Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2007 il decreto legislativo 25 gennaio 2007, n. 24, che definisce misure comuni per l´esecuzione di espulsioni per via aerea di stranieri destinati a Paesi terzi i quali, in assenza di voli diretti, debbano effettuare transito in aeroporti situati in un altro Stato membro dell´Unione.
In conformità alle convenzioni internazionali, il transito per via aerea non è richiesto né autorizzato se il cittadino espulso corre il rischio di subire nel paese di destinazione o di transito trattamenti inumani, torture o pena di morte; ovvero se rischia la vita o la libertà a causa della razza, religione, nazionalità, etnia o convinzioni politiche.
Il decreto disciplina il transito, prevede la comunicazione preventiva delle coordinate di viaggio allo Stato membro destinatario della richiesta e i casi in cui il transito può essere rifiutato.
Il provvedimento stabilisce infine che, durante le operazioni di transito, le persone che compongono la scorta non devono indossare abiti civili e non devono portare armi; i loro poteri sono limitati all´autodifesa, fatta salva la necessità di adottare misure ragionevoli e proporzionate al fine di impedire che il cittadino di un Paese terzo fugga, o provochi lesioni a se stesso o ad altri, o arrechi danni a beni.
Il decreto legislativo 25 gennaio 2007, n. 24
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