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Resoconto del 27 settembre della I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) relativo all’Introduzione nell’ordinamento di disposizioni penali in materia di tortura

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI  Resoconto della I Commissione permanente(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) Mercoledì 27 settembre 2006. - Presidenza del presidente Riccardo MARONE.

La seduta comincia alle 16.25.

Introduzione nell'ordinamento di disposizioni penali in materia di tortura. Testo unificato C. 915 Pecorella ed abb. (Parere alla Commissione II). (Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).  

Riccardo MARONE, presidente e relatore, illustra il contenuto del provvedimento in esame osservando che la definizione del reato di tortura recata dal nuovo articolo 613-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 del testo unificato in esame, a causa della formulazione della condotta concretante il reato, potrebbe presentare profili di criticità in riferimento al principio della determinatezza della fattispecie penale. Rileva inoltre che l'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984, ratificata dall'Italia con legge 3 novembre 1988, n. 498, definisce la tortura in termini più restrittivi, come atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze «forti», fisiche o mentali, pur facendo salva, all'articolo 2, la possibilità per la legge nazionale dettare disposizioni di più vasta portata. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole con l'osservazione di valutare l'opportunità di definire in termini più specifici la condotta concretante il reato di tortura.

 

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore (vedi allegato).

 

La seduta termina alle 16.30.

 

ALLEGATO

 

Introduzione nell'ordinamento di disposizioni penali in materia di tortura. (Testo unificato C. 915 Pecorella ed abb.).

PARERE APPROVATO

 

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 915 Pecorella ed abb., in materia di introduzione nell'ordinamento di disposizioni penali in materia di tortura, così come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, rilevato, sotto il profilo della verifica del rispetto del riparto delle competenze tra lo Stato e le regioni, che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «ordinamento civile e penale», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che la definizione del reato di tortura recata dal nuovo articolo 613-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 del testo unificato, a causa della formulazione della condotta concretante il reato, potrebbe presentare profili di criticità in riferimento al principio della determinatezza della fattispecie penale, preso atto che l'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984, ratificata dall'Italia con legge 3 novembre 1988, n. 498, definisce la tortura in termini più restrittivi, come atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze «forti», fisiche o mentali, pur facendo salva, all'articolo 2, la possibilità per la legge nazionale dettare disposizioni di più vasta portata, esprime PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire in termini più specifici la condotta concretante il reato di tortura.