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Approvati otto schemi di 'intese' con le Confessioni religiose, Ministero dell'Interno, 08/03/07

Approvati otto schemi di 'intese' con le Confessioni religiose
Gli accordi, dopo la firma del Presidente del Consiglio e dei Presidenti delle Confessioni, saranno recepiti in disegni di legge da sottoporre al Parlamento

 

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 marzo 2007, ha positivamente esaminato otto schemi di 'intese' con Confessioni religiose, a norma dell´articolo 8 della Costituzione, siglate a febbraio dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Enrico Letta. Tali intese, una volta firmate dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti delle Confessioni, formeranno oggetto di specifici disegni di legge da sottoporre al Parlamento.

La normativa che trova applicazione è ancora quella sui "culti ammessi": la legge 24 giugno 1929, n. 1159 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289, che la Corte Costituzionale, con alcune sentenze, ha reso conforme al nostro dettato costituzionale così come delineato nel 1948. A tale normativa si sostituiscono - per le confessioni che abbiano stipulato con lo Stato un apposito accordo, ossia le "intese" ex art. 8, 3° comma, Cost. - le leggi con cui gli accordi stessi divengono operanti nel nostro ordinamento giuridico.

I testi delle intese esaminate ieri dal Consiglio dei Ministri, elaborati dall´apposita Commissione consultiva interministeriale per le intese con le confessioni religiose presieduta dal prof. Francesco Pizzetti, riguardano la Tavola valdese e l´Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (per le quali si modifica l´intesa vigente) e le seguenti Confessioni:
- Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni;
- Sacra arcidiocesi ortodossa d´Italia;
- Chiesa Apostolica in Italia;
- Unione induista italiana;
- Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova;
- Unione buddista italiana.

Viene in questo modo ripreso il percorso sancito dall´articolo 8 della Costituzione, per una regolazione dei rapporti dello Stato con le Confessioni religiose, così da garantire la loro compatibilità con l´ordinamento giuridico italiano e con i principi costituzionali.