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DDL per il diritto di voto per detenuti ed ex detenuti

DIRITTO DI VOTO PER DETENUTI ED EX DETENUTI

 

 

Modifica dell’articolo 28 del codice penale in materia di interdizione dai pubblici uffici   

 

I diritti civili e politici sono universali; fra i diritti politici, in primo luogo, vi è il diritto all’elettorato attivo. L’esclusione di coloro che sono in esecuzione penale, a volte anche dopo molti anni dal « fine pena », ossia sino a che non interviene la riabilitazione, configura un’ingiustificata preclusione all’esercizio di uno dei diritti fondamentali dell’individuo. La presente proposta di legge prevede l’eliminazione della privazione del diritto di elettorato attivo dall’elenco delle pene accessorie. La complessiva serie di effetti che consegue alla condanna continua a rispecchiare un’ottica di esclusione dal contesto sociale e democratico, e comunque non di aiuto al recupero sociale della persona che, pur avendo sbagliato e scontato la sua pena, si trova privata di importanti diritti, quali, ad esempio, il diritto di elettorato attivo. Tale limitazione non può che costituire uno scoglio insormontabile ai fini di un effettivo reinserimento sociale: per tale motivo, è dunque auspicabile un intervento legislativo in un campo che da tempo non ha subito modifiche migliorative e che, invece, avrebbe effetti positivi proprio in vista di quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 27 della Costituzione. La presente proposta di legge, che scaturisce dalla riflessione e dall’impegno dell’associazione Antigone sulle problematiche del carcere, è quindi tesa ad eliminare la privazione del diritto di elettorato attivo dal novero delle pene accessorie, e in particolare dalle limitazioni attualmente riconducibili all’interdizione dai pubblici uffici, previste all’articolo 28 del codice penale. 
 ART. 1.1. L’articolo 28 del codice penale è sostituito dal seguente:« ART. 28 – (Interdizione dai pubblici uffici). L’interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea. L’interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:1) del diritto di elettorato passivo o di eleggibilità  in qualsiasi comizio elettorale;2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;3) dell’ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque ufficio, servizio, grado, o titolo e delle qualità, dignità  e decorazioni indicati nei numeri precedenti;7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità , grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.L’interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l’interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità , gradi, titoli e onorificenze.Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.La legge determina i casi nei quali l’interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi ».