioni che consentono, per i reati non macchiati da finalità di mafia o di terrorismo, di ottenere - se viene tenuta una buona condotta - i permessi premio dopo dieci anni, la semilibertà dopo venti, la liberazione condizionale dopo ventisei. "In ossequio alle disposizioni costituzionali, che prevedono una finalità rieducativa della pena - dice il Gup Piergiorgio Morosini, componente della commissione Pisapia - occorre mettere un tetto alla detenzione. Nascono da qui la sostituzione con un massimo di 38 anni e l’applicazione di limiti molto più rigidi nell’applicazione dei benefici. Dietro la riforma ci sono ragioni umanitarie molto importanti, ma la soluzione tecnica è aperta, dato che è possibile ipotizzare un trattamento diverso per chi venga condannato per reati aggravati da finalità di mafia e di terrorismo".

In base alla normativa vigente il carcere a vita è mitigato da alcune disposizioni che consentono, per i reati non macchiati da finalità di mafia o di terrorismo, di ottenere - se viene tenuta una buona condotta - i permessi premio dopo dieci anni, la semilibertà dopo venti, la liberazione condizionale dopo ventisei. "In ossequio alle disposizioni costituzionali, che prevedono una finalità rieducativa della pena - dice il Gup Piergiorgio Morosini, componente della commissione Pisapia - occorre mettere un tetto alla detenzione. Nascono da qui la sostituzione con un massimo di 38 anni e l’applicazione di limiti molto più rigidi nell’applicazione dei benefici. Dietro la riforma ci sono ragioni umanitarie molto importanti, ma la soluzione tecnica è aperta, dato che è possibile ipotizzare un trattamento diverso per chi venga condannato per reati aggravati da finalità di mafia e di terrorismo".

Oltre la Cirielli. Le esigenze di sicurezza verranno tutelate attraverso una diversa disciplina della recidiva, che modificherà la legge "ex Cirielli", dura con chi commette più volte lo stesso reato ma tanto criticata per il caso Previti. Le pene saranno aumentate fino a un quarto per chi commetterà reati della stessa specie (cosiddetta recidiva specifica) entro dieci anni dal primo fatto penalmente accertato. Fino alla metà sarà l’aumento per i reati che agevolano o hanno finalità terroristiche o mafiose. Saranno considerate circostanze aggravanti l’avere abusato di anziani, disabili, persone deboli. Anche agire con armi improprie (ad esempio la siringa) sarà un’aggravante.

Le esigenze di sicurezza verranno tutelate attraverso una diversa disciplina della recidiva, che modificherà la legge "ex Cirielli", dura con chi commette più volte lo stesso reato ma tanto criticata per il caso Previti. Le pene saranno aumentate fino a un quarto per chi commetterà reati della stessa specie (cosiddetta recidiva specifica) entro dieci anni dal primo fatto penalmente accertato. Fino alla metà sarà l’aumento per i reati che agevolano o hanno finalità terroristiche o mafiose. Saranno considerate circostanze aggravanti l’avere abusato di anziani, disabili, persone deboli. Anche agire con armi improprie (ad esempio la siringa) sarà un’aggravante.

Legittima difesa. Verranno ampliati i limiti della legittima difesa, che sarà riconosciuta anche se non sarà proporzionata rispetto all’offesa subita. Oltre che nell’abitazione e nelle pertinenze di essa, sarà ammessa nei luoghi isolati e per tutelare la vita, l’integrità fisica, la libertà sessuale e personale.

Verranno ampliati i limiti della legittima difesa, che sarà riconosciuta anche se non sarà proporzionata rispetto all’offesa subita. Oltre che nell’abitazione e nelle pertinenze di essa, sarà ammessa nei luoghi isolati e per tutelare la vita, l’integrità fisica, la libertà sessuale e personale.

Soldi, soldi, soldi. Le confische avranno confini molto più ampi: riguarderanno non solo i beni che sono direttamente "prodotto, profitto o prezzo del reato", ma anche l’equivalente di questo "profitto". In sostanza potranno essere aggrediti i patrimoni di chi ruba o provoca danni. E se da un lato le pene detentive potranno essere ancora sospese, dall’altro chi fruisce della sospensione dovrà sapere di rischiare comunque qualcosa: da qui la proposta di sospendere temporaneamente la licenza per il commercio o l’iscrizione all’albo degli imprenditori nei confronti di colui che sia stato condannato per vicende riguardanti la sua attività.

Le confische avranno confini molto più ampi: riguarderanno non solo i beni che sono direttamente "prodotto, profitto o prezzo del reato", ma anche l’equivalente di questo "profitto". In sostanza potranno essere aggrediti i patrimoni di chi ruba o provoca danni. E se da un lato le pene detentive potranno essere ancora sospese, dall’altro chi fruisce della sospensione dovrà sapere di rischiare comunque qualcosa: da qui la proposta di sospendere temporaneamente la licenza per il commercio o l’iscrizione all’albo degli imprenditori nei confronti di colui che sia stato condannato per vicende riguardanti la sua attività.

Pene. "Il problema principale - dice il giudice Morosini - è la certezza della pena, senza arrivare agli eccessi di legislazione, come quella degli Usa, in cui si va all’ergastolo per avere commesso tre reati, anche tre furti". Fioccheranno così le misure interdittive, le sospensioni da incarichi, uffici, albi, ma pure le pene prescrittive, che impongono di svolgere lavori di pubblica utilità a titolo gratuito. Il carcere, con la riforma, sarà l’extrema ratio. Tra le nuove sanzioni anche la possibilità di una detenzione domiciliare per fasce orarie oppure nei fine settimana, cosa che servirebbe ad esempio contro la violenza negli stadi. La sospensione della pena non sarà "gratis", ma sottoposta ad esempio allo svolgimento gratuito di lavori di utilità pubblica.

"Il problema principale - dice il giudice Morosini - è la certezza della pena, senza arrivare agli eccessi di legislazione, come quella degli Usa, in cui si va all’ergastolo per avere commesso tre reati, anche tre furti". Fioccheranno così le misure interdittive, le sospensioni da incarichi, uffici, albi, ma pure le pene prescrittive, che impongono di svolgere lavori di pubblica utilità a titolo gratuito. Il carcere, con la riforma, sarà l’extrema ratio. Tra le nuove sanzioni anche la possibilità di una detenzione domiciliare per fasce orarie oppure nei fine settimana, cosa che servirebbe ad esempio contro la violenza negli stadi. La sospensione della pena non sarà "gratis", ma sottoposta ad esempio allo svolgimento gratuito di lavori di utilità pubblica.

Depenalizzazione. Per evitare il proliferare di processi e di pene che, tra sospensioni condizionali e prescrizione, difficilmente vengono scontate, la commissione propone di abolire le contravvenzioni dal sistema penale e di derubricarle a violazioni amministrative. Modificando però la natura dei reati ambientali e contro la sicurezza del lavoro, che diventerebbero delitti e dunque verrebbero sempre puniti penalmente.

Per evitare il proliferare di processi e di pene che, tra sospensioni condizionali e prescrizione, difficilmente vengono scontate, la commissione propone di abolire le contravvenzioni dal sistema penale e di derubricarle a violazioni amministrative. Modificando però la natura dei reati ambientali e contro la sicurezza del lavoro, che diventerebbero delitti e dunque verrebbero sempre puniti penalmente.

Basta processi alle calende greche. Il progetto rivoluziona la prescrizione, stabilendo che il reato cade per il lungo tempo trascorso se entro un certo numero di anni (che varia secondo il minimo edittale della pena) non viene esercitata l’azione penale. Se invece entro il termine stabilito viene chiesto il rinvio a giudizio il reato non si prescrive più ma si prescrive il processo. In primo grado il limite massimo sarà di cinque anni, in appello di due. Per i maxiprocessi i termini si allungheranno se dovranno essere eseguite rogatorie, perizie, consulenze o se gli imputati o i difensori avranno impedimenti.

Il progetto rivoluziona la prescrizione, stabilendo che il reato cade per il lungo tempo trascorso se entro un certo numero di anni (che varia secondo il minimo edittale della pena) non viene esercitata l’azione penale. Se invece entro il termine stabilito viene chiesto il rinvio a giudizio il reato non si prescrive più ma si prescrive il processo. In primo grado il limite massimo sarà di cinque anni, in appello di due. Per i maxiprocessi i termini si allungheranno se dovranno essere eseguite rogatorie, perizie, consulenze o se gli imputati o i difensori avranno impedimenti.

Mafiosi: dal concorso esterno all’associazione. La riforma del codice sarà un passaggio fondamentale per determinare infine con precisione natura e limiti, ad esempio, del concorso esterno in associazione mafiosa. "Faremo proprie le prescrizioni della Cassazione a sezioni unite - dice ancora Morosini - per il processo Mannino. Occorrerà cioè non una generica disponibilità del concorrente esterno, ma precise condotte specifiche dirette a rafforzare l’associazione".

La riforma del codice sarà un passaggio fondamentale per determinare infine con precisione natura e limiti, ad esempio, del concorso esterno in associazione mafiosa. "Faremo proprie le prescrizioni della Cassazione a sezioni unite - dice ancora Morosini - per il processo Mannino. Occorrerà cioè non una generica disponibilità del concorrente esterno, ma precise condotte specifiche dirette a rafforzare l’associazione".