Immigrazione: approvata la legge sui permessi di breve durata
La Camera dei Deputati, nella seduta del 16 maggio 2007, ha approvato definitivamente il progetto di legge n. 2427 "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio".
Il testo approvato della proposta di Legge
La presente legge prevede -
successivamente alla sua entrata in vigore, dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - che al cittadino straniero che entrera' in Italia per visite, affari, turismo e studio non sara' richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico e il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiarera' la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero sara' espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applichera' qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.