Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Cittadini del Bangladesh: protezione umanitaria solo se sussistono fondati motivi di persecuzione nel Paese d’origine, Ministero dell'Interno, 23/02/08

Cittadini del Bangladesh: protezione umanitaria solo se sussistono fondati motivi di persecuzione nel Paese d’origine, Ministero dell'Interno, 23/02/08

Cittadini del Bangladesh: protezione umanitaria solo se sussistono fondati motivi di persecuzione nel Paese d’origine

Un comunicato del Viminale ricorda gli interventi già adottati con la circolare del 9 gennaio 2008

Il 15 novembre scorso il ciclone Sidr si abbatteva sulla costa sud ovest del Bangladesh con raffiche di vento che raggiunsero i 240/km orari e un’ondata di piena che si spinse per più di 35 km all’interno delle coste.

In considerazione della difficile situazione che si determinò nella regione asiatica, il Viminale, come in occasione della tragedia dello Tzunami, con la circolare del 9 gennaio 2008, aveva disposto una sospensione temporanea dei provvedimenti di espulsione dei cittadini bengalesi ed aveva attivato le procedure necessarie affinchè fossero velocizzati i tempi della trattazione delle istanze di ricongiungimento familiare. Allo stato attuale, tale intervento esaurisce le iniziative che il Ministero dell’Interno può adottare in proposito.

Con riferimento alle annunciate manifestazioni di cittadini del Bangladesh, organizzate per ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria, il Ministero dell’Interno comunica di avere già esaminato la questione, anche in occasione di un incontro con alcune associazioni e con l’Ambasciatore del Bangladesh.

Nei giorni scorsi, però, numerosi cittadini del Bangladesh hanno presentato domanda di asilo. Solo presso l’ufficio straneri della Questura di Roma sono state presentate - nell’ultima settimana – circa sei mila domande. Sorge il dubbio che qualcuno, con intento strumentale, stia alimentando aspettative infondate che non possono essere soddisfatte.

Infatti, se non sussistono fondati motivi di persecuzione nel Paese d’origine non è giustificata la concessione della protezione umanitaria.