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Cassazione : no a stranieri nel pubblico impiego, asgi.it, 15/11/06

Cassazione : no a stranieri nel pubblico impiego

Sentenza della Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro - n. 24170

Gli extracomunitari che vivono nel nostro Paese, benche' provvisti di permesso di soggiorno, non possono accedere ad impieghi pubblici. Lo ha sancito la Cassazione (sezione lavoro, sentenza 24170), secondo la quale "il requisito del possesso della cittadinanza italiana, richiesto per accedere al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dall'articolo 2 d.P.R. 487/1994, norma 'legificata' dall'articolo 70, comma 13, d.lgs 165/2001, e dal quale si prescinde, in parte, solo per gli stranieri comunitari, nonche' per casi particolari (art.38 d.lgs.165/2001; art.22 d.lgs. 286/1998), si inserisce nel complesso di disposizioni che regolano la materia particolare dell'impiego pubblico". Per gli 'ermellini', l'esclusione dello straniero non comunitario dall'accesso al lavoro pubblico (al di fuori delle eccezioni espressamente previste dalla legge) non e' "sospettabile di illegittimita' costituzionale, atteso che si esula dall'area stessa dei diritti fondamentali e che la scelta del legislatore e' giustificata dalle stesse norme costituzionali (art.51, 97 e 98 Cost.)". La pronuncia della Suprema Corte nasce da un ricorso di un cittadino albanese contro un'ordinanza del tribunale di Siena: l'extracomunitario affermava fosse "discriminatorio", in quanto fondato sulla sua cittadinanza, il rifiuto opposto dall'Amministrazione provinciale di Siena - servizio formazione e lavoro - di procedere all'iscrizione nelle liste riservate ai disabili per l'accesso anche al lavoro presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge n.68 del 1990.