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Perché lo schiaffo all'Italia, di Mauro Palma, Il manifesto, 31/12/10

Oggi, nell'ultimo giorno della sua presidenza Lula sta decidendo di negare l'estradizione di Battisti. Una decisione politica, presa dopo aver ricevuto il parere dell'avvocatura di stato e motivata non sulle vicende di ieri - le modalità emergenziali dei processi - bensì sulla situazione attuale: il rischio di atti discriminatori o persecutori verso Battisti, una volta in Italia. Di certo nell'opinione dell'avvocatura hanno avuto peso due elementi rispetto ai quali la sensibilità del Brasile si è andata molto raffinando negli anni recenti.

In primo luogo il rifiuto della pena perpetua, essendo l'ergastolo non previsto nell'ordinamento di quel Paese, e dall'altro il non aver aderito l'Italia al sistema di controllo internazionale dei luoghi di privazione della libertà, introdotto dalle Nazioni Unite nel dicembre 2002. A quella, data, infatti, l'Assemblea ha adottato un protocollo opzionale alla convenzione contro la tortura che prevede appunto un meccanismo ispettivo sovranazionale: il Brasile lo ha ratificato, al contrario dell'Italia che lo ha firmato, ma non ha mai provveduto alla ratifica.
Al di là degli elementi tecnici che circondano la decisione, resta la valutazione che un grande Paese democratico con cui l'Italia ha importanti rapporti commerciali e culturali, dà dello stato presente delle nostre istituzioni e della loro capacità di garantire i diritti fondamentali di ogni individuo, anche di chi deve scontare una pena perché condannato per gravi crimini. Questo elemento di riflessione sarebbe dovuto emergere dalle dichiarazioni del mondo politico e istituzionale, che si sono invece limitate a espressioni indignate, più o meno urlate, o a richieste di ripensamenti in nome del senso di giustizia, altrimenti offeso.
Al contrario, la non concessione dell'estradizione dovrebbe far emergere qualche riflessione meno impulsiva. La prima riguarda il passato: la non difendibilità sul piano internazionale delle norme varate nella fase della cosiddetta «emergenza» degli anni Settanta-Ottanta e ancor più la cultura e le prassi processuali di cui esse sono state al tempo stesso causa e conseguenza. Non può sfuggire il fatto che la vicina Francia ha sempre considerato, pur sotto presidenze di segno diverso, quantomeno dubbiose sia le procedure, sia le attribuzioni di responsabilità penale e si è posta come luogo di asilo per coloro che si erano sottratti all'esecuzione di una condanna per azioni di quel periodo. Ma, soprattutto che anche altri stati hanno avuto lo stesso comportamento e che, tranne eccezioni rarissime, forse soltanto una, l'Italia non ha mai ottenuto l'estradizione di condannati per quegli eventi: né dal Canada, né dalla Gran Bretagna o dal Brasile o dal Nicaragua. Il paradosso è che l'elemento aggravante e disinvolto sulle garanzie, che quelle norme intendevano introdurre, sulla spinta di una pretesa ricerca di maggiore incisività, ha finito col retroagire verso un senso di negata giustizia, oggi vissuto dalle vittime di quei reati. Un sentimento, questo, che la continua proposizione di un'idea di pena di tipo retributivo, che risarcisca quella perdita che non è mai risarcibile, alimenta opportunisticamente a fini di consenso. Altra sarebbe la necessità: quella di elaborare i lutti di allora, anche attraverso la comprensione dei processi sociali e politici in cui quei fatti erano inseriti, per renderli utili alla comprensione del presente e chiudere così anche emotivamente una vicenda che la storia ha già chiuso da tempo.
La seconda riflessione riguarda il presente e muove dall'immagine internazionale delle nostre istituzioni e, nel complesso, della tenuta del nostro sistema ordinamentale, a partire dal sistema di giustizia. Proprio quest'ultimo è dipinto in ogni occasione, da parte di chi ha massima responsabilità di governo, come sistema inaffidabile, politicamente influenzato, non in grado di esercitare in modo indipendente la propria funzione. Perché stupirsi allora se l'informazione su queste «autorevoli» dichiarazioni, che circola diffusamente oltre le Alpi, determina poi una complessiva non fiducia da parte di altri nell'affidare al nostro stato l'esecuzione di una sentenza?