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Decreto 20.02.2008 Permesso al padre senza patria potestà per vedere la figlia

MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI ALESSANDRIA

(Decreto 20 febbraio 2008; est. Vignera).

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - BENEFICI PENITENZIARI -PERMESSI ORDINARI -
PRESUPPOSTI - EVENTO GRAVE -FATTISPECIE (L. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art. 30; l. 27 maggio 1991 n. 176, ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, art. 1; convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, art. 9).

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI ALESSANDRIA
per le Circoscrizioni dei Tribunali di Alessandria - Acqui T. -Tortona

N. 51/2008 R.P.
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letta l’istanza del detenuto M.M., nato a omissis il omissis, detenuto in espiazione di pena nella Casa di Reclusione N.C. San Michele di Alessandria, intesa ad ottenere un breve permesso ex art. 30 O.P. per potersi incontrare con la propria figlia M. M.;
Vista l’autorizzazione data dal Tribunale per i Minorenni di Genova il 13 febbraio 2008;

OSSERVA

M.M. sta scontando una pena di anni 16 di reclusione per il reato di omicidio volontario.
Il predetto è padre di una bambina (omissis) nata il omissis 2001. All’epoca dell’arresto del M. (avvenuto il 23 giugno 2003), quindi, la figlia aveva appena due anni. In conseguenza della condanna in esecuzione, M.M. deve considerarsi sospeso dall’esercizio dellapotestà genitoriale ex art. 32, comma 2, c.p.Pertanto, ogni decisione riguardante la minore (ivi compresa la valutazione sulla conformità con l’interesse della stessa di una perpetuatio dei suoi rapporti personali con il genitore detenuto) spetta attualmente a soggetti diversi dal padre, che nella fattispecie sembrano individuarsi nei Servizi Sociali
del Comune di omissis in virtù del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Genova in data 24marzo 2003 (così si evince dalla relazione di sintesi dell’11 luglio 2007).Con successivo provvedimento del 23 luglio 2003, nondimeno, il Giudice minorile “disponeva esplicito divieto di accesso della minore presso strutture carcerarie” (v. la stessa relazione di sintesi). In conseguenza di tutto ciò il M. non intrattiene più rapporti personali con la figlia dal momento del suo
arresto: ergo, da circa 5 anni.
Tale situazione appare:
a) illogica, non comprendendosi la ragione del divieto frapposto dal Tribunale per i Minorenni ad incontri tra padre e figlia in ambiente carcerario [infatti:
1) nel caso sub iudice non appariva configurabile alcuna concreta “controindicazione” promanante dalla persona del M., considerato pure che al momento del suo arresto egli viveva insieme con la figlia presso l’abitazione dei propri genitori (v. relazione di sintesi là dove sta scritto: “Il Tribunale per i Minorenni di Genova ha rilevato l’opportunità di un intervento a tutela di M., affidandola in data 24/3/2003 ai Servizi Sociali del Comune di omissis, perché la mantenessero inizialmente collocata presso i nonni paterni, ove già viveva …; nella stessa dimora all’epoca risiedeva anche il soggetto”);
2) la tenerissima età della bambina (la quale all’epoca, avendo appena 2 anni di età, difettava sicuramente di senso critico e/o della capacità di percepire il “disvalore” della struttura ospitante il padre) era assolutamente ostativa all’insorgenza di un qualsivoglia (e del tutto ipotetico) suo trauma o stress di natura psicologica;
3) la (di per sé apprezzabilissima) esigenza di tutelare l’integrità psichica della prole, se ispirasse l’operato della generalità dei Giudici minorili e/o degli organi di tutela dei minori in modo del tutto astratto (prescindendo, cioè, dalle caratteristiche del caso concreto: come sembra essere successo nel caso in esame) si risolverebbe in una recisione dei
rapporti con i figli coinvolgente la pressoché totale popolazione carceraria avente prole minorenne e, quindi, in una vera e propria… pena accessoria non prevista dalla legge];

b) contraria all’art. 9, comma 3, della Convenzione sui diritti del fanciullo (fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dalla Legge 27 maggio 1991 n. 176), che recita: “Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo” (sembra inutile precisare che ai sensi del successivo comma 4 rilevante agli effetti de quibus è pure la separazione costituente “il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento” ecc.);

c) causa indiretta nella fattispecie di un trattamento penitenziario contrario al senso di umanità (vietato dall’art. 27, comma 2, Cost.), avendo il suindicato divieto reso di fatto impossibile al M. (anche in conseguenza della circostanza che il medesimo non può beneficiare di permessi premiali ex art. 30 ter O.P., espiando una pena per un reato ostativo ex art 4 bis O.P.) ogni rapporto personale e/o affettivo con la piccola figlia.

Alla stregua di quanto precede deve considerarsi sussistente nella fattispecie “l’evento familiare di particolare gravità” (concretantesi nella recisione di ogni rapporto personale del detenuto con la figlia, recisione che rischia di diventare irreversibile) giustificante eccezionalmente la concessione di un permesso ex art. 30 O.P.
Tale permesso viene concesso anche nella prospettiva di una futura ripresa dei contatti personali tra il M. e la figlia minore, per la cui “stabilizzazione” appare necessaria la rimozione del superiore divieto frapposto dal Tribunale per i Minorenni agli incontri in ambiente carcerario: l’intrinseca eccezionalità del presente permesso, infatti, dal punto di vista giuridico ne renderebbe assai problematica la reiterazione.
Proprio ai fini di una valutazione sulla necessità e/o sull’opportunità di codesta rimozione (pure all’esito del permesso oggi concesso), si dispone la trasmissione del presente provvedimento al Tribunale per i Minorenni di Genova (Giudice Delegato Dott. omissis). Si ritiene, infine, opportuno disporre idonee cautele.
P.Q.M.
Visto l’art. 30 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni,

CONCEDE

al detenuto M.M., nato a omissis il omissis, un permesso di ore 3 (tre), decorrenti dalla notifica, oltre il tempo necessario per il viaggio, con accompagnamento, da svolgersi in ambiente protetto presso la Cooperativa Progetto A di Alessandria, Via Lumelli n. 39, con le modalità di dettaglio che saranno definite dai servizi sociali di Sanremo di concerto con gli altri operatori coinvolti.

La Direzione della Casa di Reclusione di Alessandria comunicherà tempestivamente a questo Ufficio le notizie relative alla mancata esecuzione della presente ordinanza. Il permesso non è prorogabile.

Dispone che in presenza della figlia al detenuto siano tolte le manette.

Alessandria, 20 febbraio 2008

Il Magistrato di Sorveglianza (Dott. Giuseppe Vignera)