Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Decreto Flussi 2007 – Il problema del reddito e le domande respinte, meltingpot.org, 23/04/08

Decreto Flussi 2007 – Il problema del reddito e le domande respinte, meltingpot.org, 23/04/08

Decreto Flussi 2007 – Il problema del reddito e le domande respinte

a cura dell’ Avv. Marco Paggi

Sei domande su 10 vengono respinte. Dovrebbe essere data la possibilità di integrare la documentazione

Con il Decreto Flussi 2007 le domande presentate sono state un numero di gran lunga superiore alle 170mila quote messe a disposizione.
Le novità riguardano invece l’andamento dello smaltimento delle pratiche. Il lavoro degli sportelli unici avrebbe registrato un’accelerazione notevole anche se continuando ai ritmi attuali, per consegnare i 170mila nulla osti previsti dal decreto, ci vorrebbero più di 20 mesi.
A questo periodo di attesa andranno poi aggiunti i tempi per la consegna del nulla osta, quelli per la procedura di richiesta del visto di ingresso per motivi di lavoro, l’arrivo in Italia e l’ulteriore procedura per il rilascio del primo permesso di soggiorno con tempi di attesa che variano da provincia a provincia.
Per le oltre 700mila persone che hanno presentato la domanda, emerge un dato inquietante: tra le 24mila domande finora valutate, quelle respinte sono più di quelle accolte, il rapporto sarebbe di sei domande bocciate su dieci presentate.
Questo dato di scarto delle domande presentate sarebbe superiore a quello del 2006 quando fu respinta circa una domanda su tre.
Solo in pochissimo casi il datore di lavoro ha rinunciato alla domanda e neppure l’eventuale segnalazione di circostanze ostative, o di provvedimenti di espulsioni a carico dello straniero interessato all’assunzione, incide molto sul tasso complessivo di domande respinte.

Ciò che più incide nello scarto delle domande è la verifica relativa ai requisiti di reddito e al contratto di lavoro proposto al lavoratore.
Il 75% delle pratiche si sarebbero arrestate proprio perché i requisiti di reddito del datore di lavoro che ha inviato la domanda non sarebbero sufficienti per garantire il sostegno del costo del lavoro.
In moti casi ci sono stati veri e proprio errori di compilazione, commessi in buona fede dagli interessati, a rendere incompleta la domanda.
Per esempio, se la domanda è stata compilata indicando che ha alle proprie dipendenze, il datore di lavoro, ha già assunto lavoratori stranieri, questo, è stato fatto spesso pensando al lavoratore straniero che vuole assumere, non essendo chiara la formulazione della modulistica.
Questo, dal al punto di vista dell’amministrazione significa però che il datore di lavoro dovrebbe avere un reddito tale da consentirgli il pagamento del costo del lavoro di due lavoratori, uno che, a causa dell’errore di compilazione della domanda, avrebbe già alle sue dipendenze e l’altro che si suppone debba arrivare dall’estero.

Di frequente sono poi state scartate domande perché il datore di lavoro avrebbe un reddito troppo basso per coprire la retribuzione del lavoratore, secondo il contratto collettivo di lavoro.
Questo è avvenuto anche per le richieste di assunzione presentate da imprese: in questo caso la legge non fissa un reddito minimo dell’impresa o del titolare dell’impresa.

Una buona parte delle pratiche quindi continuerà ad essere scartata ed alla fine, le domande ritenute idonee saranno poco più delle quote effettivamente disponibili.

Se si continuerà a procedere in questo modo nella valutazione delle pratiche, su 700mila domande presentate ne saranno accolte poco più di 170mila e quasi tutti quelli che hanno fatto domanda, senza omettere dati o effettuare errori, dovrebbero trovare spazio nelle quote.
Non può che preoccupare il fatto che 7 domande su 10 vengano respinte solo a causa di meri errori materiali commessi in buona fede che fanno risultare dichiarata una circostanza che in realtà non sussiste e che si traduce in svantaggio per il richiedente.

Dobbiamo fare una considerazione di carattere generalissimo: la legge n. 241 del 1990 come modificata dalla legge n. 15 del 2005 prevede espressamente che prima di perfezionare il provvedimento con un diniego, debba essere mandata una comunicazione di avvio del procedimento negativo all’interessato il quale ha la possibilità, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, di contro-dedurre ovvero di precisare, quanto non aveva chiaramente specificato nella domanda, di integrare con ulteriore documentazione la domanda stessa, così facendo risultare l’esistenza dei requisiti che potevano sembrare mancanti a causa dell’errata compilazione della domanda.
Naturalmente ci auguriamo che gli sportelli unici competenti provvedano prima di determinare il diniego, a comunicare l’avviso di procedimento negativo per consentire a chi potrebbe, come in tanti casi è accaduto, perfezionare la domanda per far risultare l’esistenza di tutti i requisiti richiesti.