Assunzioni extraue
Nessuna comunicazione alla Questura
Dal primo gennaio è stata abrogata. Nella finanziaria 2007 questa e altre novità su instaurazioni e variazioni dei rapporti di lavoro
ROMA - Lo scorso 28 dicembre 2006 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge finanziaria n. 296/2006, in vigore il 1° gennaio 2007. Ecco le novità per datori di lavoro e lavoratori extracomunitari per quanto riguarda l' instaurazione di nuovi rapporti di lavoro o le variazioni di rapporti già esistenti:
È stato abrogato l'obbligo per i datori di lavoro di comunicare per iscritto, di solito con raccomandata e ricevuta di ritorno, l'assunzione di un cittadino extracomunitario entro 48 ore all'autorità di Pubblica Sicurezza, previsto dall'art. 7 comma 1 del D. Lgs. 286/98. Prima per la violazione di tale obbligo era prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100
A partire dal 1° gennaio 2007 le comunicazioni al Centro per l'Impiego riguardanti l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione a progetto, e quelle inerenti il socio lavoratore e l' inizio di un tirocinio/stage, devono essere effettuate almeno il giorno antecedente l'instaurazione dei rapporti, mentre prima andavano fatte entro i 5 giorni successivi. Unica eccezione alla nuova regola riguarda le Agenzie di Lavoro: per i lavoratori temporanei tali comunicazioni possono essere effettuate entro il 20 del mese successivo alla data di assunzione.
Sono state aggiunte altre ipotesi di obbligo di comunicazione di variazioni di condizioni del rapporto di lavoro rispetto a quelle previste dal D. Lgs. 297/2002. Il datore di lavoro deve infatti comunicare entro i 5 giorni successivi anche il trasferimento del lavoratore, il trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa, il cambiamento della ragione sociale.
È stato quintuplicato l'importo delle sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro che viola le norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e salute nei luoghi di lavoro.