Romeni e bulgari devono rispondere dei reati commessi fino al 2007
ROMA - Romeni e bulgari devono
rispondere, anche adesso che sono cittadini comunitari, dei reati in
materia di immigrazione commessi in Italia prima dell’ingresso dei due
Paesi nell’Unione europea. Lo Sezioni unite della Corte di Cassazione
hanno così risolto una questione che si trascinava da più di anno:
quella cioè della perseguibilità o meno dei romeni e dei bulgari che
erano rimasti nel territorio italiano nonostante l’ordine di
allontanamento del questore, prima dell'entrata in vigore del trattato
di adesione dell’Unione, avvenuta il primo gennaio 2007.
Recenti
sentenze di alcuni tribunali avevano assolto alcuni cittadini romeni
che avevano commesso questo tipo di reati prima dell’inizio del 2007,
applicando in questo senso l'art. 2, comma 2, del codice penale secondo
il quale "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge
posteriore, non costituisce reato". Già negli ultimi mesi del 2006,
altri giudici di tribunali italiani avevano stabilito la non punibilità
di alcuni romeni, in vista del prossimo ingresso della Romania nell’Ue
e di conseguenza della libera circolazione in Europa dei suoi cittadini.
Secondo
la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2451, depositata il 16
gennaio 2008, invece, “l'adesione di uno Stato all'Unione europea non
costituisce un dato formale ma giunge al termine di un percorso di non
breve periodo che lo Stato candidato è tenuto a compiere sotto il
controllo dell'Unione per adeguare le proprie strutture economiche,
sociali e ordinamentali ai parametri stabiliti. E l'adesione a sua
volta è produttiva di rilevanti effetti, uno dei quali è costituito
dalla libertà, per i cittadini dello Stato, di circolare all'interno
dell'Unione. Perciò non può ritenersi che i cittadini romeni, ai fini
penali, vadano trattati come se fossero sempre stati cittadini
dell'Unione e che i reati commessi quando essi per il nostro
ordinamento erano stranieri siano divenuti non punibili in forza
dell'art. 2, comma 2, c.p.”. Questo perché, ricorda la Corte, “le norme
che hanno modificato lo status dei romeni, facendoli diventare
cittadini dell’Unione europea, non possono operare retroattivamente”.
Nella
sentenza viene anche ricordato che se un extracomunitario può essere
espulso, in base al Testo unico sull’immigrazione, anche un cittadino
comunitario può essere destinatario di un procedimento di
allontanamento: lo prevedono anche l’ultima normativa entrata in vigore
su circolazione e soggiorno dei cittadini Ue (decreto n. 30 del 6
febbraio 2007) e il recentissimo decreto legge sulla sicurezza e le
espulsioni dei comunitari, approvato dal governo il 29 dicembre del
2007.
Il caso sul quale si è pronunciata la Corte era quello
di un cittadino romeno imputato per “ingiustificata permanenza nel
territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanarsene”, e
successivamente assolto dal tribunale di Genova. Alla Cassazione aveva
fatto ricorso il procuratore generale presso la Corte d’Appello del
tribunale di Genova.