Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Associazione Antigone

Richiedenti asilo, maggiori tutele, Metropoli, 27/07/07

Richiedenti asilo, maggiori tutele

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a due decreti legislativi che garantiscono maggiori tutele a chi chiede asilo in Italia, consentendo ad esempio a chi si vede rifiutare lo status di rifugiato di restare in Italia durante il ricorso. Approvati altri due decreti che riguardano l'ingresso di studenti e ricercatori: questi ultimi potranno entrare, extra quote, con un nulla osta dello Sportello unico su richiesta diretta dell'istituto di ricerca. Varato infine il decreto che fissa gli obblighi di chi entra in Italia per un breve soggiorno

ROMA - Procedura unica per l'esame della domanda di asilo, più indipendenza per le Commissioni territoriali, obbligo di prendere in considerazione tutte le istanze, competenza del giudice a decidere sui ricorsi ma con precise clausole antiabusi, superamento dei Centri di identificazione e riconoscimento dello status di "protetto sussidiario".
Sono i punti chiave dei due schemi di decreto legislativo con i quali il Consiglio dei ministri ha dato attuazione alle direttive europee in materia. "E' un fatto di civiltà - ha premesso il ministro dell'Interno, Giuliano Amato -, visto che viviamo in un paese la cui Costituzione all'articolo 10 riconosce l'asilo come uno dei diritti fondamentali della persona".

La nuova disciplina sull'asilo, ha assicurato Amato, "non aumenterà il numero dei rifugiati" che oggi sono circa 7mila (8mila invece i titolari di permesso umanitario). Amato ha sottolineato che, con i provvedimenti, "abbiamo puntato a garantire la sicurezza del Paese. Si prevede che, quando vi sia ricorso contro la decisione negativa delle commissioni territoriali, il Tribunale debba adottare la decisione entro tre mesi".

I decreti, ha spiegato il ministro, "rendono chiaro che le commissioni territoriali non dipendono dal Viminale, ma ricevono da esso supporto logistico". Inoltre, ha aggiunto, "le garanzie per il richiedente asilo sono molto ben precisate. Se viene respinta la domanda, non c'è possibilità di espulsione se il richiedente fa ricorso". Nel caso del delinquente, ha però precisato, "deve essere lui a chiedere la sospensiva dell'espulsione, altrimenti è il giudice che decide se darla". Con i due decreti legislativi spariscono poi i centri "di identificazione" per richiedenti asilo e restano solo i centri di accoglienza. Amato ha sottolineato infine che l'adeguamento alle regole minime europee (contenuto nei due decreti) “non preclude la possibilità al parlamento di attuare norme ulteriori".

Un'altra norma approvata oggi in consiglio dei ministri ha lo scopo di semplificare l'iter per l'ingresso in Italia di ricercatori e studenti extracomunitari. "Finalmente - ha spiegato Amato - realizziamo un sistema che, attraverso l'accreditamento delle istituzioni universitarie e scolastiche presso le quali gli stranieri studieranno, determina procedure accelerate per l'ingresso di studenti e ricercatori stranieri".

Si tratta di due decreti che danno attuazione ad altrettante direttive europee. Il primo riguarda gli stranieri in possesso di un titolo di studio superiore che, nel Paese in cui è stato conseguito, dia accesso a programmi di dottorato. Il loro ingresso, non vincolato alle quote per lavoro, avverrà sulla base di una richiesta di un istituto di ricerca e dell'iscrizione in un apposito elenco tenuto dal ministero per l'Università e la ricerca. Il nulla-osta all'ingresso del ricercatore sarà rilasciato, su richiesta dell'Istituto di ricerca, dallo Sportello unico, che acquisisce il parere da parte della questura sull'insussistenza di “motivi ostativi”. La durata del permesso di soggiorno sarà pari a quella del programma di ricerca.

L'altro decreto riguarda l'ingresso di Italia di stranieri per motivi di studio, scambio di alunni e tirocinio non retribuito o volontariato. Il provvedimento consente al cittadino straniero che sia entrato in un altro Paese dell'Unione per motivi di studio di entrare in Italia per proseguire gli studi o integrarli, senza necessità di chiedere il visto di ingresso. Ciò è consentito nell'ambito di un programma di scambio comunitario o bilaterale con il Paese d'origine, oppure quando lo straniero sia stato autorizzato a soggiornare per almeno due anni, per motivi di studio, in un altro Paese dell'Unione.

Un'ultima novità arriva dal Viminale: il ministro dell'Interno ha firmato ieri il decreto che spiega come i cittadini stranieri che soggiornano in Italia meno di tre mesi per visite, studio, turismo o affari possono comunicare la loro presenza alle autorità.

La dichiarazione, che da giugno (con la legge 68/2007) ha sostituito il permesso di soggiorno, va fatta alla frontiera al momento dell'ingresso o, solo per chi arriva in Italia da Paesi Schengen, entro otto giorni in 1uestura. Chi se ne dimentica o la fa oltre il tempo limite, rischia l'espulsione, così come chi si trattiene in Italia per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal suo visto d'ingresso.

È la stessa legge 68 a stabilire che "la dichiarazione di presenza dovrà essere effettuata secondo le modalità che saranno definite con decreto del ministero”; nell'attesa questure e uffici di frontiera si sono organizzati autonomamente. In genere al cittadino straniero si chiede di riempire due moduli (uno che resta a lui, uno per la polizia) con dati anagrafici, numero di passaporto, durata del visto e motivi del soggiorno. Uno schema conservato anche dai modelli del Vicinale che verranno presto inviati a tutte le questure.