Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Commenti di Antigone alla proposta del ministro Alfano sulla detenzione domiciliare e la messa alla prova

Commenti di Antigone alla proposta del ministro Alfano sulla detenzione domiciliare e la messa alla prova

di Alessio Scandurra

Le prima bozza circolata del disegno di legge “Alfano” sulla esecuzione delle pene presso il domicilio e messa alla prova, impone da subito alcune preoccupati commenti. Ad allarmare è soprattutto il fatto che in una stagione come questa, caratterizzata dal un drammatico sovraffollamento degli istituti di pena, la bozza in questione introduca, accanto ad interventi deflattivi, peraltro si teme di modesta portata, anche misure che avrebbero come esito addirittura una crescita della popolazione detenuta. 
Ma partiamo dalla relazione introduttiva, che recita: “il principio che si intende affermare è che la misura alternativa alla detenzione può essere concessa solo in presenza di una riparazione a favore della collettività”. Questa premessa, che fa da sfondo alla proposta, pare di per sé problematica. Il diritto costituzionale della persona al “trattamento penitenziario”, e ad una pena flessibile, possono infatti essere subordinati ad adempimenti in parte indipendenti dalla volontà della persona stessa? Sarà possibile garantire a tutti gli interessati, in tutti i territori, forme di riparazione, declinate in questo caso nella forma dei lavori di pubblica utilità, compatibili con gli impegni già previsti dalle misure alternative e dalla nuova misura della sospensione? Il dilemma di fondo è in altri termini il seguente: le persone vanno aiutate nel loro, spesso non facile, percorso di reinserimento, o vanno sostenuti solo i “meritevoli”, inserendo nuovi ostacoli nei percorsi trattamentali? La legislazione recente, e questa proposta, sembrano optare per la seconda soluzione. 

L’impatto peraltro delle misure proposte rischia di essere deludente. Nel caso infatti della Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a un anno (Art. 1), chi finisce in carcere per condanne inferiori ai 12 mesi difficilmente ha una casa o altro domicilio, necessari per l’accesso alla misura, ed il problema è in parte analogo anche per chi è ancora in carcere con residui di pena inferiori all’anno. In pratica, a meno di interventi davvero massicci da parte del welfare locale, in grado di garantire a chi non le ha le risorse per accedere alla misura, l’esito della norma, comunque positivo, sarà quello di far accedere in tempi rapidi a questa forma di detenzione domiciliare coloro che in linea di massima avrebbero potuto accedere ad altre misure alternative, limitando la discrezionalità del giudice, ed ammettendo anche i recidivi reiterati. 

Quanto all’Articolo 3, Modifiche al c.p. in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, anche in questo caso gli effetti deflattivi della norma rischiano di essere limitati. Quali sono anzitutto i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni? Il furto semplice? E chi è che, per un furto semplice, in Italia rischia il carcere? Si tratta purtroppo dei soliti ignoti, protagonisti di quella che chiamiamo sempre più spesso detenzione sociale, e c’è da dubitare che questa norma sarà in grado di evitare per costoro il ricorso al carcere.

La norma pone infatti anzitutto il problema degli stranieri senza permesso di soggiorno. Come si immagina che costoro possano accedere alla sospensione, non essendo in esecuzione di pena, e quindi non avendo titolo legittimo di soggiorno sul territorio?

La norma introduce poi l’istituto, assai problematico, dei lavori di pubblica utilità. Chi oggi fatica ad accedere al sistema delle misure alternative è la fascia più debole dei detenuti, meno dotata in termini di risorse sociali e relazionali. Prevedere un impegno, non retribuito, che si aggiunge alle difficoltà che queste persone incontrano a trovare una casa ed un lavoro, significa rendere la misura inaccessibile alle fasce più deboli degli imputati, ovvero proprio a coloro che in effetti finiscono in carcere per reati di così modesto allarme. 

A fronte di queste due misure, dagli effetti verosimilmente molto limitati, si segnala come la bozza contenga anche misure che avrebbero addirittura l’effetto di far crescere ulteriormente il numero delle persone in carcere, come nel caso dell’Articolo 2, Modifiche all’articolo 385 del codice penale, che prevede innalzamenti di pena non irrilevanti per il reato di evasione. 

Ma stupisce ancora di più l’inserimento del lavoro di pubblica utilità anche tra le prescrizioni necessarie per la concessione dell’affidamento in prova ordinario, e della libertà controllata (Art. 6 e 7), limitando in questo modo il già ristrettissimo ambito di applicazione di questi strumenti alternativi al carcere.  

In conclusione sembra che il governo, pur comprendendo la drammaticità della attuale situazione di emergenza, non riesca a liberarsi dalla convinzione, smentita inoppugnabilmente dai fatti, per cui le alternative al carcere rappresentano una minaccia, e non una risorsa, per la sicurezza collettiva. Ed è prevedibile come, muovendo con da una simile convinzione, sarà molto difficile varare misure di reale efficacia contro il sovraffollamento. Da questi primi segnali la stagione attuale, caratterizzata dalla violazione dei diritti più elementari dei soliti ignoti autori di reato, non sembra dunque destinata chiudersi rapidamente.