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Rinnovo del permesso: tanti gli esclusi dalla circolare Amato, meltingpot.org, 09/11/06

Rinnovo del permesso: tanti gli esclusi dalla circolare Amato

La circolare del Ministero dell’Interno del 5 agosto scorso ribadisce la validità del cedolino ai fini dei diritti di soggiorno. Ma a tutti viene rilasciato il cedolino? In molte questure, tra cui Bologna, i migranti possono restare oltre 3 mesi con il permesso scaduto e senza cedolino.

Secondo la Direttiva sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno del 5 agosto 2006, il cedolino o ricevuta rilasciato dalla Questura durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno assicura la piena regolarità del soggiorno e la continuità di accesso ai diritti.
In altre parole, ogni migrante in possesso del tagliandino di ricevuta potrà rinnovare senza problemi l’iscrizione al SSN, rinnovare la Carta di identità scaduta, fare un cambio di residenza o godere delle prestazioni previdenziali. La circolare garantisce anche che nessun migrante in possesso di cedolino potrà essere oggetto di un provvedimento di espulsione.

La circolare, però, è una precisazione e non una nuova disposizione. Infatti anche prima dell’emanazione della Direttiva sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno l’art 13 comma 2 lett b del D.L.vo 286/1998 e l’art 42 comma 4 del DPR 394/1999 determinavano una condizione di continuità del diritto di soggiorno dello straniero in attesa del rinnovo del titolo di soggiorno. Purtroppo nella quotidianità di migliaia di persone il rinnovo del permesso di soggiorno determinava la sospensione di ogni diritto e di ogni attività, dal diritto allo studio, all’assistenza sanitaria, all’accesso di finanziamenti, eccetera.

Nella pratica i diritti di soggiorno ribaditi dalla Direttiva sono da verificare singolarmente a seconda della località, dal momento che non sempre le diverse amministrazioni recepiscono velocemente le direttive. All’anagrafe di alcuni Comuni, ad esempio, è necessario il permesso di soggiorno in corso di validità per fare la residenza, mentre alcune ASL sono ancora molto scettiche a rinnovare il tesserino sanitario senza un permesso valido. Non parliamo poi dei datori di lavoro, che, circolare o non circolare, non assumono nessuno se non vedono un permesso di soggiorno valido.

Per queste ragioni molti hanno accolto con gioia la circolare del 5 agosto scorso, tuttavia la sua formulazione lasciava già presagire sorprese spiacevoli per alcune situazioni piuttosto comuni. Infatti il testo della circolare prevede alcune condizioni per assicurare il principio di continuità del soggiorno regolare, una fra tutte “che sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo dell’istanza di rinnovo”.

A Bologna, ma forse anche in altre città, questo ha determinato un cambiamento nel comportamento della questura che fino a prima dell’estate riceveva le domande di rinnovo, consegnava il cedolino e successivamente procedeva all’esame approfondito della pratica. In base all’interpretazione della circolare, se la documentazione a corredo dell’istanza risulta incompleta o comunque mal preparata (magari ci sono tutti i documenti ma sono compilati male) l’interessato viene ora congedato con l’indicazione di prenotare un nuovo appuntamento al call-centre, pur sapendo che ciò significa far tornare la persona dopo almeno tre mesi.
La circolare, di fatto, non ha alcun effetto positivo per gli stranieri che senza colpa arrivano allo sportello dell’Ufficio Stranieri con dubbi relativi alla documentazione da consegnare e che proprio all’ufficiale di polizia vorrebbero chiedere chiarimenti o informazioni su di essa, oppure per coloro che, a propria insaputa, sono in possesso di contratti di soggiorno imprecisi o compilati male dal datore di lavoro.
Tutte queste situazioni, indipendenti dalla volontà e dalla responsabilità dello straniero, sono state ulteriormente penalizzate dalla circolare, dal momento che la direttiva collega espressamente il rilascio del cedolino alla verifica della documentazione presentata.
Ma lo straniero, come qualsiasi altro cittadino, non avrebbe forse diritto ad un esame approfondito della propria istanza, in un momento successivo alla presentazione della documentazione? Inoltre, non è forse dovere della Pubblica Amministrazione ricevere l’istanza e solo successivamente accoglierla o rifiutarla? In altre parole, se lo straniero ha il dovere entro i termini stabiliti all’art. 4 commi 4 e 9 del T.U. di presentare la richiesta di rinnovo, l’amministrazione ha il dovere di riceverla indipendentemente dal parere negativo o positivo che emetterà successivamente.
Seguiamo un caso tra i tanti.
Il permesso di soggiorno della signora Sabina scade ad inizio ottobre corrente anno, l’appuntamento per presentarsi in Questura a chiedere il rinnovo è fissato il 29 ottobre, nonostante la signora abbia telefonato al call-centre tre mesi prima, come vuole la legge. Sabina si presenta con tutto il faldone di documenti necessari, tra cui uno di essi “non conforme”, così le viene detto. La sua domanda di rinnovo non viene ricevuta e quindi il cedolino non le viene consegnato. E’ come se quel giorno la signora Sabina non si fosse presentata. Le dicono di prendere un nuovo appuntamento pur sapendo bene che prima di diversi mesi non ci sono posti liberi per il rinnovo. E così è: il primo appuntamento disponibile per la signora è il 15 gennaio del 2007.
La conseguenza è che la signora Sabina ed i suoi tre figli, inseriti tutti nel suo permesso di soggiorno perché minorenni, resteranno per oltre quattro mesi con un permesso di soggiorno scaduto in mano, e per i successivi tre mesi – questo il tempo minimo necessario alla Questura per rilasciare un nuovo permesso – con un cedolino.
Ma qual è lo status della signora Sabina e dei suoi tre figli fino al 15 gennaio? Certo, la signora ha ottenuto un foglio di conferma della prenotazione con il timbro della Questura dopo una fila di mezza giornata, ma quale validità può avere un foglio prestampato con il giorno dell’appuntamento? La Direttiva parla chiaro, “la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo” è garanzia della “piena legittimità del soggiorno stesso e del godimento dei diritti ad esso connessi”, quindi non altro. Bisogna dedurre che la signora Sabina non gode della piena legittimità del soggiorno finché non arriverà il giorno previsto per l’appuntamento?
Nei giorni che la separano dal 15 gennaio avrà sicuramente molte difficoltà ad ottenere, ad esempio, l’assistenza sanitaria per i suoi figli, senza pensare poi che in caso di un semplice controllo dei documenti gli agenti sarebbero tenuti a portarla in questura per accertamenti, facendole perdere tempo e arrecandole danni incalcolabili.
Ma non era proprio questo che la direttiva diramata da Amato voleva evitare?

A cura di Neva Cocchi, Melting Pot