Cambia la carta di soggiorno. Si chiamerà “Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”
Commento allo schema di decreto legislativo sullo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
Il testo recepisce, con notevole ritardo (il termine fissato per il recepimento era il 23 gennaio 2006), la direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 (Gazz.Uff.Un.Eur. L 16/44 del 23.01.2004) relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.Lo schema del decreto legislativo, già varato dal governo, attende ora il parere delle Commissioni Parlamentari per poi essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La direttiva citata stabilisce sia “le norme sul conferimento e sulla revoca dello status di soggiornante di lungo periodo concesso da uno Stato membro ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nel suo territorio, nonché sui diritti connessi”, sia “le norme sul soggiorno di cittadini di paesi terzi in Stati membri diversi da quello in cui hanno ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo” (art 1). In particolare la direttiva (art. 4) precisa che “Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda”. Agli stessi viene rilasciato un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo valido per almeno cinque anni automaticamente rinnovabile alla scadenza (art. 8, comma 2). In base al d.l.vo in commento la carta di soggiorno (art. 9, T.U. sull’Immigrazione) cambierà dunque denominazione e verrà chiamata appunto “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, adottando in tal modo una definizione omogenea per tutti i paesi comunitari. Ma non si tratta semplicemente di un cambio di nome. Innanzitutto tale permesso di soggiorno verrà rilasciato dopo cinque anni di soggiorno regolare in Italia. Ricordo che, a suo tempo, avevamo commentato la modifica introdotta dalla legge Bossi-Fini (art. 9 l. 30 luglio 2002 n. 189) all’art. 9 del T.U. sull’Immigrazione (che aveva portato da cinque a sei anni l’anzianità minima di soggiorno richiesta per avere la carta di soggiorno) considerandola già superata dalle norme comunitarie, perché già allora, durante l’iter di perfezionamento della predetta direttiva, era previsto che il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo avrebbe dovuto essere rilasciato dopo cinque anni di soggiorno regolare.I requisiti necessari non cambiano Le condizioni richieste per ottenere questo tipo di pds sono sostanzialmente analoghe a quelle previste per il rilascio della carta di soggiorno. Il cittadino straniero deve infatti essere in possesso di: . un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno cinque anni; . un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale; . un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dalla Azienda unità sanitaria locale (ASL) competente per territorio, nel caso di richiesta relativa ai familiari. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti il lungo periodo, per sé e per i familiari previsti dalla normativa sulla ricongiunzione familiare (art. 29, T.U. sull’Immigrazione), va richiesto presso la questura competente, è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.Quando può avvenire un’espulsione Il permesso di soggiorno CE, analogamente a quanto era già previsto per la carta di soggiorno, risulta particolarmente resistente al rischio di espulsione. Quest’ultima infatti può essere disposta, secondo quanto prevede il decreto legislativo, per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, nei confronti di persone sospettate di agevolare attività terroristiche all’estero o ritenute socialmente pericolose, in base ad una valutazione di competenza della Prefettura. Peraltro, nonostante la ritenuta pericolosità sociale dello straniero, ai fini della validità dell’espulsione si dovrà comunque effettuare un “bilanciamento di interessi”, vale a dire una valutazione – e questa è una novità che dovrebbe superare gli automatismi che nella prassi amministrativa sono applicati abbondantemente – che tenga conto dell’età dell’interessato, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell’espulsione per l’interessato e i suoi familiari, dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali nel territorio nazionale e dell’assenza di vincoli con il suo paese d’origine.Nuovo permesso, stessi diritti? La previsione che riguarda i diritti connessi a questo permesso di soggiorno di lungo periodo è piuttosto ambigua, in particolare per quanto riguarda le possibilità connesse all’attività lavorativa. Nello schema di decreto legislativo si prevede che il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può “svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma, salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Lo straniero non può, comunque, svolgere quelle attività che comportino anche occasionalmente l’esercizio di pubblici poteri”. Non si comprende bene se, in questo modo, lo straniero sia ammesso a svolgere attività lavorativa anche nell’ambito del pubblico impiego - con l’eccezione di quei posti di lavoro per i quali sono esclusi anche i cittadini comunitari - o se invece l’ ambigua previsione relativa al divieto di attività lavorative “che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero”, si riferisca a qualsiasi attività lavorativa nel pubblico impiego. L’ambiguità forse non è casuale perché l’argomento della possibilità di accesso al pubblico impiego da parte degli stranieri ha costituito un elemento di forte resistenza, prima ancora culturale piuttosto che normativo.Libertà di circolazione Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, sarà spendibile in tutti i paesi dell’Unione europea, e permetterà la libera circolazione nell’ambito comunitario. Infatti - secondo quanto previsto nello schema di decreto legislativo - lo straniero titolare di questo tipo di permesso, rilasciato da un altro stato membro dell’Unione Europea in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore ai tre mesi, al fine di: . esercitare un’attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo; . frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa; . soggiornare per altri scopi leciti (semplicemente per stabilirsi nel territorio senza dover svolgere necessariamente un’attività lavorativa) previa dimostrazione di essere in possesso di adeguati mezzi di sussistenza non occasionali. In questo modo si prevede di poter stabilizzarsi nei diversi paesi U.E. passando da una posizione di permesso di soggiorno provvisorio, all’ottenimento successivo di un vero e proprio permesso CE anche nel nuovo paese di destinazione, salvo poi lo scambio di informazioni tra i due paesi che hanno rilasciato questo titolo, per evidenti scopi di aggiornamento dei dati sulle presenze nei rispettivi territori. Il permesso di soggiorno CE dovrebbe consentire un’alta mobilità sul territorio europeo quindi nel mercato del lavoro europeo dei cittadini extracomunitari. Ricordiamo inoltre che connessa a questa nuova possibilità di mobilità all’interno dell’Unione europea, vi è la possibilità –già attuale e operante retroattivamente- di totalizzare i contributi versati nei diversi paesi U.E. per i periodi di lavoro, allo scopo di poter ottenere la liquidazione di un unico trattamento pensionistico.