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Mozione on. Martone sui CPT

MARTONE, DE ZULUETA, IOVENE, ACCIARINI, AYALA, Baio Dossi, BARATELLA, BASILE, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BEDIN, BOCO, BONAVITA, BONFIETTI, BRUNALE, BRUTTI Paolo, CADDEO, CARELLA, CASTELLANI, CAVALLARO, CHIUSOLI, CORTIANA, COVIELLO, DALLA CHIESA, DANIELI Franco, DE PETRIS, DETTORI, DI GIROLAMO, DI SIENA, DONATI, FALOMI, FLAMMIA, FORMISANO, GARRAFFA, GASBARRI, GRUOSSO, LIGUORI, LONGHI, MACONI, MALABARBA, MANZELLA, MANZIONE, MARINO, MARITATI, MASCIONI, MONTINO, OCCHETTO, PAGLIARULO, PETERLINI, PETRINI, PIATTI, PIZZINATO, RIPAMONTI, SALVI, SODANO Tommaso, SOLIANI, STANISCI, TURRONI, VALLONE, VILLONE, VISERTA COSTANTINI, VITALI, VIVIANI, ZANCAN -

Il Senato,

premesso:

che l’art. 12 della legge n. 40/98, recepito successivamente nell’art. 14 del decreto legislativo n. 286/98 (Testo unico in materia di immigrazione), ha previsto l’istituzione dei Centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA);

che il funzionamento dei CPTA è disciplinato dagli articoli 21 e 22 del regolamento di attuazione del Testo unico (decreto del Presidente della Repubblica 394/99). In essi viene assicurata, oltre all’assistenza ed al rispetto della dignità, anche la comunicazione con l’esterno;

che la legge n. 189/2002 (cosiddetta "legge Bossi - Fini") ha modificato in parte questa disciplina. Anzitutto la durata del trattenimento è aumentata da 20 a 30 giorni prorogabile di altri 30. Inoltre, trascorsi i tempi del trattenimento senza aver eseguito l’espulsione o il respingimento, il Questore ordina al cittadino straniero, con provvedimento scritto, di lasciare entro 5 giorni il territorio dello Stato. Qualora, senza giustificato motivo, egli si trattenga nel territorio dello Stato violando l’ordine impartito dal Questore, la sanzione prevista è l’arresto da sei mesi ad un anno, e si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica;

rilevato:

che in base alle comunicazioni del Ministero dell'interno il numero di stranieri trattenuti all'interno dei CPTA nel periodo tra il luglio 2002 - 2003 è stato di 16.924 persone (13.232 uomini e 3.692 donne) e che, nello stesso periodo, il numero complessivo delle espulsioni comminate esclusivamente dai CPTA ha riguardato 7.344 persone, mentre il numero delle persone non riconosciute entro il termine massimo dei 60 giorni è di 5.149;

che tali dati denotano chiaramente il fallimento sistematico dell'approccio punitivo e detentivo espresso dall'istituto dei CPTA, nato originariamente come istituto complementare all'espulsione immediata e al respingimento alla frontiera, per contenere i flussi di immigrazione clandestina;

che sempre tali dati appaiono non giustificare lo sforzo economico prodotto dallo Stato in materia, che con la legge finanziaria 2004 destina circa 105 milioni di euro per la gestione dei CPTA e circa 25 milioni di euro per la costruzione di nuovi CPTA, a fronte dei solo quasi 11 milioni di euro per le azioni positive, quali l'assistenza agli stranieri (6 milioni) e il programma nazionale asilo (5 milioni). A tutto ciò si aggiungono tutta una serie di costi accessori e di difficile valutazione, compreso l'impegno dei numerosi agenti di polizia nel controllo di tali strutture, con funzioni simili a quelle della polizia penitenziaria - compito, peraltro, cui non sono espressamente formati - e così sottratti al loro principale lavoro di assicurazione della sicurezza e del controllo del territorio;

che su tale istituto, inoltre, pesano forti dubbi circa il rispetto dei diritti umani ed il loro margine effettivo di costituzionalità, in particolare relativamente agli artt. 3 (sulla pari dignità sociale di tutti i cittadini), 10 (sul diritto d'asilo), 13 (sull'inviolabilità della libertà personale), 24 (sulla difesa e tutela dei propri diritti, ricorso in giudizio), 29 (sull'integrità dei nuclei familiari) e 32 (sul diritto alla salute), nonché, nei confronti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, relativamente agli artt. 18 (diritto d'asilo) e 19 (divieto delle espulsioni collettive e del refoulement verso paesi in cui esista un rischio serio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti);

che tale situazione di ambiguità e vacanza giuridica riguarda più in generale tutta la materia della gestione dei CPTA in Italia (quasi fossero un non luogo, dove sembra arretrare lo stato di diritto). In particolare, la misura della limitazione della libertà della persona, da ritenersi in ogni caso eccezionale, è invece oggi divenuta prassi consolidata, peraltro non sottoposta ad alcun controllo sotto il profilo amministrativo e sotto quello penale-giurisdizionale;

che tutto ciò viene, peraltro, confermato dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 gennaio 2004, i cui rilievi sul regolamento attuativo, relativamente all'accoglienza dei rifugiati, esprimono preoccupazione per la mancanza di garanzie elementari, individuando, in 11 punti, restrizioni ancora più estese rispetto allo stesso art. 32 della legge Bossi-Fini;

che l'accesso alla procedura di asilo costituisce un grave punto di criticità riscontrato in tutti i CPTA del nostro paese, nonostante che l'esercizio di questo diritto sia sancito nelle numerose convenzioni internazionali firmate e ratificate dall'Italia, tra cui la Convenzione di Ginevra. Infatti, in assenza di una normativa articolata su questa materia, la legge 189/2002, introducendo il trattenimento presso i CPTA anche per i richiedenti asilo, ha, di fatto, limitato e reso inaccessibile tale diritto, al punto che il diniego di riconoscimento riguarda il 95 per cento circa delle domande presentate;

che si sta procedendo alla realizzazione de facto di centri di identificazione, assimilandoli geograficamente e logisticamente ai CPTA, senza che i decreti attuativi siano stati ancora emessi e, soprattutto, in assenza di qualsiasi forma di valutazione di efficacia, di costi-benefici e impatto sociale;

considerato:

che il recente rapporto di Medici Senza Frontiere sui CPTA ha evidenziato notevoli differenze sia per ciò che riguarda l’assistenza medica erogata che per le strutture sanitarie messe a disposizione. Alcuni elementi, in particolare, sono risultati gravemente deficitari: assistenza psicologica, salute mentale e utilizzo massiccio di psicofarmaci, sistema di registrazione dei dati, documentazione terapeutica, visite auxologiche - ovvero visite per stabilire l’età degli ospiti dei centri -, rapporto dell’ente gestore con i servizi delle ASL, isolamento di eventuali patologie infettive;

che molti medici all’interno dei centri ammettono un uso massiccio di psicofarmaci (in particolare di benzodiazepine), i quali vengono somministrati senza alcun consulto con i Centri di Salute Mentale delle ASL di riferimento. Solo in alcuni casi è lo psichiatra a prescrivere lo psicofarmaco. Lo psicologo, quando presente nei Centri, svolge in moltissimi casi un servizio accessorio poco efficace;

che, in particolare, la magistratura bolognese ha aperto un'inchiesta per sospetta somministrazione di psicofarmaci attraverso cibi e bevande ai trattenuti del CPTA di Bologna, a loro insaputa, a rischio della loro salute, al di fuori di qualsiasi deontologia medica e in violazione dei più elementari diritti della persona. Se tale prassi, pure denunciata su organi di stampa e oggetto di atti di sindacato ispettivo, dovesse essere confermata, imporrebbe l'immediata chiusura del CPTA di Bologna e la perseguibilità delle responsabilità accertate, nonché, e in ogni caso, l'immediato avvio di un'indagine amministrativa presso tutti gli altri centri, al fine di accertare che non si tratti di prassi comune e diffusa;

che su tale questione, in particolare, la risposta scritta del sottosegretario Mantovano all'interrogazione 4-05992 a firma del sen. Martone rende palesemente nota ad avviso dei firmatari la scarsa attenzione e poca conoscenza della realtà vissuta dagli stranieri trattenuti nei CPTA. Delle due l'una, o sono vere le molteplici denunce e rilevazioni espresse in atti di sindacato ispettivo, articoli di stampa e rapporti di associazioni e di organizzazioni non governative, nonché nel rapporto del "Comitato per la Prevenzione della Tortura" del Consiglio d'Europa - che pure portò alla chiusura del CPTA di Trapani - oppure ha ragione il Sottosegretario nel sostenere che vige "la massima trasparenza nella gestione quotidiana delle strutture e nelle procedure di affidamento della gestione";

che sempre il sottosegretario Mantovano, nella stessa risposta, afferma: "Se, invece, il problema riguarda le condizioni di trattamento all'interno dei C.P.T., chiunque visitando i centri di permanenza italiani e centri analoghi presenti in altri Stati dell'UE, potrà constatare che quelli italiani garantiscono standard di vita oggettivamente rispettosi della dignità delle persone ospitate.". Poiché, viceversa, sempre più restrizioni vengono poste all'accesso ai CPTA da parte delle Prefetture (è notizia recente il rifiuto d'ingresso al CPTA di Modena ad un Consigliere della Regione Emilia Romagna), ci si chiede a cosa si riferisca il sottosegretario Mantovano, in particolare, con quel suo "chiunque visitando";

che si riscontra costantemente un altro problema nei CPTA, ovvero l'esistenza di numerosi casi di autolesionismo, paragonabili per numero a quelli che si riscontrano all’interno delle carceri italiane. Tale dato non decresce neanche nei Centri di nuova costruzione, in cui le condizioni di vita igienico-sanitarie appaiono essere meno disagiate. Gli autolesi sono abbandonati a se stessi e non vengono seguiti psicologicamente. Le ferite auto-inflitte vengono medicate e suturate, ma non si riscontrano né interventi dei dipartimenti di salute mentale o, nel caso di tossicodipendenti, dei Sert;

considerato:

che ogni CPTA è gestito da un "ente gestore" sulla base di una convenzione stretta tra lo stesso ente gestore (associazioni, cooperative) e la Prefettura territorialmente responsabile. Sulla base di questa convenzione vengono erogati all’ente i fondi necessari alla gestione della struttura. Non esistono tabelle tariffarie uniche, e di conseguenza ogni convenzione riporta un'erogazione di fondi differente rispetto alle altre. Per questo motivo ogni centro riceve un per-diem per ogni trattenuto differente dagli altri centri;

che i singoli CPTA non sono dotati di procedure di valutazione per quanto concerne il rapporto fra fondi erogati ed effettivi rimpatri. Una vera valutazione di efficacia (rapporto fra fondi erogati e rimpatri effettivi) del sistema non è mai stata prodotta o comunque non è mai stata resa pubblica;

che la trasparenza delle attività all'interno dei CPTA - ivi comprendendo la pubblicità delle convenzioni stipulate tra prefetture ed enti gestori e l'accessibilità ai centri di soggetti terzi, operatori, medici e legali delle organizzazioni della società civile che si occupano di immigrazione, asilo e diritti umani, ancorché di giornalisti e operatori dell’informazione, nonché di rappresentanti delle istituzioni e degli enti locali, con la sola eccezione dei parlamentari nazionali - non è regolata da alcuna norma o disposizione conosciuta, e affidata all'esclusiva discrezionalità del Ministero dell'interno e dei singoli prefetti;

che, peraltro, l'accesso ai CPTA è attualmente inibito anche ai difensori civici e a quelle specifiche autorità in materia di promozione e protezione dei diritti umani che gli Enti Locali vanno costituendo sul proprio territorio, pregiudicandone così funzionalità e competenze di democrazia e trasparenza sociale,

impegna il Governo:

a riferire urgentemente in Parlamento sull'effettiva situazione all'interno dei CPTA, per conoscere il flusso disaggregato delle presenze dei trattenuti, i dati relativi ai rimpatri eseguiti, ai rilasci con decreto di intimazione ad allontanarsi dal territorio nazionale, agli allontanamenti spontanei, ai rigetti delle istanze di trattenimento, agli atti di autolesionismo e alle loro conseguenze;

a riferire sulle modalità con cui si sta procedendo, da tempo e senza che sia stato emanato alcun regolamento attuativo in merito, alla realizzazione di Centri di identificazione per richiedenti asilo e a chiarire pubblicamente le condizioni degli asilanti nei centri, poiché risulterebbero queste cambiare da centro a centro;

a dare immediate e chiare disposizioni ai Prefetti perché sia assicurata effettiva trasparenza democratica, consentendo ed estendendo l'accesso ai CPTA ai difensori civici, alle autorità garanti istituite dagli Enti Locali e ai rappresentanti politici localmente eletti, nonché agli operatori delle organizzazioni non governative solidaristiche ed umanitarie impegnate nell'assistenza agli immigrati e nella promozione e protezione dei diritti umani e agli operatori dell'informazione nel libero esercizio della loro funzione di dovere di cronaca;

a presentare urgentemente in Parlamento un bilancio economico dei reali costi di gestione di tutto il sistema dei CPTA che espliciti, in particolare, il numero delle risorse umane (agenti di polizia allo scopo destinati: ore effettive lavorate, straordinari e periodi compensativi dovuti all'accompagnamento dei trattenuti in altri centri e/o oltre frontiera), dei mezzi e della logistica impiegata, nonché a riferire dettagliatamente sui costi di gestione diretta dei CPTA - fondi destinati agli enti gestori - e sulle motivazioni di ricorso alla deroga d'emergenza nell'assegnazione degli appalti e nelle convenzioni a trattativa privata a scapito, invece, della gara pubblica, che garantisce maggiore trasparenza e pluralità di concorrenza ai candidati enti gestori;

ad attuare immediatamente una moratoria sulla realizzazione di nuovi CPTA e ad avviare una profonda riflessione sull'efficacia e quindi sull'esistenza stessa dell'istituto del trattenimento presso i CPTA, anche considerando che l'estensione dei casi di accompagnamento coattivo in frontiera ed il conseguente possibile trattenimento nei CPTA pone seri interrogativi riguardo alla costituzionalità della procedura, testimoniati peraltro da un numero elevatissimo di ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale da parte del giudice a quo. In particolare, si ricorda che con la sentenza n. 105 del 2001 la Corte ha incisivamente chiarito che non solo il trattenimento ma anche l’accompagnamento coattivo incidono direttamente sulla libertà personale (art. 13 della Costituzione) e che lo straniero deve godere del medesimo diritto alla libertà personale in condizioni di uguaglianza con il cittadino italiano.

(1-00280 p. a.)