Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi un decreto legislativo, in attuazione di una direttiva comunitaria, che definisce le misure comuni per l´esecuzione di espulsioni per via aerea di stranieri destinati a Paesi terzi che, in assenza di voli diretti, debbano effettuare transito in aeroporti situati in un altro stato membro dell´Unione. In conformità alle convenzioni internazionali il transito per via aerea non è richiesto né autorizzato se il cittadino espulso corre il rischio di subire nel paese di destinazione o di transito trattamenti inumani, torture o pena di morte. Ovvero rischia la vita o la libertà a causa della razza, religione, nazionalità, etnia o convinzioni politiche. Il decreto disciplina il transito, prevede la comunicazione preventiva delle coordinate di viaggio allo Stato membro destinatario della richiesta e i casi in cui il transito può essere rifiutato. La Direzione Centrale per l´Immigrazione e la Polizia delle frontiere del Dipartimento della P.S. è l´autorità competente a ricevere ed inoltrare le richieste di transito. Il decreto prevede inoltre misure di sostegno che devono essere assicurate dallo stato richiedente il transito; tra cui il vitto, l´alloggio, le cure mediche urgenti ed essenziali, nonchè l´obbligo di riammmettere sul proprio territorio lo straniero, qualora le operazioni di transito non siano andate a buon fine. |