Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator TRATTAMENTO PENITENZIARIO E MISURE ALTERNATIVE

TRATTAMENTO PENITENZIARIO E MISURE ALTERNATIVE

TRATTAMENTO PENITENZIARIO E MISURE ALTERNATIVE

     

  1. Le misure alternative alla detenzione sono applicabili anche ai clandestini, di Mario Pavone (Presidente Animi) – tratto da www.ristretti.it

     

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  • Le misure alternative alla detenzione sono applicabili anche ai clandestini, di Mario Pavone (Presidente Animi) – tratto da www.ristretti.it

     

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    Premessa

    La Prima Sezione Penale della Cassazione, con una innovativa sentenza, ha stabilito che nei confronti dello straniero espulso dal territorio dello Stato con decreto prefettizio l’espiazione della pena può avvenire nelle forme delle misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario.

    Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che aveva rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale, affidamento terapeutico, semilibertà e detenzione domiciliare presentate da un cittadino extracomunitario espulso con decreto prefettizio, operante solo a pena eseguita.

    In conseguenza,gli stranieri privi di permesso di soggiorno e raggiunti da un provvedimento di espulsione non vanno solo per questo automaticamente esclusi dal regime delle misure alternative al carcere, se si trovano in prigione a scontare una condanna.

    La Suprema Corte enuncia,nella sentenza,come il fine rieducativo della pena, sancito dalla Costituzione, non consente di introdurre discriminazioni fra cittadini e stranieri con tanto di permesso di soggiorno, da un lato, e clandestini, dall’altro.

    La Corte trae il proprio convincimento da una ragione di fondo: la tutela della dignità della persona, indipendentemente dal suo diritto a stare in Italia, è alla base delle norme che regolano il sistema delle pene alternative, cui si deve poter accedere, se ricorrono i presupposti, da valutare caso per caso.

    Né conta che il clandestino sia stato raggiunto da un decreto di espulsione, che lo allontanerà dal nostro Paese quando avrà scontato la sua pena: la risocializzazione non può essere ristretta all’interno di connotati " nazionalistici".

    I giudici bolognesi avevano ritenuto che, essendo stato espulso con decreto del prefetto, non esistevano valide prospettive di reinserimento sociale sul territorio del detenuto straniero.

    La Corte ha, invece, stabilito che " il regime delle misure alternative alla detenzione in carcere "può" essere applicato anche allo straniero entrato illegalmente in Italia e colpito da provvedimento di espulsione amministrativa operante solo dopo l’esecuzione della pena". Le norme che riguardano le misure alternative "sono dettate a tutela della dignità della persona umana, in sé considerata e protetta indipendentemente dalla circostanza della liceità o non della permanenza nel territorio italiano".

    Un’eventuale disparità di trattamento normativo sarebbe così indubbiamente contraria ai principi di uguaglianza e al canone della ragionevolezza dettati dalla Costituzione.

    Proprio nel momento in cui il ministro della giustizia lancia l’allarme sul sovraffollamento degli istituti di pena,in cui si trovano rinchiusi anche moltissimi detenuti extracomunitari, dalla Cassazione arriva così un’importante

     

    sentenza che ribalta anche precedenti orientamenti e chiarisce la importante questione.

    La situazione nel sistema carcerario

    Una recente analisi condotta dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ha permesso di accertare che le cause del costante aumento della popolazione penitenziaria straniera, pur variamente interpretabili a seconda dell’obiettivo dell’interprete, innegabilmente conducono tutte alle condizioni di estremo disagio sociale di coloro che entrano in Italia come clandestini e che tali sono spesso costretti a rimanere non per propria volontà ma per oggettive difficoltà di un corretto inserimento nel contesto sociale.

    Ancora più difficile è l’inserimento dello straniero nel contesto sociale detentivo: le difficoltà di comunicazione dovute alla lingua ed alla diversità di cultura, pongono seri limiti al trattamento penitenziario; la certezza dell’espulsione a fine pena non facilita la collaborazione del detenuto.

    La mancanza di riferimenti positivi presso la società esterna (alloggio, famiglia, lavoro, legami affettivi significativi) rende difficile l’accesso ai benefici penitenziari, e ciò contribuisce in misura determinante all’elevato numero di presenze in carcere di detenuti stranieri.

    I punti che maggiormente possono qualificare l’intervento delle autorità penitenziarie in relazione alla problematica in esame sono relativi:

    all’ingresso in carcere degli stranieri;

    all’inserimento nel contesto penitenziario;

    all’accesso alle opportunità trattamentali.

    In ordine al primo punto, appare fondamentale fornire al nuovo giunto straniero una completa e corretta informazione sulle questioni di maggiore importanza pratica per il detenuto stesso. In tal senso, l’Amministrazione penitenziaria sta predisponendo, nelle lingue parlate dalla maggior parte dei detenuti stranieri, tutta la modulistica che deve essere compilata dal detenuto al momento di far ingresso in istituto; altrettanto avviene per una sorta di vademecum contenente brevi notizie sul complesso di diritti e di doveri spettanti al detenuto.

    Quanto ai profili legati all’inserimento del detenuto nel contesto carcerario, una importante innovazione è contenuta nel nuovo regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario, approvato con Dpr 230/2000 il quale all’art. 35, nel sottolineare che nell’esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di persone straniere si deve tenere conto delle differenze linguistiche e culturali, si prevede espressamente l’obbligo di favorire l’intervento di operatori di mediazione culturale, mediante contatti diretti o attraverso convenzioni con Enti locali o con organizzazioni di volontariato.

    Particolarmente interessante sembra poi la prospettiva di formare detenuti stranieri come mediatori culturali all’interno del mondo penitenziario.

    Con riguardo al terzo punto, l’Amministrazione penitenziaria è impegnata con vari progetti diffusi su tutto il territorio nazionale a svolgere un’azione di orientamento e informazione per i detenuti immigrati, particolarmente mirata all’esercizio della tutela giuridica ed all’accesso ai percorsi alternativi alla detenzione, aiutandoli nella ricerca di condizioni idonee (lavoro, riferimento

     

    domiciliare, documentazione) per essere ammessi alla fruizione di permessi e misure alternative alla detenzione.

    A tale proposito, va tuttavia operata una precisazione. Non c’è dubbio che a parità di condizioni oggettive (precedenti criminali, gravità del reato ed entità della pena ancora da scontare) i detenuti italiani siano ammessi a fruire di benefici penitenziari (lavoro all’esterno, permessi, misure alternative) con frequenza di gran lunga maggiore rispetto a quelli stranieri. Ciò in quanto questi ultimi scontano la mancanza di riferimenti positivi sul territorio nazionale (la famiglia, un lavoro, un domicilio stabile) e sono altresì sottoposti alla misura dell’espulsione dal territorio dello Stato.

    Ne deriva che da un lato mancano i presupposti per essere ammessi a detti benefici, e dall’altro essi si rivelano del tutto inutili se all’esecuzione della pena deve necessariamente fare seguito l’espulsione.

    Non essendovi, pertanto, spazi rilevanti effettivamente praticabili al fine del reinserimento nella società civile, può determinarsi un affievolimento dell’atteggiamento collaborativo del detenuto straniero irregolare, che, contrariamente a quello italiano, sa che anche se si impegnerà nell’attività di trattamento ciò non inciderà sull’atto conclusivo della propria vicenda penitenziaria, cui farà comunque seguito l’espulsione.

    Infine,va sottolineato l’annoso problema in base al quale la possibilità di accedere a misure cautelari domiciliari (per gli imputati) o a misure alternative alla detenzione (quali l’affidamento in prova o la detenzione domiciliare per i condannati) è concretamente legata alla disponibilità delle strutture alternative al carcere ed all’adozione del provvedimento giudiziario di scarcerazione.

    La finalità rieducativa della pena anche per il cittadino straniero

    Come innanzi sottolineato,una questione di grande rilevanza è ritenuta unanimemente,anche dallo stesso Dap, quella relativa al reinserimento sociale del detenuto straniero.

    Si sostiene in Dottrina che la finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27 comma 3 Cost. normalmente viene perseguita attraverso il c.d. "trattamento" del detenuto in un Istituto Penitenziario, ma il legislatore ha previsto fin dal 1975, con la legge n. 354 (che disciplina l’Ordinamento Penitenziario), la possibilità che, pur essendo condannato ad una pena detentiva, il detenuto possa trascorrere un periodo di tempo al di fuori delle mura carcerarie.

    Si lamenta ,inoltre, da più parti che con la Legge Legge Bossi-Fini per i detenuti stranieri sarebbe venuta meno qualsiasi possibilità di reinserimento sociale, anche per coloro che avevano un permesso di soggiorno prima dell’arresto.

    Infatti, per chi deve scontare una pena inferiore ai due anni, è prevista l’espulsione (art. 16, comma 5, T.U.), mentre per chi ha una pena maggiore sussisterebbe comunque il divieto di rinnovo dell’eventuale permesso di soggiorno posseduto .

    In definitiva l’espulsione opererebbe comunque sia quando sia scontata una pena superiore ai due anni, oppure al termine della carcerazione, per chi non è identificato o è condannato per reati più gravi.

    Per contro, si sostiene che i detenuti stranieri possono accedere alle misure alternative della detenzione, al pari degli italiani: possono lavorare in

     

    semilibertà, possono essere accolti in una comunità di recupero per tossicodipendenti.

    In definitiva i detenuti stranieri possono ancora avviare dei percorsi di risocializzazione, almeno fino a che la loro pena è superiore alla fatidica soglia dei due anni sebbene l’espulsione arrivi a demolire quello che loro (e, con loro, gli operatori penitenziari e sociali) hanno faticosamente costruito.

    Di fronte a questo destino apparentemente ineluttabile ci sarebbe solo silenzio e rassegnazione, anche da parte delle Associazioni che si battono per i diritti civili e di chi dà lavoro agli stranieri semiliberi sebbene una svolta potrebbe venire dalla rimessone alla Corte Costituzionale gli atti riguardanti l’espulsione di un detenuto marocchino,da parte dal Magistrato di Sorveglianza di Alessandria che ha rilevato la l’inconciliabilità tra il fine rieducativo della pena e l’espulsione.

    Altre doglianze vengono dall’esame di alcuni recenti provvedimenti emanati da autorità giudiziarie e di polizia locali, riguardanti persone detenute straniere prive di permesso di soggiorno alle quali non verrebbe consentito di intraprendere o proseguire un’attività lavorativa nell’ambito di misure alternative alla detenzione.

    Sul punto si lamenta da più parti come la Legge 189/2002 non sia entrata nel merito dell’applicabilità delle misure alternative alla detenzione nei confronti dei detenuti stranieri privi di autorizzazione al soggiorno ovvero titolari di soggiorno scaduto, revocato etc. atteso l’art. 14 avrebbe integrato l’art. 15 del D Lgs 286/98 esclusivamente nella parte riguardante la comunicazione al Questore e alla competente autorità consolare dell’emissione del provvedimento di custodia cautelare o della sentenza di condanna definitiva nei confronti dello straniero, al fine di procedere alla sua identificazione in previsione dell’esecuzione della misura dell’espulsione seguente alla cessazione del periodo di custodia cautelare o di esecuzione della pena.

    Inoltre l’art. 15 della Legge 189/2002, sostituendo l’art. 16 del DLgs 286/98, avrebbe disposto al comma 5 l’obbligo di espulsione atteso che"... nei confronti dello straniero, identificato, detenuto che si trova in taluna delle situazioni indicate nell’art. 13 comma 2 che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l’espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall’art. 407 comma 2 lettera a), del CPP, ovvero i delitti previsti dal presente Testo Unico".

    Il comma 6 del citato articolo prevede altresì che: "...competente a disporre l’espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni".

    In base a tali disposizioni si ritiene che l’esecuzione dell’espulsione rimarrebbe sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del Tribunale di sorveglianza.

    In ogni caso lo stato di detenzione del detenuto straniero permarrebbe fino a quando non siano acquisiti i necessari documenti di viaggio per l’esecuzione

     

    dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera ( comma 7, art. 16 DLgs 286/98).

    In definitiva, la nuova Legge non avrebbe risolto,quindi,il problema della concedibilità e applicabilità delle misure alternative alla detenzione a cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero titolari di titolo di soggiorno scaduto o revocato, non si rileverebbero quindi elementi di novità.

    Per contro,si rammenta quanto previsto in proposito dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.27/1993 con la quale è stato stabilito che i cittadini stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno "... sono tassativamente obbligati in forza di una decisione giurisdizionale, a permanere sul territorio italiano e a svolgere attività lavorativa in alternativa alla pena detentiva, in forza di una ordinanza del Tribunale di sorveglianza o di un provvedimento di ammissione al lavoro esterno...".

    In basa a tale principio - condiviso all’epoca dal Ministero di Grazia e Giustizia - la circolare 27/93 aveva pure stabilito il rilascio da parte degli Uplmo (oggi Dpl) di "un apposito atto di avviamento al lavoro... prescindendo dalla iscrizione nelle liste di collocamento, dal possesso del permesso di soggiorno e dall’accertamento di indisponibilità". Il predetto atto doveva avere validità limitata al tipo di attività lavorativa e al periodo indicati nel provvedimento senza costituire "titolo valido per la iscrizione nelle liste di collocamento alla cessazione del rapporto di lavoro per il quale è stato concesso...".

    La medesima circolare aveva introdotto una analoga procedura per i minorenni stranieri privi di permesso di soggiorno per i quali "...a seguito della sospensione del processo e messa alla prova - è previsto l’avviamento al lavoro nel quadro di attività di osservazione, trattamento e sostegno ai sensi dell’art. 28 del Dpr 48/98...".

    Dopo l’entrata in vigore del DLgs 286/98,il Ministero del Lavoro con nota del 11.01.2001 non rilevava elementi ostativi al persistere dell’applicabilità dell’apposita procedura di avviamento al lavoro delineata nella circolare n° 27/93.

    Con successiva Circolare del Ministero dell’Interno del Dicembre 2000 venne affermato che "riguardo alla posizione di soggiorno dei cittadini stranieri detenuti ammessi alla misure alternative previste dalla legge, quali la possibilità di svolgere attività lavorativa all’esterno del carcere si rappresenta che la normativa vigente non prevede il rilascio del permesso di soggiorno ad hoc per detti soggetti. In queste circostanze non si reputa possibile rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di giustizia né ad altro titolo, ben potendo l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza costituire ex se un’autorizzazione a permanere nel territorio nazionale...".

    Tale Circolare precisava,tuttavia,che "... la possibilità per gli stranieri di cui trattasi, di svolgere attività di lavoro all’esterno del carcere è stata disciplinata dalla circolare n° 27/93 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con la quale è stato chiarito che è sufficiente un apposito atto di avviamento al lavoro rilasciato dagli Uffici provinciali del lavoro, di validità limitata al tipo di attività lavorativa e a quel periodo indicato nel provvedimento giudiziario di ammissione al beneficio de quo...".

    Tutto ciò veniva ribadito dal Ministero anche a fronte di quesiti sottoposti da alcune Questure al Ministero dell’Interno rispetto alla possibilità di poter

     

    concedere o meno la conversione del motivo permesso di soggiorno rilasciato per motivi di giustizia - eventualmente ottenuto durante lo svolgimento di una misura alternativa alla detenzione - a motivo di lavoro subordinato al termine della misura alternativa medesima.

    La Legge 189/2002 all’art. 18, riscrivendo l’art. 22 del DLgs 286/98 ha affermato,al contrario, che "... il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ... ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato..." (comma 12).

    In conseguenza,si ritiene che tale disposizione contrasti con quanto stabilito dal Ministero della Giustizia secondo cui "... il divieto di occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno... non riguarda i detenuti extracomunitari che vengono ammessi al lavoro all’interno del carcere. Ciò in considerazione del fatto che il lavoro penitenziario presenta natura e caratteristiche proprie rispetto a quello ordinario...". E ancora: "...per quanto concerne invece, il collocamento dei detenuti extracomunitari all’esterno del carcere ed alle dipendenze di terzi il problema della necessità del permesso di soggiorno è già stato affrontato nel 1993 ( circolare Ministero Lavoro 27/93) ...la ratio di tale disposizione è da individuarsi nel fatto che i detenuti extracomunitari sono comunque obbligati a permanere sul territorio italiano in virtù di un provvedimento giurisdizionale... il problema relativo al possesso del permesso di soggiorno può considerarsi superato in quanto le disposizioni contenute nella circolare suddetta (circolare Ministero del Lavoro n° 27/93) appaiono tuttora applicabili, visto che l’art. 22 del T.U. 286/98 non sembra possedere carattere innovativo...".

    Non va trascurata,infine, una recente Circolare del Ministero dell’Interno del 4.09.2001 che ha stabilito che: "...l’art. 5 comma 4 del Dlgs 286/98 detta le condizioni a cui deve essere sottoposto il rinnovo del permesso di soggiorno, che riguardano i motivi e la sussistenza dei requisiti necessari al rilascio e la cui verifica deve essere effettuata dall’Autorità di P.S.... nel caso di richiesta volta ad ottenere il rinnovo presentata da un cittadino extracomunitario in stato di detenzione, si deve precisare che l’istanza non può essere accolta, atteso che la verifica della sussistenza dei requisiti necessari, caratterizzanti la tipologia del permesso invocata, è obiettivamente superata dal provvedimento dell’A.G. in forza del quale l’interessato è detenuto. In sostanza, si può ben sostenere che tale provvedimento contiene in se stesso la caratteristica di autorizzazione al soggiorno,rendendo vano un ulteriore intervento, peraltro di natura amministrativa, dell’autorità di P.S."

    Anche alla luce delle citate Circolari,non vi sarebbe alcun dubbio che la legge del 1975 estenda l’applicabilità delle norme sul trattamento penitenziario ai detenuti stranieri infatti, laddove essa afferma che "il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose".

    Nondimeno i detenuti extracomunitari non riescono ad accedere ai benefici delle misure alternative.

    Il problema non è irrisorio dato che, come si è visto, gran parte della popolazione carceraria italiana è costituita da extracomunitari.

     

    Si ritiene da parte di alcuni commentatori che si guarda, ad es.,all’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P) ordinario e quello previsto "in casi particolari" per i detenuti tossicodipendenti o alcooldipendenti (art. 47 bis O.P.),l’orientamento dei Tribunali di Sorveglianza è per la concessione della misura solo in presenza di determinate condizioni: ambiente familiare idoneo, attività lavorativa che gli permetta di sostenersi autonomamente fuori dal carcere, un alloggio, ecc. al fine di creare attorno al detenuto una rete di relazioni che siano di sostegno nel percorso di risocializzazione.

    Occorre tuttavia sottolineare che gli extracomunitari, sono, nella maggior parte dei casi, privi di quei punti di riferimento familiare, ambientale, sociale e lavorativo che sono generalmente richiesti dalla autorità giudiziaria.

    Come innanzi evidenziato anche dal Dap e nella ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del Tribunale di Sorveglianza di Alessandria, alla privazione della libertà, comune a ciascun detenuto, si aggiungono per il cittadino straniero altri stati oggettivi e soggettivi di ulteriore disagio quali la situazione di immigrato, l’assenza di un nucleo familiare, la mancanza del permesso di soggiorno e quindi la impossibilità di trovare un lavoro e un alloggio all’esterno ecc.

    È evidente allora, l’iniquità che si abbatte fatalmente su questa categoria di reclusi.

    Nel caso di stranieri tossicodipendenti che sono in condizioni di poter usufruire dell’affidamento in prova "in casi particolari", gli ostacoli alla fruizione del beneficio sono anche altri: i programmi socio-sanitari che i detenuti tossicodipendenti devono seguire richiedono un loro ricovero all’interno di apposite comunità terapeutiche

    Ma il detenuto straniero nel 90% dei casi non ha (o lo perde con la commissione del reato) il permesso di soggiorno, quindi, è privo dell’assistenza sanitaria e non ha diritto a nessuna prestazione erogata dal servizio sanitario nazionale, nemmeno a quelle che offre una comunità di recupero per tossicodipendenti.

    Dunque, anche la previsione di forme trattamentali preferenziali nei confronti dei detenuti tossicodipendenti si risolve in una nuova forma di discriminazione per questi ultimi che finiscono per scontare interamente la loro pena negli Istituti penitenziari.

    Con riferimento alla misura della semilibertà le considerazioni da fare sono analoghe.

    Interessante è in proposito una sentenza della Corte di Cassazione che nel 1982 ha posto fine ad una situazione di discriminazione che si realizzava nei confronti dei detenuti extracomunitari accogliendo il ricorso di un difensore che lamentava che al proprio cliente era stato negata l’ammissione alla semilibertà dal Tribunale di Sorveglianza di Milano sul rilievo che al detenuto era stata ordinata l’espulsione dal territorio nazionale una volta espiata la pena.

    La Corte ha stabilito una volta per tutte che l’espulsione non esclude la possibilità di espiare la pena in semilibertà contrariamente all’orientamento dei Tribunali di Sorveglianza.

    Altra difficoltà per i detenuti extracomunitari discende dal fatto che i Tribunali di Sorveglianza considerano l’attività lavorativa una "conditio sine qua non" per la concessione della misura.

     

    Ciò, nonostante l’art. 48 O.P. la consideri solo come una delle possibili condizioni risocializzanti assieme alle "attività istruttive o comunque utili al reinserimento" (art. 48 comma 1).

    Oltre alla difficoltà di trovare un lavoro all’esterno, i detenuti extracomunitari fino a qualche tempo fa (così come in caso di affidamento in prova al servizio sociale) avevano anche quello della mancanza di permesso di soggiorno che non permetteva loro di lavorare.

    A tal proposito,come innanzi ricordato, il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare 27/1993 con la quale è stata finalmente stabilita la possibilità che i detenuti extracomunitari pur essendo privi di permesso di soggiorno possano ugualmente lavorare qualora siano ammessi al regime di semilibertà e all’affidamento in prova al servizio sociale.

    Infine, per quel che concerne la detenzione domiciliare, è facile immaginare quale sia il requisito essenziale per esserne ammessi: dimostrare di avere una dimora dove scontare il resto della detenzione. L’art 47 ter comma 5 O.P.,peraltro, solleva l’amministrazione penitenziaria da ogni obbligo circa il mantenimento, la cura e l’assistenza medica del condannato che si trova in stato di detenzione domiciliare. Ciò significa che una volta fuori il detenuto deve essere in grado di cavarsela da solo altrimenti la misura non potrà essere concessa. Ancora una volta è la mancanza di permesso di soggiorno da parte dei detenuti extracomunitari a rappresentare un grosso limite.

    In alcune città del centro-nord il problema è stato risolto in singoli casi dalle associazioni di volontariato che hanno utilizzato i "Centri di Prima Accoglienza" predisposti dagli enti locali come punti di riferimento sia per la detenzione domiciliare sia per le altre misure.

    Ma si tratta di eccezioni che non giustificano l’assenza in questi casi di una previsione legislativa che consenta al detenuto extracomunitario di ottenere un "permesso di soggiorno per motivi di giustizia" che gli consenta, al pari di tutti gli altri detenuti, di godere dei benefici che la legge consente. Alla luce di quanto è stato detto è facile rilevare che le misure alternative siano causa di disuguaglianza sociale nei confronti di coloro che rappresentano i soggetti più deboli delle popolazione detenuta: gli extracomunitari.

    Ostuni, luglio 2005

       

    1. Gli stranieri detenuti e le misure alternative alla detenzione, di Marco Paggi, tratto da www.meltingpot.org

       

      Come è noto, fino a poco tempo fa, si considerava che gli stranieri detenuti anche se arrestati quando privi di pds (permesso di soggiorno, ndr), dovessero essere equiparati ai cittadini italiani dal punto di vista della possibilità di beneficiare delle cosiddette
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  • Gli stranieri detenuti e le misure alternative alla detenzione, di Marco Paggi, tratto da www.meltingpot.org

     

    Come è noto, fino a poco tempo fa, si considerava che gli stranieri detenuti anche se arrestati quando privi di pds (permesso di soggiorno, ndr), dovessero essere equiparati ai cittadini italiani dal punto di vista della possibilità di beneficiare delle cosiddette
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    Come è noto, fino a poco tempo fa, si considerava che gli stranieri detenuti anche se arrestati quando privi di pds (permesso di soggiorno, ndr), dovessero essere equiparati ai cittadini italiani dal punto di vista della possibilità di beneficiare delle cosiddette misure alternative alla detenzione.

    In altre parole (nell’interpretazione della magistratura di sorveglianza) non faceva differenza se al momento dell'arresto, si trattasse di detenuto regolare - munito di pds - o di detenuto cosiddetto irregolare, clandestino. In ogni caso la persona condannata, così come previsto per i cittadini italiani, ha diritto di beneficiare, se ricorrono le condizioni previste dalla legge, delle cosiddette misure alternative alla detenzione che permettono di espiare la pena in base

     

    ad un trattamento fuori dalle mura del carcere, in tutto o in parte come nel caso della cosiddetta semilibertà.

    Su questo non vi erano particolari dubbi e la magistratura ammetteva alle cosiddette misure alternative anche i detenuti extracomunitari privi di un valido pds in Italia, sia pure con criteri di fatto più restrittivi di quelli applicati nei confronti dei cittadini italiani o degli stranieri regolarmente soggiornanti, ciò in quanto l’essere in condizioni irregolari spesso veniva considerato come una sorta di elemento indicatore della mancanza di effettivi e praticabili riferimenti di sostegno sul territorio. Esempio pratico: è complicato per un detenuto irregolare ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale perché è difficile che qualcuno gli procuri un alloggio fuori dal carcere. È ancora più difficile che persone in queste condizioni ottengano la possibilità di un regolare rapporto di lavoro perché vi sono dubbi di carattere interpretativo da parte delle amministrazioni, normalmente convenzionate con cooperative sociali per l’inserimento in progetti lavorativi di ex detenuti che stanno beneficiando delle misure alternative. Spesso ci sono stati posti quesiti dalle stesse cooperative sociali che hanno convenzioni con enti locali per svolgere e realizzare progetti di reinserimento lavorativo di ex detenuti, fondamentali per poter essere ammessi al godimento di queste misure alternative. Veniva spesso sottolineato, infatti, che nell’ipotesi in cui fosse stato ammesso ad un progetto di inserimento lavorativo un ex detenuto privo di pds la cooperativa non avrebbe potuto in seguito beneficiare dei contributi pubblici previsti per l’avviamento e lo svolgimento dei progetti. In altre parole, il detenuto extracomunitario irregolare o clandestino poteva usufruire di queste misure
    salvo incontrare maggiori problemi nella realtà pratica oltre a quelli che normalmente incontra un detenuto italiano.

    Tuttavia in linea di principio questo era ammesso.

    Abbiamo però un’inversione di tendenza anche nella prassi quotidiana dei tribunali di sorveglianza, in base ad una recente sentenza, la n. 30130 della Corte di Cassazione Penale sezione I^ del 17 luglio 2003. Con questa sentenza viene ribaltato un orientamento interpretativo di fatto consolidato da lungo tempo. In essa si sostiene che l’affidamento in prova al servizio sociale e in genere tutte le misure di trattamento al di fuori del penitenziario alternative alla detenzione non possono essere applicate allo straniero extracomunitario che si trovi in Italia in condizioni di clandestinità, poiché tale condizione renderebbe illegale la permanenza del medesimo straniero nel territorio dello Stato e non si potrebbe ammettere che l’esecuzione della pena abbia luogo con modalità tali da comportare la violazione o l’elusione delle norme che rendono configurabile detta illegalità.

    In termini più semplici, si vuol dire che ci sarebbe un’
    incompatibilità tra il godimento delle misure alternative alla detenzione e la condizione di irregolarità di soggiorno. Incompatibilità che viene affermata e risolta dalla Corte di Cassazione con l’esclusione categorica di possibilità di godere di qualsiasi misura alternativa alla detenzione da parte di uno straniero privo di pds.

    Ci sarebbe poi da vedere cosa si intende con "straniero privo di pds" in quanto abbiamo più volte verificato che lo straniero che al momento dell’ingresso in

     

    carcere aveva un pds, poi non riesce di fatto a rinnovarlo, quindi c’è il rischio che tutti gli stranieri detenuti, anche se originariamente in regola con il soggiorno, vengano poi trattati come se fossero dei semplici clandestini. La sentenza del 17 luglio trae origine, per l’appunto, dall’impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica di un’ordinanza del 17 aprile del 2002 del Tribunale di Sorveglianza di Taranto, che a suo tempo aveva disposto l’affidamento in prova al servizio sociale di una cittadina extracomunitaria priva di pds affermando quanto costituiva un orientamento consolidato, ossia che la pena deve essere obbligatoriamente espiata e quindi che una diversa soluzione comporterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati alla pena detentiva che siano cittadini italiani oppure stranieri in possesso di regolare pds.

    In altre parole, la misura alternativa alla detenzione è pacificamente una forma di espiazione della pena, una
    forma alternativa che però viene computata - non a caso - ai fini dell’espiazione della pena. Quindi anche il periodo di semilibertà o di affidamento in prova al servizio sociale è a tutti gli effetti per legge un periodo di espiazione della pena.

    Conseguentemente, poiché l’espiazione della pena è obbligatoria e non si potrebbe ammettere una disparità di trattamento tra cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e stranieri irregolarmente soggiornanti, le stesse misure devono (quantomeno in linea teorica) essere ammesse per i cittadini extracomunitari privi di un regolare pds.

    Questo in effetti era l’orientamento consolidato della magistratura ma la Corte di Cassazione, con questo provvedimento, ritiene invece che non sia ammissibile perché
    non vi è compatibilità con le norme che disciplinano l’ingresso e il soggiorno nel territorio italiano.

    In altre parole, la Corte di Cassazione afferma una ontologica incompatibilità tra misure alternative fuori dal carcere ed esecuzione della pena nei confronti dello straniero clandestino. Questo, tra l’altro, troverebbe conferma - sempre secondo la Corte di Cassazione - in quella norma introdotta dalla legge Bossi-Fini che prevede all’art.16 del T.U. la sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione per i c.d. "clandestini", ovvero l’espulsione con l’allontanamento obbligatorio del condannato dal territorio italiano nel caso in cui abbia subito una condanna a una pena inferiore a due anni di reclusione o abbia una pena residua da scontare inferiore ai due anni. In altre parole, questa previsione sulla misura alternativa o sostitutiva alla detenzione sotto forma di espulsione, confermerebbe l’incompatibilità tra la fruizione delle misure alternative e la condizione di irregolarità del soggiorno. Per la verità questa sentenza (che tra l’altro consta di una motivazione assolutamente sintetica) lascia pensare e suscita quantomeno perplessità. Suscita perplessità specialmente l’ultima affermazione laddove si sostiene che la conclusione a cui è pervenuta la Corte di Cassazione non si presterebbe a dubbi di legittimità costituzionale poiché la disparità del trattamento riservato ai cittadini e agli stranieri regolarmente presenti nel territorio dello Stato rispetto ai clandestini troverebbe giustificazione nella differenza delle situazioni giuridiche che fanno capo a queste diverse categorie. In altre parole, esiste sì una disparità di trattamento

    l’espulsione con l’allontanamento obbligatorio del condannato dal territorio italiano nel caso in cui abbia subito una condanna a una pena inferiore a due anni di reclusione o abbia una pena residua da scontare inferiore ai due anni. In altre parole, questa previsione sulla misura alternativa o sostitutiva alla detenzione sotto forma di espulsione, confermerebbe l’incompatibilità tra la fruizione delle misure alternative e la condizione di irregolarità del soggiorno. Per la verità questa sentenza (che tra l’altro consta di una motivazione assolutamente sintetica) lascia pensare e suscita quantomeno perplessità. Suscita perplessità specialmente l’ultima affermazione laddove si sostiene che la conclusione a cui è pervenuta la Corte di Cassazione non si presterebbe a dubbi di legittimità costituzionale poiché la disparità del trattamento riservato ai cittadini e agli stranieri regolarmente presenti nel territorio dello Stato rispetto ai clandestini troverebbe giustificazione nella differenza delle situazioni giuridiche che fanno capo a queste diverse categorie. In altre parole, esiste sì una disparità di trattamento ma ci sarebbero anche diverse condizioni che giustificherebbero questa disparità di trattamento.

     

    Ad avviso del sottoscritto, la sicurezza ostentata dalla Corte di Cassazione nell’escludere i difetti o rilievi di legittimità costituzionale rispetto alla soluzione prospettata, non sembra così pacificamente condivisibile perché esistono dei
    principi generali rispetto ai quali non sembra che le argomentazioni della Corte risultino convincenti. Innanzitutto, come aveva giustamente affermato sia il Tribunale di Sorveglianza di Taranto e più in generale praticamente tutti i Tribunali di Sorveglianza, l’esecuzione della pena è obbligatoria. Non ci può essere da questo punto di vista nessuna disparità di trattamento tra soggetti regolarmente soggiornanti o soggetti irregolarmente soggiornanti e cittadini, perché la legge è uguale per tutti. D’altra parte è altrettanto pacifico che la pena ha una funzione rieducativa, quindi indipendentemente dal fatto che il detenuto sia straniero clandestino o regolare, la funzione della pena è parimenti uguale per tutti i soggetti. Per tutti il trattamento detentivo, come pure le misure alternative, hanno la funzione di promuovere la rieducazione del soggetto e la sua reintegrazione nella società.

    Questo anche indipendentemente dal fatto che poi, a pena espiata, debba eventualmente essere eseguito un provvedimento di espulsione per mancanza di un valido pds in Italia. In altre parole, se una persona si è per così dire rieducata, poi può mettere a frutto la sua rieducazione anche nel suo paese d’origine, dopo l’espulsione. Questo non sarebbe impedito dall’attuale normativa, tuttavia la medesima funzione rieducativa dovrebbe valere per tutti i soggetti che in Italia sono detenuti o ammessi alle misure alternative.

    Un altro principio pacifico è che per legge e non per opinione del sottoscritto, le misure alternative alla detenzione sono a tutti gli effetti forme di espiazione della pena e, non a caso, si contano come se fossero anni, mesi, settimane o giorni di detenzione ai fini del computo della pena residua. Di conseguenza non si vede perché non vi dovrebbe essere anche sotto questo profilo una parità di trattamento. D’altra parte l’argomento forte utilizzato dalla Corte di Cassazione - ossia l’attuale introduzione da parte della legge Bossi-Fini della misura alternativa o sostitutiva alla detenzione come l’espulsione per chi si trova in determinate condizioni - non confermerebbe l’incompatibilità con la possibilità di fruire delle misure alternative Questo per il semplice motivo che le espulsioni sotto forma di misura sostitutiva o alternativa alla detenzione non sono provvedimenti automatici ma provvedimenti che possono essere adottati dal magistrato competente, come pure possono non essere adottati. In altre parole, quantomeno nei casi in cui non si ritenesse di applicare l’espulsione come misura alternativa o sostitutiva, non dovrebbero esservi ostacoli perché il giudice possa riconoscere l’ammissibilità del soggetto alle misure alternative in ragione delle sue particolari condizioni e della condotta precedente.

    In buona sostanza, i dubbi sulla disparità di trattamento tra stranieri cosiddetti clandestini o stranieri regolarmente soggiornanti e cittadini italiani per quanto riguarda l’assoggettamento alla legge - che è uguale per tutti - e quindi
    i dubbi di legittimità costituzionale permangono. L’unica possibilità a questo punto (visto che la Corte di Cassazione ha affermato questo orientamento) per i magistrati di sorveglianza che dovessero avere delle

     

    perplessità sulla correttezza di questo ragionamento giuridico è sollevare la questione della legittimità costituzionale quindi
    chiedere direttamente alla Corte di pronunciarsi a riguardo con particolare riferimento alla parità di trattamento dei soggetti di fronte alla legge penale.

    Non mancheremo naturalmente di dare informazione sulla eventuale proposizione di ricorsi di questo genere, chiedendo anche a chi è interessato alla materia di fornirci informazioni che dovessero essere raccolte sul territorio.

       

    1. • Per ulteriori approfondimenti vedi L’esecuzione penale nei confronti dei migranti irregolari e il loro "destino" a fine pena, di E.Santoro

       

    2.  

    L’esecuzione penale nei confronti dei migranti irregolari e il loro "destino" a fine pena, di E.Santoro