L’articolo 29 del Testo Unico regola questo diritto, che è un vero e proprio diritto soggettivo, riconosciuto anche dalla Convenzione internazionale n.143 del 1975 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, a farsi raggiungere dai familiari a proprio carico.
Questo diritto poi è regolato dalla legge nazionale,e proprio rispetto all’esercizio dello stesso, è stata introdotta recentemente dal Ministero dell’Interno una nuova procedura per l’inoltro delle domande e per la gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l’immigrazione.
Analogamente a quanto è avvenuto per l’inoltro delle domande relative al decreto flussi 2007, si è regolata la procedura di inoltro delle domande relative alla ricongiunzione familiare con un sistema telematico, introducendo la possibilità e l’obbligo, per quanti intendano avvalersi di questo diritto, di scaricare direttamente dal sito internet del Ministero dell’Interno la modulistica, di compilarla direttamente su una griglia informatica, memorizzandola e inviandola sempre per via telematica.
In seguito, le convocazioni dovrebbero partire in automatico: le domande dovrebbero essere rese immediatamente leggibili agli uffici territorialmente competenti degli sportelli unici e lavorate con una tempistica che dovrebbe semplificare la durata del procedimento e consentire di determinare la procedura entro i 90 giorni previsti dalla legge.
A questo riguardo, e per dare l’idea della dimensione del problema, da una recente analisi del Ministero dell’Interno risulta che le domande presentate per ricongiungimento familiare nel 2007 complessivamente sono, per tutta Italia, 85.208.
Il dato relativo alle pratiche di ricongiunzione familiare, in tendenziale crescita, evidenzia la necessità di dare una lavorazione celere alle stesse laddove, le procedure, attualmente, o meglio fino a pochissimo tempo fa, scontavano tempi di attesa molto più lunghi rispetto ai 90 giorni previsti dalla legge per la conclusione del procedimento.
Con due distinte circolari, la prima delle quali è la circolare del 4 aprile 2008 seguita a breve distanza dalla circolare integrativa del 9 aprile 2008 del Ministero dell’Interno, con allegata guida per la compilazione della modulistica su supporto informatico, lo stesso Ministero ha istituito questa nuova procedura che opera a partire dal 10 aprile di quest’anno.
A partire da quella data le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso questa procedura. Solo le domande presentate precedentemente saranno esaminate con al vecchia procedura. Il Ministero ha già prescritto agli uffici periferici, alle questure ed agli sportelli unici, di predisporre un piano di rientro ovvero un piano entro il quale, previa analisi e censimento di tutte le pratiche pendenti, smaltirle tutte, senza pregiudicare, come sottolineato dal Ministero, la trattazione celere delle nuove pratiche.
La procedura telematica
Con la nuova procedura per l’inoltro informatico delle domande di ricongiunzione familiare il sistema dovrebbe teoricamente operare in modo automatico.
Infatti, dopo che il sistema informatico del Ministero dell’Interno avrà acquisito la domanda in formato elettronico - per la quale naturalmente non c’è nessuna data prescritta per la presentazione, per cui in qualsiasi momento durante l’anno l’interessato può avvalersi di questa procedura per esercitare il diritto alla ricongiunzione familiare - il sistema richiede immediatamente alla Questura competente il prescritto parere, in altre parole, la verifica di eventuali circostanze ostative alla ricongiunzione familiare.
Le segnalazioni Schengen
A questo riguardo bisogna precisare che, nel caso di stranieri che siano segnalati al sistema informativo Schengen, ai fini dell’allontanamento di autorità di altri paesi aderenti allo spazio di libera circolazione, la procedura non si blocca in automatico, anzi, la questura che dovesse riscontrare la presenza di una segnalazione al SIS nei confronti dello straniero da ricongiungere, cioè del beneficiario della ricongiunzione familiare, dovrà verificare, in base alla nuova normativa introdotta con il D. lgs n. 5 del 8 gennaio 2007, se lo straniero rappresenti una minaccia concreta e attuale per l’ordine e la sicurezza dello stato.
In caso negativo l’eventuale segnalazione Schengen non può avere un affetto ostativo e quindi lo sportello unico deve comunque dare ulteriore seguito alla procedura sulla base di un parere favorevole provvisorio della autorità di pubblica sicurezza.
In questo caso si invita chi ricongiunge a comunicare al familiare da ricongiungere di recarsi presso la rappresentanza diplomatica competente per legalizzare la documentazione relativa alla consistenza dei rapporti familiari esistenti con lo straniero richiedente.
La comunicazione di una segnalazione Schengen non blocca quindi la pratica ma anzi, comporta una valutazione unicamente sulla pericolosità per la sicurezza dello stato.
La circolare del Ministero dell’Interno precisa altresì che, per quanto riguarda le comunicazioni tra la rappresentanza diplomatica e la Questura, che consentirà la cancellazione della segnalazione al SIS per quanto riguarda la banca dati italiana, è prevista una procedura altrettanto informatizzata per semplificare il canale di comunicazione ed evitare una comunicazione triangolare che altrimenti vi dovrebbe essere tra consolato italiano, Ministero degli Esteri e Questura.
Anche da questo punto di vista dovrebbe essere prevista una semplificazione e una accelerazione della procedura.
Le convocazioni
In seguito all’inoltro ed al ricevimento della pratica, la Questura dà il prescritto parere, predispone la lettera di convocazione direttamente al sistema, in automatico, quindi, partirà la convocazione del richiedente per la presentazione allo Sportello Unico.
La pianificazione degli appuntamento presso lo Sportello Unico dovrebbe essere garantita in automatico dal sistema informatico del Ministero dell’Interno.
Ci si augura che la pianificazione degli appuntamenti funzioni meglio di quanto è avvenuto con le procedure di rinnovo del permesso di soggiorno con il sistema postale, che aveva portato a registrare una notevole discrasia tra i dati e gli appuntamenti indicati dal portale dello Poste rispetto a quelli effettivamente assegnati e gestiti dalle Questure.
Solo nel caso in cui lo straniero presenti poi la documentazione completa al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, che restituirà una copia contrassegnata come ricevuta, si darà corso alla ulteriore determinazione della pratica, poiché se non vi è la documentazione completa lo straniero sarà riconvocato e invitato a produrre un’integrazione.
Per le Regioni a statuto speciale, precisa la circolare del Ministero dell’Interno, le funzioni relative alle procedure di ricongiunzione familiare, indipendentemente dalla diversa organizzazione amministrativa, saranno assegnata alle Prefetture o ai Commissariati del Governo presso le Regioni o le Province a statuto speciale che, in tal materia, svolgeranno quindi le funzioni di Sportello Unico.
I requisiti
I requisiti che più contano ai fini della definizione della pratica sono quelli relativi al reddito e al l’alloggio.
Ricordiamo che l’art. 29 del Testo Unico sull’immigrazione prevede che per poter esercitare il diritto alla ricongiunzione familiare il titolare del diritto, colui che si fa raggiungere dai suoi familiari debba documentare il reddito e soprattutto debba documentare la disponibilità di un alloggio idoneo.
Il reddito
Per quanto riguarda il requisito del reddito la circolare del Ministero dell’Interno contiene un’importante puntualizzazione perché, dice,si sta registrando il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale in base al quale sono stati accolti ricorsi presentati da cittadini stranieri contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare. Dinieghi che sarebbe stati adottato per mancanza del reddito in quanto i richiedenti non possedevano un’autonoma possibilità economica per sostenere il mantenimento dei familiari da ricongiungere.
Se, per esempio, la mamma di un minore moldavo, avesse chiesto l’autorizzazione alla ricongiunzione familiare, avrebbe dovuto dimostrare di possedere un reddito proprio anche se il marito, non padre di questo minore in quanto nato da una precedente unione, poteva garantire comunque, con il proprio reddito, il requisito economico previsto per la ricongiunzione familiare.
La giurisprudenza si è orientata nel considerare che, la mancanza di un reddito proprio da parte di chi esercita il diritto alla ricongiunzione familiare, non impedisce che il reddito del nucleo familiare convivente possa comunque supportare la domanda.
Il Ministero dell’interno si è finalmente allineato a questo orientamento giurisprudenziale, e quindi anche nel caso in cui il richiedente la ricongiunzione familiare non abbia un reddito proprio, ma possa giovarsi del reddito dei familiari conviventi, per esempio il coniuge, ma anche figli e conviventi, si ritiene ammissibile la domanda e si supera un ostacolo diffuso nella casistica.
La circolare precisa che, si può considerare anche il reddito del coniuge o dei familiari conviventi purché sufficiente secondo i parametri dell’articolo 29 T.U. sull’immigrazione.
L’alloggio
Per quanto riguarda il requisito dell’alloggio, la vigente normativa richiede che l’abitazione in cui andrà a vivere il familiare sia supportata da una certificazione di idoneità dell’alloggio rilasciata in relazione al numero degli occupanti effettivi, e del beneficiario del ricongiungimento.
L’abitazione deve rispondere al requisito di idoneità e garantire, una volta perfezionata la ricongiunzione familiare, una capienza tale da non superare il numero massimo di occupanti previsto in base al certificato di idoneità dell’alloggio, con riferimento alle norme di edilizia residenziale pubblica regionali.
La circolare inoltre specifica la possibilità che il richiedente indichi anche, con tanto di documentazione da esibire successivamente, un alloggio diverso dalla sua attuale residenza.
Il requisito quindi della sussistenza della disponibilità di un alloggio adeguato potrà considerarsi soddisfatto, sia nel caso in cui il richiedente intenda trasferirsi in esso all’arrivo dei familiari ricongiunti (ad es. indico un alloggio in cui attualmente non abito ma dove andremo a trasferirci tutti al momento del perfezionarsi del ricongiungimento, alloggio che è in grado di contenerci e ospitarci tutti in modo idoneo in base ai parametri previsti dalla legge regionale), ma anche nel caso in cui il richiedente intenda assicurare ai familiari con cui effettua la ricongiunzione una sistemazione alloggiativa diversa dalla propria (ad es. il lavoratore che intenda effettuare la ricongiunzione familiare ma vive in un alloggio che non è in grado di ospitare nessuna persona in più, reperisce la disponibilità di un alloggio diverso, dove non andrà ad abitare, ma che però è a sua volta idoneo ad ospitare il numero dei familiari che deve ospitare).
In questi casi il richiedente, quando verrà convocato presso lo sportello unico, dovrà presentare una documentazione dalla quale risulti che ha titolo per ospitare in quel determinato alloggio i propri familiari. Per esempio è titolare del contratto di locazione.
Nel caso in cui il richiedente non avesse titolo per abitare nell’alloggio che viene indicato dovrà presentare, con apposito modulo, una dichiarazione sostitutiva da parte di chi ha titolo per ospitare in quell’alloggio delle persone (ad es. il proprietario o il titolare del contratto di locazione). Sarà quindi quest’ultimo a garantire l’ospitalità.
Questa puntualizzazione è quanto mai opportuna perchè, molto spesso, il lavoratore immigrato che intenda avvalersi del diritto alla ricongiunzione familiare non è in grado di ospitare tutti nella sua abitazione, e non è neppure in grado di trovare un’altra casa in cui ospitare l’intero nucleo familiare e quindi si trova costretto a farsi carico di due alloggi idonei in base alla legislazione sull’edilizia residenziale pubblica.
Il manuale predisposto dal Ministero dell’Interno
Ulteriori indicazioni il Ministero dell’interno le ha date con un’apposita guida, una sorta di manuale per la compilazione delle domanda, che potrebbe risolvere alcuni aspetti controversi della procedura per la ricongiunzione familiare: proviamo ad analizzarli seppur sinteticamente.
La domanda andrà compilata attraverso la generazione di un modulo in formato elettronico. L’interessato accede al portale dal sito internet del Ministero dell’interno e, compilando i campi richiesti per la generazione del suo account, potrà avere accesso alla procedura.
I dati richiesti per la generazione del modulo elettronico per la ricongiunzione familiare sono i seguenti:
Cognome e nome del richiedente;
La provincia di residenza del richiedente;
Relativamente a quest’ultimo punto, sembra di capire che l’indicazione del solo domicilio del richiedente che non abbia ancora effettuato l’iscrizione anagrafica, possa costituire un ostacolo al perfezionamento della pratica. Finora, per i permessi di soggiorno, la prassi seguita dalla quasi totalità delle questure, è stata quella di prendere in considerazione il semplice domicilio del lavoratore, e quindi di non pretendere in automatico l’iscrizione all’anagrafe.
Pare invece che, per quanto riguarda l’esercizio del diritto alla ricongiunzione familiare, l’iscrizione all’anagrafe del richiedente sia considerata come un dato necessario, la cui mancanza potrebbe impedire la lavorazione informatica della pratica stessa.
Comunque, è opportuno precisare che ogni dichiarazione contenuta nella domanda, è una dichiarazione che, se falsa o non rispondente al vero, espone l’interessato ad un procedimento penale per false dichiarazioni alla pubblica amministrazione.
È poi necessario indicare lo stato civile del richiedente;
Lo Stato estero di residenza del primo familiare con cui il richiedente intende ricongiungersi; Non si chiarisce però, nel caso in cui il richiedente intenda ricongiungersi con familiari che hanno la residenza in diversi Stati, se è necessario fare pratiche separate o invece se sia sufficiente compilare un unico modulo, per un numero massimo di cinque familiari. Ciò fa pensare che qualora i familiari da ricongiungere siano più di cinque, siccome non c’è spazio fisicamente nella modulistica, sia necessario compilare un modulo separato.
Per ognuno dei familiari devono poi essere indicati il nome, il cognome e la parentela o il tipo di parentela; Il termine parentela è naturalmente impreciso dato che il coniuge, pur avendo titolo alla ricongiunzione familiare, non è tecnicamente un partente, ma è pacificamente ammesso che sarà sufficiente indicare se il ricongiunto è coniuge o figlio.
La compilazione del modulo web non completa naturalmente la procedura di presentazione della domanda, per completare la quale sarà necessario installare sul pc l’apposito software, procedere con la compilazione della domanda e con il successivo invio.
La compilazione quindi si perfeziona attraverso l’importazione del modulo informatico sul proprio computer, la sua compilazione, e il successivo inoltro.
Chi può chiedere e chi può beneficiare del ricongiungimento?
La guida indica che lo straniero titolare in Italia di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, per studio, per motivi religiosi o per motivi di famiglia, per asilo, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari, che sia di durata non inferiore ad un anno ed in corso di validità, o per il quale sia stata presentata istanza di rinnovo nei termini previsti dall’apposita norma, può richiedere il ricongiungimento di seguenti familiari: coniuge, figli minori anche adottati, affidati o sottoposti a tutela, i minori del coniuge o nati fuori dal matrimonio a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il proprio consenso al ricongiungimento.
La ricongiunzione può essere richiesta anche per i figli maggiorenni a carico qualora non possano in modo permanente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute o di invalidità.
È consentita inoltre la ricongiunzione dei genitori a carico i quali non dispongono di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine.
Non si prende invece in considerazione l’ipotesi di prossimi congiunti che siano parimenti invalidi e che siano a carico del richiedente, ad es. i fratelli maggiorenni, invalidi al 100%, che non abbiano i genitori nel proprio Paese di origine. Nella pratica qualche caso simile è stato anche vagliato con esito positivo, e quindi è stata rilasciata l’autorizzazione alla ricongiunzione familiare, pur non rientrando nelle strette maglie dei ricongiungibili ex lege.
Devono poi essere riportati gli estremi dei documenti d’identità del richiedente e dei familiari di cui si chiede il ricongiungimento.
Gli adempimenti successivi
Successivamente è disposta la convocazione presso lo Sportello Unico, all’atto della quale deve essere prodotta l’ulteriore documentazione, e cioè: l’originale della marca da bollo di € 14,62 già stata versata alla presentazione della domanda; un’altra marca da bollo sempre di € 14,62, da incollare sul modulo di richiesta del nulla-osta al ricongiungimento familiare; e due fotocopie del titolo di soggiorno del richiedente.
Per chi è in fase di rilascio o rinnovo
Non è chiarissimo cosa succederà se all’atto della convocazione l’interessato non è in possesso del permesso di soggiorno, ma soltanto della richiesta di rinnovo del precedente permesso.
A tal proposito, dalla modulistica si ricava che, ai fini della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, dovrebbe valere anche la semplice richiesta di rinnovo del precedente permesso di soggiorno; e ciò supererebbe un atteggiamento restrittivo molto diffuso.
Sempre nella modulistica, si scopre che anche chi è in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno potrebbe presentare la domanda di ricongiungimento familiare, risolvendo positivamente un problema interpretativo precedentemente affrontato in senso restrittivo in molte realtà territoriali.
E’ noto che chi ha fatto ingresso in Italia, ad es. con il decreto flussi 2006, in molti casi sta ancora attendendo il primo permesso di soggiorno, nonostante abbia cominciato a lavorare da subito e prosegua a lavorare regolarmente. Ci si poneva perciò il problema di consentire a chi non era in possesso del primo permesso, non per sua colpa ma per mancanza di riposte adeguate in tempi umanamente accettabili, di accedere al diritto di presentare la domanda.
A tale interrogativo sembrerebbe rispondere positivamente la modulistica recante un apposito spazio per indicare gli estremi della ricevuta che attesti la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, oppure gli estremi della ricevuta con cui si è richiesto il rilascio del primo permesso di soggiorno.
C’è da chiedersi se questo è sufficiente semplicemente per la presentazione della domanda, ma se poi, per rilasciare il nulla osta al ricongiungimento familiare, lo Sportello Unico attenderà l’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno, oppure se si darà invece ulteriore corso alla procedura senza attendere la definizione del procedimento di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno.
La documentazione relativa all’alloggio
Per quanto riguarda il requisito dell’alloggio si prevede che, all’atto della convocazione, debba essere presentato il certificato attestante che l’alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica: il certificato di Idoneità dell’Alloggio o Idoneità igienico sanitaria rilasciati o dall’ufficio tecnico del municipio competente per residenza o dall’ASL del comprensorio di appartenenza.
E’ previsto, come abbiamo visto, che, se il richiedente è ospite e quindi non ha la diretta titolarità dell’alloggio presso il quale vuole farsi raggiungere dai familiari, debba allegare la dichiarazione redatta dai titolari dell’appartamento su un apposito modello S2 attestante il consenso a ospitare anche i familiari ricongiunti. Non è precisato se questa garanzia di ospitalità per i familiari ricongiunti debba avere una durata minima e se, per esempio, chi consente l’ospitalità presso l’alloggio dove già ospita lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare debba garantire almeno sei o dodici mesi di ospitalità ai fini del perfezionamento della pratica.
Tuttavia, le stesse istruzione per la compilazione in relazione all’alloggio prevedono che, nel caso di locazione, comodato, o proprietà, si debba trattare di una durata non inferiore ai sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Se l’ospitalità è prestata da chi è titolare del contratto di locazione o di comodato o è proprietario dell’immobile, dovrebbe quindi avere una durata garantita non inferiore ai sei mesi, il che dovrebbe far pensare che, una stessa durata, debba essere garantita in tutti i casi, sia nel caso di ospitalità presso l’alloggio dove già è ospitato lo straniero che fa la richiesta di ricongiungimento, sia nel caso di ospitalità presso un alloggio diverso rispetto a quello in cui dimora lo straniero.
In caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale, si precisa, può essere sostituito da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell’appartamento o da copia del contratto di locazione, comodato o proprietà, di durata non inferiore ai sei mesi.
Questo termine dei sei mesi, come abbiamo detto, dovrebbe teoricamente valere per analogia anche rispetto all’ospite che produce la dichiarazione del titolare dell’appartamento e che conferma l’ospitalità anche per chi sarà il beneficiario del ricongiungimento.
La documentazione relativa al reddito
Per quanto riguarda il reddito si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi, o alla fotocopia del contratto di lavoro, o all’ultima busta paga, seguiti da un modulo, modello S3, che deve essere compilato dal datore di lavoro da cui risulti che il rapporto di lavoro è ancora in corso.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia iniziato da meno di un anno, per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi, servirà un’autocertificazione del datore di lavoro che dovrà contenere anche l’ indicazione del reddito assicurato al lavoratore dall’occupazione in corso.
Per i lavoratori domestici si precisa che dovrà essere presentato il bollettino di versamento dei contributi dell’INPS relativi all’ultimo trimestre precedente la data di presentazione della domanda.
Anche in questo caso quindi si può dedurre, da questa indicazione, la conferma che non sia necessario dimostrare una anzianità lavorativa di lungo periodo ma che anzi, anche l’avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro da almeno tre mesi, possa consentire di ritenere proponibile la domanda di ricongiungimento familiare.
Tornando alla problematica di chi ancora è in attesa del primo permesso di soggiorno per lavoro possiamo dire che, nel caso di lavoratori autonomi, le condizioni sono ovviamente analoghe, ma riferite al settore di lavoro autonomo, per cui dovranno essere esibiti il certificato di iscrizione alla camera di commercio, la fotocopia dell’attribuzione della partita IVA e della licenza per l’attività da parte del comune dove sia prevista per il settore di attività. Nel caso in cui l’attività sia avviata da meno di un anno e non ci sia dichiarazione dei redditi per lavoro autonomo, servirà una relazione contabile, redatta dal commercialista, relativa all’intero periodo lavorativo, dalla quale si possa desumere il volume di affari, il reddito presunto e quant’altro.
Stesse considerazioni valgono per quanto riguarda le società, anche quando siano avviate da meno di un anno.
Per i lavoratori a progetto è richiesta invece, stranamente, una attualità del contratto di lavoro a progetto: deve quindi trattarsi di un contratto che non si sia già esaurito, indipendentemente dal fatto che abbia prodotto redditi, anche cospicui, ne il passato.
Per il socio lavoratore si richiede la dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulti l’attualità del rapporto di lavoro, più la fotocopia del libro soci ed il modello unico dei redditi.
Consigliamo comunque, per chi ha iniziato a lavorare da meno di un anno, di portare, in occasione della convocazione, le buste paga.
Ai professionisti, stranamente, si richiedono solo iscrizione all’albo ed il modello unico con ricevuta di presentazione ma, verosimilmente, anche in questo caso, se l’attività è svolta da meno di un anno, dovrebbe essere necessaria la dichiarazione del commercialista.
Nel caso in cui il familiare che richiede il ricongiungimento familiare non abbia un reddito proprio o abbia un reddito proprio troppo scarso per raggiungere i limiti minimi, quindi, nel caso in cui si voglia far valere il reddito congiunto con il convivente, il richiedente dovrà presentare anche la documentazione identica ma relativa al reddito del familiare o dei familiari che si faranno garanti, insieme al richiedente, del reddito del sostentamento. Ai fini della determinazione dei redditi bisogna tener conto anche di eventuali familiari a carico precedentemente ricongiunti.
Nel caso in cui sia richiesto il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ai 14 anni è imposto un reddito minimo non inferiore a due volte l’importo annuo dell’assegno sociale.
L’importo annuo dell’assegno sociale è pari a euro 5.142, 67 euro, per due o tre familiari il livello minimo del reddito deve essere quindi il doppio, 10.285,34 euro, per quattro o più familiari deve essere triplo, quindi pari a 15.428, 01 euro.
La documentazione relativa ai vincoli familiari
La documentazione relativa ai vincoli familiari e parentali che intercorrono tra chi ha richiesto la ricongiunzione familiare e chi ne beneficia, dovrà essere acquisita, una volta ottenuto il nulla osta da parte dello Sportello Unico, presso la rappresentanza consolare italiana, dove si effettuerà anche la richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di ricongiungimento familiare.
La certificazione attestante il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogni altro certificato necessario, debitamente tradotto e legalizzato, dovrà essere presentata, da parte del familiare per il quale è richiesto il nulla osta, direttamente all’autorità consolare italiana competente per il paese di provenienza.
Nel caso in cui siano necessarie delle verifiche perché la documentazione relativa ai rapporti familiari e parentali non è ritenuta affidabile, queste, purtroppo non è una novità, sono a spese degli interessati: lo è per esempio la prova del DNA nel caso in cui si dubiti sul rapporto di filiazione, o l’esame di densitometria ossea, che permette di capire, o meglio dovrebbe permettere di capire, con un ampio margine di tolleranza, la maggiore o minore età degli interessati.
La circolare si conclude indicando che eventuali false dichiarazioni o la presentazione di falsa documentazione, o documentazione contraffatta, comporterà la denuncia del richiedente all’autorità giudiziari italiana e del suo paese d’origine.
Un’ultima precisazione
Si prevede che la documentazione relativa all’alloggio debba essere presentata al momento della convocazione.
C’è al momento una leggera incoerenza nella modulistica perché è prevista una voce in cui l’interessato dichiari di avere ottenuto certificato di idoneità all’alloggio conforme ai parametri previsti dalla legge regionale sull’edilizia per gli alloggi residenziali pubblici.
Nella domanda l’interessato dichiara di aver già ottenuto il certificato, in sede di convocazione l’interessato dovrà produrre questa documentazione. Potrebbe accadere che l’interessato faccia partire la domanda senza certificato, la qual cosa sarebbe ragionevole visto che anche per la richiesta del certificato si devono attendere lunghi tempi.
Sottolineiamo questo aspetto non soltanto perché il dover far partire la domanda dopo aver atteso il certificato per l’idoneità d’alloggio non sembra rispondere a criteri di velocità e praticità. Se la volontà è quella di accelerare l’iter, sarebbe più opportuno consentire l’inoltro della domanda durante l’attesa del certificato che verrà presentato solo alla data di convocazione. Inoltre, è sempre garantita, o dovrebbe esserlo, la possibilità di produrre documentazione integrativa e quindi, non sarebbe possibile bloccare la procedura per il solo fatto di non aver ottenuto il certificato prima dell’inoltro della domanda di ricongiungimento.
Piuttosto, l’aspetto da sottolineare è che, qualora l’interessato non abbia già richiesto il certificato, dovendolo presentare solo al momento della convocazione, potrebbe essere accusato di aver dichiarato una circostanza falsa.
Anche in questo caso va sottolineato che, secondo la modulistica diffusa, per poter presentare la domanda e soprattutto non rischiare di rendere false testimonianze all’amministrazione, si dovrebbe attendere di avere già ottenuto il certificato.
Il modulo presenta infatti una formulazione ambigua: da un alto si chiede all’interessato di dichiarare che ha ottenuto il certificato, dall’altra si chiede di indicare la data che, verosimilmente, dovrebbe essere la data di rilascio e non la data di richiesta del certificato stesso.
Questo, naturalmente, comporterebbe lo slittamento dei tempi di presentazione della domanda: prima si deve chiedere il certificato e solo poi, una volta sicuri di averlo ottenuto, è possibile indicare la data nella modulistica, completare il modulo e inviarlo al portale del Ministero dell’Interno.
Queste sono le prime considerazione che possiamo fare rispetto alla nuova procedura, ma ovviamente la casistica non mancherà di presentare nuove problematiche che invitiamo gli utenti a segnale all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.