Luci ed ombre sulla riforma del TU per l’immigrazionedi Mario Pavone (Avvocato)Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 24 aprile 2007, un disegno di Leggedelega che modifica, in alcune parti, la disciplina normativa vigente in tema di immigrazione ele norme sulla condizione dello straniero con l’intento di introdurre nuove regole per glistranieri che giungono in Italia sempre più numerosi.Il provvedimento varato dal Governo prevede numerose novità, dalla programmazione triennaledei flussi, all’auto-sponsorizzazione, al superamento dei Cpt fino al voto amministrativo per isoggiornanti di lungo periodo.Una volta approvata dal Parlamento la Legge delega,il Governo avrà a disposizione 12 mesi peradottare il decreto legislativo con le modifiche necessarie.Va, quindi, sottolineato che le modifiche apportate dal Governo alla normativa vigente nonhanno alcuna immediatezza nella loro applicazione ed, in conseguenza, le norme vigentiresteranno ancora in vigore fino alla definitiva emanazione ed entrata in vigore delle nuovenorme.Le linee guida tracciate dal Governo per le modifiche da apportare alla attuale normativa inmateria sono le seguenti:a) promuovere l’immigrazione regolare, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro dicittadini stranieri;a-bis) agevolare l’invio delle rimesse degli stranieri verso i Paesi di origine;b) semplificare, nel rispetto dei vincoli derivanti all’Italia dall’adesione agli accordi diSchengen, le procedure per il rilascio del visto per l’ingresso nel territorio nazionale ancheattraverso la revisione della documentazione da esibire da parte dello straniero interessato e laprevisione dell’obbligo di motivazione del diniego per tutte le tipologie di visto, prevedendoforme di tutela e garanzia per i richiedenti i visti;c) semplificare le procedure ed i requisiti necessari per il rilascio del nulla osta, del per messo disoggiorno e del suo rinnovo, eliminando il contratto di soggiorno e prevedendo per le proceduredi rinnovo forme di collaborazione con gli enti locali, adeguando e graduando la durata deipermessi di soggiorno, razionalizzando i relativi procedimenti anche con una riorganizzazionedegli sportelli unici per l’immigrazione istituiti presso le Prefetture-Uffici Territoriali delGoverno attraverso forme di supporto e collaborazione alle loro attività da parte degli entipubblici nazionali, degli enti locali, delle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, nonchédi associazioni di promozione sociale del volontariato e della cooperazione;d) prevedere in conformità al capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranierialla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, l’elettorato attivo epassivo per le elezioni amministrative a favore degli stranieri titolari del permesso di soggiornoCE per soggiornanti di lungo periodo alle modalità di esercizio e alle condizioni previste per icittadini dell’Unione europea;e) armonizzare la disciplina dell’ingresso e soggiorno sul territorio nazionale alla normativadell’Unione europea anche prevedendo la revisione degli automatismi collegati alla sussistenzadi determinati presupposti o all’assenza di cause ostative, con l’introduzione di una piùpuntuale valutazione di elementi soggettivi;f) rendere effettivi i rimpatri, graduando le misure d’intervento, anche al fine di migliorare ilcontrasto dello sfruttamento dell’immigrazione clandestina, incentivando la collaborazione, atal fine, dell’immigrato;g) superare l’attuale sistema dei centri di permanenza temporanea e assistenza, promuovendonee valorizzandone la funzione di accoglienza, di soccorso e di tutela dell’unità familiare, emodificando la disciplina relativa alle strutture di accoglienza, e di trattenimento degli stranieriirregolari in modo da assicurare comunque sedi e strumenti efficaci per l’assistenza, il soccorsoe l’identificazione degli immigrati ed il rimpatrio di quanti sono legittimamente espulsi;2h) favorire l’inserimento civile e sociale dei minori stranieri, compresi quelli affidati esottoposti a tutela, adeguando le disposizioni sul loro soggiorno;i) favorire il pieno inserimento dei cittadini stranieri legalmente soggiornanti;l) consentire interventi di carattere straordinario e temporaneo di accoglienza da parte degli entilocali per fronteggiare situazioni di emergenza;m) aggiornare le disposizioni relative alla composizione ed alle funzioni della Consulta per iproblemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie anche in relazione alla sua collocazionepresso il Ministero della solidarietà sociale ed alla presidenza del Ministro della solidarietàsociale o di persona da lui delegata;n) potenziare le misure dirette all’integrazione dei migranti, concepita come inclusione,interazione e scambio e non come coabitazione tra comunità separate, con particolare riguardoai problemi delle seconde generazioni e delle donne anche attraverso la definizione della figurae delle funzioni dei mediatori culturali;o) prevedere ulteriori fonti di finanziamento del Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati,tra i quali contributi volontari dei datori di lavoro e contributi, donazioni o cofinanziamentidisposti da privati, enti, organismi anche internazionali e dall’Unione Europea;p) favorire una adeguata tutela delle vittime di riduzione o mantenimento in schiavitù o inservitù, delle vittime di tratta, delle vittime di violenza o grave sfruttamento e garantire il loroaccesso ai diritti previsti dalla normativa vigente;q) coordinare, sul piano formale e sostanziale, le disposizioni emanate in attuazione dellapresente delega con le altre disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e con lalegislazione nazionale e comunitaria vigente in materia.Ad una prima lettura della riforma, le novità più rilevanti contenute nella Legge delegasottoposta al vaglio del Parlamento, sono le seguenti:Flussi MigratoriViene modificato il meccanismo di determinazione e programmazione dei flussi migratori deilavoratori stranieri da ammettere sul territorio nazionale che da annuale diviene triennalesebbene con la possibilità di un adeguamento annuale in base alle effettive richieste del mercatodel lavoro;Liste di collocamentoI lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per lavoro subordinato, anchestagionale potranno iscriversi alle liste di collocamento a cui potranno attingere i datori dilavoro.Le liste,a carattere numerico, saranno organizzate in base alle singole nazionalità con criteriocronologico e tenute dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o presso le autoritàdei Paesi d’origine.Nella formazione delle graduatorie si terrà conto del grado di conoscenza della lingua italiana,di eventuali titoli e qualifiche professionali e della frequenza a corsi di istruzione in cui siagarantita la diffusione dei valori della Costituzione italiana.La “sponsorizzazione”La legge introduce nuovamente l’istituto della c.d. “sponsorizzazione”, già previsto dalla leggeTurco-Napolitano e abolito dalla legge Bossi-Fini.A fare da garante per l’ingresso in Italia di un extracomunitario potrà, infatti, essere sia unprivato cittadino sia uno sponsor istituzionale,come enti locali, sindacati, associazioniimprenditoriali.3Le quote destinate alla sponsorizzazione pubblica e privata saranno individuate distinta mente,con la possibilità anche, nell’ambito della quota privata, di consentire allo straniero,con risorsefinanziarie adeguate, di auto-sponsorizzarsi.Categorie di lavoratori esclusi dalle quoteVengono escluse dalle quote previste e rientrano tra i lavoratori ammessi a risiedere liberamente in Italia le colf e le badanti.Altri ingressi fuori quota sono previsti per alcune altre categorie di lavoratori come professoriuniversitari, ricercatori e personalità di chiara fama.Rimesse dei lavoratori stranieriLe rimesse dei lavoratori stranieri verso i Paesi di origine verranno agevolate medianteinterventi volti a promuovere accordi con le associazioni di categoria per la riduzione dei costidi trasferimento.Inoltre sono previsti aiuti per agevolare il reimpiego per lo sviluppo nei Paesi d’origine e perfavorire l’utilizzo delle competenze acquisite in Italia attraverso l’impiego in attività dicooperazione allo sviluppo.Visti d’ingressoLa Legge delega prevede, altresì, una semplificazione delle procedure e della documentazioneper il rilascio dei visti di ingresso e l’estensione a tutte le tipologie di visto dello obbligo dimotivazione del relativo diniego.Abolizione del contratto di soggiornoViene,inoltre,abolito il contratto di soggiorno e introduce una semplificazione delle procedureper il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.In sede di rinnovo esso avrà la durata di un anno per chi ha contratti di lavoro determinato didurata fino a 6 mesi,di due anni per i contratti superiori a sei mesi,di tre anni per un rapporto dilavoro a tempo indeterminato o autonomo.Il permesso di soggiorno resterà valido per un ulteriore anno in caso di cessazione del rapportodi lavoro, in modo da consentire all’immigrato di cercare una nuova occupazione.La legge ha inoltre previsto permessi di soggiorno per motivi umanitari, rilasciati dal Prefetto.Diritto di votoLa legge delega introduce il diritto di voto attivo e passivo, nelle elezioni amministrative, per isoggiornanti di lungo periodo in conformità al capitolo C della Convenzione sullapartecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio1992.CPTI Centri di Permanenza Temporanei, ridotti nel numero, diverranno Centri di Espulsione per glistranieri da espellere che si sottraggano all’identificazione per i quali e prevista una congruariduzione del periodo di permanenza.4Verranno ospitati nelle medesime strutture anche i cittadini stranieri identificati o checollaborino alla loro identificazione, in tutti i casi in cui non sarà possibile procedereall’espulsione immediata con accompagnamento coattivo.Minori stranieriLa legge delega riserva particolare attenzione ai minori stranieri per i quali è previsto il rilasciodi un permesso di soggiorno per motivi familiari al minore straniero che, al compimento dei 18anni, risulti a carico di uno o entrambi i genitori.Inoltre, al compimento dei 18 anni, il permesso di soggiorno rilasciato al minore straniero nonaccompagnato potrà essere convertito in altre tipologie di permesso, compresa quella peraccesso al lavoro.Il Governo ha previsto anche la introduzione di un permesso per protezione sociale per lostraniero che, avendo compiuto reati durante la minore età,abbia comunque conclusopositivamente il percorso riabilitativo.Lavoro nella Pubblica AmministrazioneInoltre, il provvedimento emanato dal Governo introduce la possibilità per gli stranieri diaccedere a impieghi nella pubblica amministrazione nell’ottica di un migliore integrazione neltessuto sociale.Il ritorno alla competenza dei Tribunali in tema di espulsioneAltro punto saliente della riforma è costituito dal ritorno della competenza dei Tribunali incomposizione monocratica in materia di espulsione,che il precedente Governo,con una rilevantemodifica,aveva affidato ai Giudici di Pace.Sin qui i punti salienti del provvedimento che non manca di suscitare alcune perplessità neglistudiosi della materia e che meritano di essere sottolineate.La individuazione dei lavoratori stranieriAncora una volta la soluzione del problema dei Flussi Migratori,nell’ottica del Governo,passaattraverso la individuazione numerica e non nominativa dei lavoratori stranieri da ammettere inItalia.Sia i datori di lavoro che le organizzazioni che si occupano dell’immigrazione in Italia hannopiù volte chiesto a gran voce al Governo di emanare un provvedimento che prevedesse, da unaparte, la formazione professionale all’estero dei lavoratori stranieri e, dall’altra,laindividuazione dei lavoratori secondo la qualifica professionale posseduta al finedell’inserimento nel mercato del lavoro in Italia secondo un meccanismo di concertazione traStato-Sindacati e Confindustria ed altre organizzazioni datoriali, che tenesse conto del “turnover”e delle effettive richieste annuali di lavoratori stranieri in settori strategici per l’economiadel Paese quali l’agricoltura,l’industria e l’artigianato per favorirne un rapido inserimento.La c.d. “sponsorizzazione”Ad un meccanismo rigoroso, quale quello innanzi delineato,viene ipotizzato dalla Legge delegaquello della cd “sponsorizzazione” in cui vengono legittimati, da una parte, l’ingresso dilavoratori dequalificati e dall’altro lo sfruttamento degli stessi, come registrato nel recentepassato, semplicemente abilitando “enti pubblici, organizzazioni ed associazioni”, non bene5individuate dalla normativa emananda, a farsi carico del viaggio e soggiorno dei lavoratoristranieri costretti a “ripagare” in vario modo la propria permanenza in Italia.Alcuni recenti episodi venuti alla luce in varie parti d’Italia hanno reso noto alla collettivitàquanto tale intervento sia ad appannaggio delle varie organizzazioni criminali transazionali ed ilauti guadagni che le stesse ricavano dallo sfruttamento dei lavoratori stranieri, senza con ciòdimenticare l’avvento di nuove forme di criminalità di cui sono vittima i minori stranierisfruttati, le donne migranti e gli stessi lavoratori stranieri rimasti privi di sostegno economicoche entrano a far parte delle bande criminali non per scelta ma per necessità di onorare i propriimpegni economici con ciò accrescendo la popolazione carceraria straniera e di cui si dirà oltre.Le rimesse dei lavoratoriIl Governo interviene sul problema del costo delle rimesse dei lavoratori all’estero noncalmierando il libero mercato esistente ma semplicemente mediante “interventi volti apromuovere accordi con le associazioni di categoria per la riduzione dei costi di trasferimento”.Non si comprende la ragione per cui il Governo non sia intervenuto introducendo nella delicatamateria meccanismi alternativi per le rimesse all’estero ovvero abilitando alcuni Istituti bancariper il servizio da svolgere in favore degli immigrati a costi concordati ed uniformi sul territoriostante la grande liquidità che esso genera.I visti d’ingressoLa legge delega nulla aggiunge al meccanismo introdotto nel 2004 dalle modifiche al Regolamento apportate dal vecchio Governo e che ha istituito gli Sportelli Unici per l’immigrazionepresso lo Prefetture.Sta di fatto che,alla fine dello scorso anno,vista la materiale impossibilità di ottenere i visti datali sportelli, il Governo ha prima demandato alle Poste la presentazione delle domande, con unservizio criticato da molte parti, per poi affidare ai Comuni il rilascio ed il rinnovo dei permessied ai Patronati la istruzione e presentazione delle relative pratiche, al solo scopo di accorciare itempi.La eliminazione del contratto di soggiorno,per altri versi,è destinata a suscitare un vespaio dicritiche poiché non collega più la presenza in Italia degli stranieri ad un lavoro dipendente ostagionale che,per contro,costituisce l’asse portante del’attuale impianto normativo.Il rimpatrio volontario e l’espulsioneAltro punto dolente della riforma è la previsione del cd rimpatrio volontario “assistito” direttoanche a cittadini stranieri non espulsi privi dei necessari mezzi di sussistenza per il rientro neiPaesi di origine o di provenienza e finanziato da un "Fondo nazionale rimpatri" da istituirepresso il Ministero dell’interno ed alimentato con contributi a carico dei datori di lavoro, deglienti o associazioni, dei cittadini che garantiscono l’ingresso degli stranieri e degli stranierimedesimi.Tale meccanismo suscita perplessità poiché ammette, da una parte, un rientro per sceltadell’immigrato che,privo di mezzi di sussistenza,attingerebbe al Fondo solo per avere una fontedi finanziamento temporaneo per poi rientrare clandestinamente in Italia.Meglio sarebbe stata la previsione di forme di assistenza temporanea per ex lavoratori in cercadi nuova occupazione posto che i beneficiari del Fondo sarebbero unicamente gli stranieriregolari in Italia e non già i clandestini.Il diritto di voto e la partecipazione ai concorsi pubblici6Si tratta di due nuovi istituti introdotti dalla Legge delega che introducono il diritto di voto perle amministrazioni locali e la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici per i soggiornati dilungo periodo CE (già in possesso della vecchia carta verde).Sul punto alcune amministrazioni avevano già introdotto forme di partecipazione alla vitapubblica da parte degli stranieri residenti in Italia varando Consulte di varia natura.Non sono mancate,tuttavia,critiche a tali innovazioni che ammettono alcune modifiche del testoCostituzionale e segnatamente all’art.97 della Costituzione stante la generale previsione, per iconcorsi pubblici, del possesso della cittadinanza Italiana ovvero della cittadinanza di uno deiPaesi UE e la conoscenza della lingua italiana.E’ indubbio che,in mancanza di tali modifiche,il testo normativo,seppure approvato,sarà sottoposto alle censure della Corte Costituzionale.Le modifiche dell’impianto sanzionatorioDeve ritenersi infelice il ritorno alla competenza dei Tribunali, in composizione monocratica,sulla delicata materia della espulsione.La devoluzione della materia alla competenza dei Giudici di Pace,sia pure senza un preventivoaggiornamento professionale sul diritto dell’immigrazione, come lamentato da vari giudici nontogati,stava dando i suoi frutti con decisioni degne di nota che molto spesso hanno colmatoalcune deficienze normative in materia come quella della sospensione del provvedimento diespulsione in presenza di motivi giustificati (che viene introdotto ex novo dalla legge delega).Non si evince neppure dal provvedimento la natura delle modifiche da apportare alle sanzionipreviste per la inosservanza della legge al di là di una generica la riconduzione, per i casi in cuisi preveda il ricorso alla sanzione penale,delle procedure correlate alla violazione delledisposizioni in materia d’immigrazione nell’alveo degli istituti e dei principi stabiliti in viagenerale dal codice penale e di procedura penale alla introduzione di un meccanismo deterrentegraduale con riferimento alla sanzione amministrativa e penale da irrogare allo stranieroclandestino o che si sottragga alla espulsione, correlato ai motivi della espulsione stessa.I Centri di permanenza TemporaneaDa più parte criticati e definiti, persino, Centri di detenzione temporanea, i CPT sono destinati ascomparire nel tempo, sostituiti dai Centri di Espulsione ridotti di numero ma che,nella loroessenza, ne costituiscono la riproposizione anche se il Governo ha previsto la possibilità dimigliori garanzie per gli stranieri espellendi identificati e la possibilità di uscire “a tempo” daglistessi benché sia lecito dubitare che all’uscita possa seguire il rientro attesa la natura delprovvedimento di espulsione posto a base del ricovero nei Centri.Lodevole è il recepimento nella nuova normativa della preventiva identificazione dello straniero detenuto ai fini della espulsione,come sottolineato da varie parti,in costanza della detenzioneal fine di eliminare alla radice un ulteriore periodo di pseudo-detenzione nei Centri che siaggiunge,allo stato,a quello già sofferto in carcere,favorendo le fughe dalle attuali strutture e laclandestinità.I Minori stranieriPur prevedendo la Legge una rivisitazione della materia, sulla scorta delle decisioni emanate davari Tribunali e della Cassazione,in tema di permesso di soggiorno,la nuova normativa nonprevede misure di alcun natura per favorire il reinserimento dei minori sfruttati o disadattati nelcontesto sociale che vengono invece affidati,nell’ottica del legislatore, ai Consigli Territorialipresso le Prefetture che,in passato, non hanno contribuito, in maniera decisiva,alla soluzione delpur rilevante problema.7L’esperienza di tutti i giorni,nelle aule scolastiche e per le strade delle nostre città, segnala unacomplessiva difficoltà di inserimento sociale dei minori stranieri sia per problemi linguistici cheper condizioni economico che spesso generano fenomeni di sfruttamento e di criminalitàminorile.I disabili stranieri e gli anzianiAltro problema irrisolto dalla nuova normativa è quello della parificazione dei disabili stranieria quelli italiani, nell’ottica di una più generale tutela dei soggetti deboli, come pure deglianziani, che, per la loro condizione umana,si trovano ad affrontare i problemi della quotidianitàin misura nettamente maggiore rispetto ai cittadini italiani essendo privi di reddito, di pensione,di casa,di un assistenza sanitaria adeguata,per la quale non possono provvedere con proprimezzi.La legge delega non delinea alcuna provvidenza in materia per tali categorie accrescendo ildisagio sociale delle stesse ed i problemi di inserimento nella vita del Paese.I detenuti stranieriLa legge non dedica alcuna norma alla condizione dei detenuti stranieri, a di là della preventivaidentificazione durante la detenzione ed ai soli fini della espulsione,senza prevedere alcunanorma,propria dei detenuti italiani, per fruire delle misure alternative e favorendone ilreinserimento sociale in Italia ovvero nei Paesi di provenienza come prevede la normativavigente in tema di ordinamento penitenziario.Si tratta di una grave lacuna della Legge che, da una parte, non prevede il rilascio di unpermesso di soggiorno al detenuto per fruire di tali misure, dall’altra, non prevede forme diassistenza per il reinserimento sociale o lavorativo dei medesimi, come, peraltro, sancito dallaCassazione.Interpreti e traduttoriIn tema di assistenza legale degli imputati ovvero dei detenuti, la normativa non individua unasoluzione accettabile del grave problema dell’interpretariato e traduzioni sia nelle aule digiustizia sia nel sistema carcerario,impedendo di fatto l’esercizio del diritto al c.d. “giusto processo” come introdotto nell’art. 111 della Costituzione.Si tratta di un problema non più rinviabile e per cui giace da tempo in Parlamento un appositoDDL d’iniziativa dell’On.le Angela Napoli diretto ad istituire un Albo di Interpreti e traduttoriche potrebbe servire a colmare una grave lacuna dell’Ordinamento giudiziario atteso che, allostato, tali professionisti, del tutto privi di apposita qualifica professionale,vengono selezionatida elenchi istituiti presso le cancellerie dei vari Tribunali contribuendo ad accrescere ilproblema e non a risolverlo.Analoga questione si pone anche per altre amministrazioni dello Stato, prima fra tutto ilServizio Sanitario Nazionale, in cui mancano tali figure impedendo di fatto l’esercizio di dirittifonda mentali per ogni cittadino straniero residente in Italia.Inutile aggiungere che la Giurisprudenza, a tutti i livelli, è ormai orientata in maniera costantenel garantire il rispetto del diritto del cittadino straniero ad avvalersi dell’interprete tutte le voltein cui non parli o non comprenda la lingua italiana.In definitiva, come appare dal pur breve commento della normativa emendanda, varie e numerose sono oggettivamente le lacune della Legge delega che non tiene conto né dei più recentiorientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia e tanto meno delle richieste provenienti8dalle varie Associazioni che si adoperano per l’assistenza, la formazione degli stranieri nellaottica di favorire il pieno inserimento sociale dei lavoratori e dei soggetti deboli stranieri.Numerose sono, quindi, le ragioni che ci inducono a dubitare dell’efficacia delle attuale sceltedi governo dei flussi migratori.La prima è legata alle cause dello stesso fenomeno migratorio,che non risiedono solo nelladomanda di lavoro che emerge nel mondo occidentale e che si rivolge agli stranieri, quantopiuttosto nella spaventosa povertà e nella crescita demografica esponenziale, e nei fenomenidelle guerre e delle persecuzioni ancora in atto, che attanagliano le popolazioni di vasta partedel mondo.Su tali circostanze, causa di migrazione continua anche verso il nostro paese, la maggiore ominore rigidità delle politiche di ingresso e di soggiorno adottate non ha alcun effettodeterminante.La seconda è legata all’atteggiamento psicologico mostrato sin qui dai vari legislatori che,paventando un “pericolo di una vera invasione dell’Europa da parte di popoli che sono allafame, in preda ad una inarrestabile disoccupazione”, appaiono terrorizzati da un’imminenteinvasione, che poi non c’è stata, e mostrano di avere una rappresentazione parziale e imprecisadel fenomeno migratorio.Una delle conseguenze di una tale fobia da invasione alle porte è stata l’emanazione di decretiflussi, autorizzativi di nuovi ingressi, sempre e comunque insufficienti sia rispetto alla domandadi lavoro interna sia rispetto all’offerta di lavoro proveniente dalla manodopera straniera.Un’ultima ragione per cui può risultare fallimentare porre uno stretto e diretto collegamento tral’ingresso e la permanenza dello straniero extracomunitario e l’utilità economica del suoapporto lavorativo, sta nella difficoltà oggettiva di espellere dal territorio italiano coloro che,dopo aver lavorato e regolarmente soggiornato, abbiano successivamente perso il lavoro edunque, con esso, il titolo che legittimi la loro permanenza in Italia.Non appare facile “rispedire” a casa persone che, sia pure prive di opportunità lavorative,abbiano tuttavia nel nostro paese stretto legami affettivi, mandato a scuola i figli, iniziatopercorsi di integrazione sociale e culturale.Insomma, il limite culturale e ideologico della nostra legislazione in materia di immigrazione, èquello di basarsi sulla considerazione che ad emigrare non siano gli uomini ma la forza lavoro.Alla luce di tali argomenti - e anche considerando che non si può certo pensare di riuscire acontrastare gli ingressi irregolari stando di guardia alle frontiere, soprattutto in un paesevulnerabile come il nostro, immerso nel mediterraneo e caratterizzato da una costa lungacentinaia e centinaia di chilometri - non resta che modificare l’impianto della normativa sullaimmigrazione, favorendo gli ingressi, sia pure programmati su base triennale, di manodoperaqualificata di lavoratori stranieri formati all’estero da immettere nelle attività di lavoro di quantine facciano richiesta per la propria azienda, scongiurando, in tal modo, lo sfruttamento deilavoratori a nero.Deve, comunque, considerarsi del tutto impraticabile il sistema della chiamata numerica inluogo di quella nominativa del lavoratore straniero, scelto nelle liste di collocamento in variomodo formate, almeno per alcuni tipi di rapporto di lavoro poco qualificato (domestico,badante, piccole imprese) che, pur tuttavia, costituiscono peraltro gran parte del campo dioccupazione degli stranieri in Italia, rapporti in cui il rapporto di fiducia e la conoscenza direttaappaiono determinanti per la scelta.Per tali occupazioni il datore di lavoro italiano sarà sempre disincentivato a chiamare al lavorouna persona mai conosciuta né vista. Una liberalizzazione degli ingressi per tali lavoratoriappare,dunque,condivisibile.Già il Cnel, nel criticare il disegno di legge della Bossi Fini, indicava una tale prospettiva comeuna soluzione che avrebbe consentito o quanto meno facilitato l’incontro tra la domanda interna(soprattutto quella relativa al lavoro domestico e delle piccole imprese) e l’offerta di lavorodegli stranieri extracomunitari.9In conclusione e per ipotizzare una soluzione del problema,occorrerebbe privilegiare unmeccanismo d’ingresso su chiamata nominativa di lavoratori qualificati che consenta allostraniero di godere di un periodo di permanenza regolare durante il quale svolgaun’occupazione lavorativa,piuttosto che il principio della determinazione per decreto di risicatequanto generiche quote d’ingresso di lavoratori stranieri, limitate solo ad alcuni Paesi.Si tratterebbe dell’unico strumento che la stessa politica comunitaria dovrebbe adottare al finedi evitare che il governo del fenomeno migratorio sia regolato da azioni di polizia che cercanodi tamponare l’arrivo e lo sbarco di clandestini e l’approvazione, ogni quattro anni, diprovvedimenti di sanatoria che regolarizzino situazioni di fatto di lavoro nero e di soggiornoirregolare che sono dannosi sia per i lavoratori che per le aziende.L’auspicio è che, in sede di lavori parlamentari, tali problematiche vengano affrontate inmaniera esaustiva e che di pervenga ad una nuova Legge sull’immigrazione che tenga contodella presenza, ormai numerosa e socialmente rilevante, degli stranieri in Italia, che, come hasostenuto anche di recente il Presidente della Repubblica On.le Napolitano, contribuiscono
efficacemente con il proprio lavoro alla crescita dell’economia e del benessere per il Paese.