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Statuto


STATUTO

Della Associazione

ANTIGONE ONLUS

 

 

Art.1

Denominazione

E' costituita a Roma l'Associazione nazionale "ANTIGONE ONLUS".

L'Associazione non ha fini di lucro, è indipendente e non collegata ad alcun partito politico o gruppo istituzionalmente rappresentato.

L'associazione userà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "onlus".

 

Art. 2

Finalità

L'Associazione ha come finalità lo studio, la ricerca e la sensibilizzazione culturale sul tema del diritto, dei diritti, della giustizia, delle pene.

L'Associazione si propone di promuovere iniziative volte all'estensione del dibattito su tali tematiche, sugli aspetti che da esse derivano nel confronto politico nonché a sviluppare una crescente attenzione sociali sul tema dei diritti e delle garanzie nel sistema penale.

Su questi temi l'Associazione intende sviluppare il proprio dibattito in un continuo confronto con la realtà degli altri Paesi Europei.

L'Associazione si propone inoltre di promuovere iniziative di analisi e informazione sulla condizione carceraria, nel rispetto dei principi costituzionali.

 


 

ART.3

Oggetto sociale

L'Associazione si propone, anche in sinergia con l’associazione Centro studi Antigone:

-         di promuovere e coordinare studi, ricerche, dibattiti e seminari;

-         di promuovere la ricerca, la raccolta, la conservazione di materiali e di documenti inerenti la propria attività;

-         di proporre provvedimenti legislativi o linee emendative di provvedimenti in corso di discussione primariamente ispirate ai principi del diritto penale minimo, attorno a cui ottenere, per il conseguente iter legislativo, il più ampio consenso parlamentare;

-         di pubblicare materiali ed esiti delle proprie ricerche: giornali, riviste, libri, manuali, CD, anche a mezzo di specifica attività editoriale.;

-         di promuovere progetti indipendenti o coordinati con altre Associazioni che operano nello stesso ambito o in altri ambiti necessariamente connessi alle finalità dell'Associazione o di collaborare a progetti da esse avviati;

-         di svolgere una funzione di sollecitazione degli eletti nel Parlamento Europeo, nel Parlamento italiano, nei Parlamenti regionali e nelle Amministrazioni Locali affinché promuovano iniziative in ambito istituzionale dirette a rafforzare il sistema delle garanzie nel sistema penale e penitenziario a livello europeo, nazionale e italiano;

-         di promuovere campagne di informazione, di comunicazione, pubbliche manifestazioni, sui temi costituenti le proprie finalità;

-         di promuovere e organizzare corsi di formazione sui temi oggetto delle proprie finalità;

L'Associazione persegue esclusivamente le suddette finalità di solidarietà sociale, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione delle attività direttamente connesse alle stesse.

 


 

Art.4

Soci

L'Associazione si compone di soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari. Sono soci ordinari e soci sostenitori tutti coloro che ne fanno richiesta e che vengono riconosciuti come tali dal Comitato Direttivo che decide a maggioranza semplice dei suoi membri. Sono soci onorari quelli nominati dall'Assemblea, senza le preclusioni previste dal presente articolo, tra coloro che posseggono particolari requisiti o possono portare specifici contributi all'attività dell'Associazione.

All'Associazione possono aderire altre Associazioni ed Enti pubblici o privati; in tali casi la rappresentanza è limitata a un delegato per la cui ammissione il Comitato Direttivo delibererà come per i soci ordinari.

Il Comitato direttivo potrà adottare, con deliberazione approvata dai 2/3  dei suoi componenti, la deliberazione di esclusione del socio per comportamenti incompatibili con le previsioni statutarie e con le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I soci delle Associazioni locali saranno automaticamente considerati iscritti all'Associazione Nazionale.

Conseguentemente - nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della segretezza dei dati personali - entro la fine di ogni mese le Associazioni locali sono tenute a comunicare agli organismi nazionali i dati relativi alle iscrizioni e al numero dei soci.

Non possono essere ammessi a soci (sia con riferimento all'Associazione Nazionale che alle Associazioni locali), tranne che a seguito di deliberazione adottata dal Comitato Direttivo Nazionale, soggetti in stato di detenzione a seguito di condanna passata in giudicato.

Per i soci di cui al precedente comma il Comitato Direttivo dell'Associazione Nazionale e i Comitati Direttivi delle Associazioni locali stabiliranno le forme, le modalità di partecipazione e sostegno alla vita dell'Associazione.

Si decade dalla qualità di socio nell'ipotesi di mancato rinnovo dell'iscrizione annuale.

L’Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per tutte le deliberazioni adottate dall’assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.


 

Art 5

Associazioni locali

E' possibile la costituzione di Associazioni locali "ANTIGONE ONLUS" che assumono questo stesso Statuto; la loro costituzione è deliberata dal Comitato Direttivo dell'Associazione Nazionale. Le Associazioni locali devono avere estensione regionale.

La costituzione avviene con scrittura privata. Ogni Associazione locale “Antigone” deve riferire per iscritto all’Associazione Nazionale annualmente, entro il 31 gennaio, circa l’insieme delle attività svolte nell’anno precedente.

Tutte le Associazioni locali “ANTIGONE”  sono tenute a rispettare lo Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali dell'Associazione Nazionale.

Il Comitato Direttivo dell'Associazione Nazionale delibera - a maggioranza dei suoi componenti - i provvedimenti che riterrà opportuni nell'ipotesi di violazione del secondo e terzo comma del presente articolo, al fine di ristabilire l'osservanza delle previsioni statutarie e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali dell'Associazione, anche attraverso specifici provvedimenti di sospensione del funzionamento degli organismi locali.

Il Comitato Direttivo dell’Associazione Nazionale può  decidere a maggioranza una convocazione straordinaria e l’eventuale scioglimento dell’Associazione locale nel caso di persistente inattività della stessa.

 

Art. 6

Organi delle Associazioni locali

Gli organi locali dell'Associazione sono:

 l'Assemblea dei soci

 il/la Presidente

 il Comitato Direttivo

 il/la Tesoriere.

Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del presente Statuto sono applicabili, in quanto compatibili, anche alla Associazioni locali.

 


 

Art. 7

Organi dell’Associazione nazionale

Gli organi nazionali dell'Associazione sono:

-                          l'Assemblea dei soci e delle socie

-                          il/la Presidente

-                          il Comitato Direttivo

-                          il/la Tesoriere

-                          Il Comitato scientifico

-                          Il Collegio dei probiviri

 

 

 

ART. 8

Incompatibilità

Non possono rivestire le cariche di componenti del Comitato Direttivo, di Presidente e di Tesoriere dell'Associazione, sia in ambito nazionale che locale, i membri del Parlamento Europeo e del Parlamento italiano.

I soci di cui al comma precedente possono essere invitati alle riunioni del Comitato Direttivo

 

Art. 9

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei soci dell'Assemblea.

La convocazione viene fatta almeno dieci giorni prima della data fissata e deve contenere l'ordine del giorno.

Salvo quanto previsto dall'art. 18, l'Assemblea decide a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea indirizza l'attività dell'Associazione, nomina e revoca il Presidente e i componenti del Comitato Direttivo, approva il bilancio preventivo e consuntivo, determina l'ammontare delle quote sociali e stabilisce la quota, in misura proporzionale alle entrate, che gli organismi locali dovranno versare annualmente al Comitato Direttivo Nazionale per lo sviluppo di iniziative ed attività che travalichino l'ambito locale.

 

Art. 10

Il/la Presidente

Il/la Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione; rimane in carica due anni, salvo revoca da parte dell'Assemblea e può essere rieletto.

Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e delle socie, il Comitato scientifico  e il Comitato Direttivo.

Coloro che hanno rivestito la carica di Presidente dell'Associazione possono essere eletti dall'assemblea dei soci e delle socie Presidenti Onorari dell'Associazione e partecipano di diritto alle riunioni del Comitato Direttivo.

 

Art. 11

Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è composto dal/la Presidente, dai componenti di diritto previsti da disposizioni statutarie e dai componenti eletti dall'Assemblea nel numero non superiore a 10. Rimane in carica due anni.

I Presidenti delle associazioni locali, di cui all’art. 5, sono componenti di diritto del Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; delibera sull’ammissione dei soci, promuove i contatti con altre associazioni che operano nello stesso campo di attività, individua le linee di intervento da sottoporre all’Assemblea; dirige e determina le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell’associazione.

Su proposta del Presidente il Comitato direttivo elegge al suo interno il tesoriere.

 

Art. 12

Il/la Tesoriere

 

Il/La Tesoriere/a nazionale è responsabile della gestione economica e ha l’obbligo di presentare annualmente il bilancio.

 

Art. 13

Comitato scientifico

Per favorire lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, primo, secondo, quinto ed ultimo periodo, ed al fine di contribuire a delineare le prospettive generali dell'azione dell'Associazione, l’Assemblea dei soci e delle socie può eleggere un Comitato Scientifico, composto da studiosi ed esperti nelle materie comunque inerenti le finalità e l'oggetto sociale dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico dura in carica due anni.

 

 

Art.14

Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri - composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra persone anche esterne all'Associazione - è eletto ogni due anni dall'assemblea dei soci. Esso elegge al proprio interno un Presidente che lo convoca. Esso decide sulle questioni prospettate dai soci o dagli organi sociali - nazionali e locali - e relative a conflitti tra iscritti ed organismi sociali o tra diversi organismi sociali (locali e/o nazionali), nonché sulle interpretazioni dello Statuto. Le decisioni vengono prese a maggioranza, sentite le parti.

 

Art. 15

Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

-         dalle quote annuali di iscrizione dei soci  e delle associazioni locali;

-         dagli ulteriori versamenti volontari effettuati dai soci;

-        dai versamenti effettuati da altri soggetti o Enti, purché accettate         all'unanimità dal Comitato Direttivo;

-         da proventi derivanti dall'attività dell'Associazione;

-         da ogni altro cespite pervenuto all'Associazione.

 

Art. 16

Esercizio sociale e norme su risorse economiche e patrimonio

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre "onlus" che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione è obbligata ad impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a essa direttamente connesse.

L'Associazione è obbligata a devolvere - in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa - il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, numero 662 ed eventuali successioni modifiche.

 

Art.17

Rendiconto annuale

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il rendiconto annuale; a tal fine l'Assemblea ordinaria dei soci sarà convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

 

Art.18

Modifiche allo Statuto

Lo Statuto può essere modificato con delibera dell'Assemblea, assunta con la maggioranza dei due terzi dei presenti, salvo gli articoli 1, 2, 15 dello Statuto per i quali è necessaria la maggioranza dei due terzi degli iscritti.

  


 

Art.19

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme stabilite dal Codice Civile.

 

 

                                                                           Il Rappresentante legale

                                                                              Presidente nazionale

                                                                           ­­_____________________

 

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