Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Espulsioni per via aerea. Transito nella UE - I contenuti del decreto di recepimento direttiva 2003/110/CE, meltingpot.org, 25/01/07

Espulsioni per via aerea. Transito nella UE - I contenuti del decreto di recepimento direttiva 2003/110/CE, meltingpot.org, 25/01/07

Espulsioni per via aerea. Transito nella UE - I contenuti del decreto di recepimento direttiva 2003/110/CE

A cura dell’Avv. Paolo Cognini

Nella seduta del 12 gennaio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del Decreto Legislativo con il quale viene recepita la direttiva del Consiglio Europeo n. 2003/110 relativa al transito nell’ambito dei provvedimenti di espulsione per via aerea.

Il Decreto Legislativo ha come finalità essenziale quella di regolamentare le procedure da applicarsi nel caso in cui l’espulsione per via aerea non possa essere eseguita con volo diretto al Paese di origine, ma richieda il transito attraverso uno Stato Membro della Comunità Europea. Per quanto riguarda il nostro Paese, l’autorità competente per le richieste e le autorizzazioni al transito sarà la Direzione Centrale per l’Immigrazione e la Polizia di Frontiera. Oltre a disciplinare le modalità con le quali dovranno essere formulate le richieste e concesse le autorizzazioni, lo schema del decreto legislativo, tra le altre cose, prevede che:

-  Il transito per via aerea non potrà essere richiesto nè autorizzato dal nostro Paese se il cittadino di un paese terzo corre il rischio di subire, "nel paese di destinazione o di transito, trattamenti inumani o umilianti, torture o la pena di morte oppure rischia la vita o la libertà a causa della sua razza, religione, nazionalità, del suo orientamento sessuale, delle sue convinzioni politiche o della sua appartenenza ad un genere o ad un determinato gruppo sociale".

-  La richiesta di transito da parte di uno Stato membro potrà essere respinta qualora il cittadino di un Paese terzo sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o, comunque, risulti in Italia "imputato ovvero condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e, in ogni caso, per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché destinatario di provvedimenti restrittivi della libertà personale, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 2005, n. 69 e fatti salvi gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di estradizione";

-  Le operazioni di transito in territorio italiano dovranno essere effettuate nel più breve tempo possibile e, comunque, entro le 24 ore. Qualora tale termine sia inutilmente decorso, la Direzione Centrale dovrà attivarsi affinchè tali operazioni siano comunque concluse entro le successive 48 ore. Al cittadino straniero in attesa della partenza dovrà essere garantito il vitto ed, eventualmente, le cure;

-  Il cittadino straniero in transito potrà essere collocato, per il tempo strettamente necessario, nei locali adibiti ad uffici di pubblica sicurezza o negli spazi della zona sterile aeroportuale;

-  In componenti della scorta che eventualmente accompagna il cittadino straniero espulso, non potranno portare armi e dovranno indossare abiti civili.

-  Il testo del Decreto Legislativo

Avv. Paolo Cognini
Redazione MeltingPot Marche