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La questione di legittimità costituzionale della Fini-Giovanardi in parole semplici

Avv. Gennaro Santoro (Associazione Antigone)

 

Come è noto il prossimo 11 febbraio la Corte Costituzionale affronterà la questione della legittimità costituzionale della legge Fini-Giovanardi, e, nello specifico, deciderà se abolire o meno la norma che ha innalzato le pene previste per la detenzione e lo spaccio delle droghe leggere, parificando le stesse a quelle altissime previste per la detenzione e spaccio delle droghe pesanti.

La Corte Costituzionale è stata investita della questione a seguito di un provvedimento (ordinanza) della Corte di Appello di Roma e, successivamente, della Cassazione.

Quando un Giudice, nel corso di un processo, ritiene che una legge è in contrasto con una norma contenuta nella Costituzione può infatti sospendere il giudizio in corso e chiedere alla Corte Costituzionale di esprimersi sul punto.

 

La Corte di Appello sostanzialmente pone dubbi di legittimità costituzionale della legge Fini Giovanardi sotto tre distinti aspetti:

1) procedurali (introduzione della norma relativa all’inasprimento delle pene per la detenzione e lo spaccio di droghe pesanti quando il c.d. decreto olimpiadi invernali è stato presentato in Parlamento per la relativa conversione in legge, in violazione dell’art. 77 della Costituzione);

2) di merito (la parificazione delle pene previste per lo spaccio di droghe leggere e pesanti è irragionevole e contraria al principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione);

3) di violazione della normativa europea (dove per le sanzioni penali relative alle droghe pesanti e leggere viene delineato un regime sanzionatorio diverso, in quanto il loro grado di dannosità è differente).

1. QUESTIONE PROCEDURALE

Il primo aspetto è il più complesso da spiegare a chi non sia pratico di diritto. In sostanza, la nostra Costituzione prevede che le leggi debbano essere votate in Parlamento. In casi eccezionali il Parlamento può delegare il Governo nell’emanazione di leggi (Decreto legislativo), ovvero, il Governo, in casi di necessità ed urgenza, emana una norma avente forza di legge (Decreto legge, quello che ci interessa in questa sede) che deve essere ratificata, ovvero, convertita in legge entro sessanta giorni dal Parlamento. In questa ultima ipotesi di sovente accade che il Parlamento, nella legge di conversione del decreto, aggiunga nuove norme. Ciò è legittimo se l’oggetto delle norme aggiunte dal Parlamento abbiano attinenza con l’oggetto trattato dalle norme introdotte dal decreto governativo, e se vi sia la necessità e l’urgenza di emanare queste nuove norme.

Per quello che ci interessa, l’inasprimento delle pene per la detenzione e spaccio delle droghe leggere è stata introdotta non dal governo, con il decreto denominato “Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime olimpiadi invernali nonché la funzionalità dell’amministrazione dell’Interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi”, bensì dal Parlamento in occasione della conversione in legge del decreto sopra menzionato. Ma il decreto aveva per oggetto l’emergenza di far fronte alle esigenze di ordine pubblico legate alle olimpiadi di Torino, e la necessità di introdurre norme per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi, due materie che esulano dal trattamento sanzionatorio della detenzione e spaccio di marijuana; la materia delle sanzioni relative alla detenzione e allo spaccio delle droghe leggere, osserva la Corte di Appello, non è pertinente all’oggetto del decreto; inoltre non si ravvisa, sempre a parere della Corte, l’urgenza dell’intervento.

2. QUESTIONE DI MERITO 

La Corte di Appello esplicitamente critica la legge Fini-Giovanardi ritenendo contrario al principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) prevedere sanzioni uguali per situazioni differenti, ossia pene uguali per la repressione dello spaccio di droghe pesanti e leggere. Scrive la Corte di Appello nelle motivazioni dell’ordinanza di remissione della questione alla Corte Costituzionale: “non v’è dunque chi non veda come sanzionare con la medesima pena due comportamenti notevolmente diversi come l’importare, detenere, spacciare ecc droghe c.d. leggere oppure pesanti costituisca una palese violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della mancata adozione di sanzioni diverse in relazione a condotte diverse. Pur non essendo questa la sede per una disanima su basi scientifiche delle profonde, e comunque note, differenze intercorrenti tra i due tipi di stupefacenti varrà tuttavia la pena di rilevare quanto meno la assenza di effetti di dipendenza nei consumatori di cannabis…va altresì rilevata la modestia degli effetti negativi sull’organismo – non differenti da quelli che provocano alcool e nicotina – delle droghe leggere rispetto quelli devastanti  prodotti dalle droghe pesanti.”

3. QUESTIONE RELATIVA ALLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA

La Corte di Appello critica inoltre la legge Fini-GIovanardi in quanto irrispettosa della normativa europea (nello specifico decisione quadro 2004/757/GAI) che pretende una differenziazione delle sanzioni penali relative allo spaccio di droghe pesanti e leggere, per le ragioni scientifiche già esposte al punto 2). La prevalenza del diritto comunitario sulla legislazione interna è sancito dall’art. 117 della Costituzione.

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Da evidenziare che alcuni giudici italiani, piuttosto che porre la questione di legittimità costituzionale della norma in commento, e sulla base del principio di prevalenza delle norme costituzionali e del diritto europeo sulla legge nazionale, hanno già assolto imputati per la coltivazione domestica della marijuana, osservando altresì che detta coltivazione non può essere considerata un crimine in quanto, di fatto, sottrae mercato alle narcomafie.   

Tuttavia, decisioni del genere possono contarsi sulla punta della mano, mentre i condannati per la coltivazione domestica di marijuana, detenzione e piccolo spaccio (perlopiù di consumatori che spacciano per coprire i costi del consumo di sostanze) di droghe leggere rappresentano almeno il 14% della popolazione attualmente detenuta nelle patrie galere.

Per questi ragioni l’Associazione Antigone ha deciso di aderire alla campagna “Illegale è la legge, il suo costo è reale” e parteciperà attivamente alla manifestazione dell’8 febbraio. Perché ritiene che la cancellazione della legge Fini-Giovanardi ad opera della Corte Costituzionale sia un atto dovuto, per le ragioni di diritto espresse dalla Corte di Appello di Roma e sopra riportate. Un passo concreto per ricondurre la normativa sulla repressione dello spaccio degli stupefacenti ai principi di ragionevolezza, eguaglianza e conformità alla normativa europea.

Ricordando che la cancellazione della Fini-Giovanardi è una misura necessaria ma non sufficiente per realizzare gli obiettivi sopra esposti. Per una legislazione razionale sulla disciplina degli stupefacenti è ormai improcrastinabile un intervento del Parlamento che preveda la non punibilità, anche in sede amministrativa, del consumo di droghe leggere e della  coltivazione domestica della marijuana.