Una recente [sentenza del 23 marzo del Giudice del lavoro di Pistoia>-10438], si pronuncia in relazione al diritto all’assegno sociale, alla cosiddetta pensione sociale, per una cittadina straniera priva di carta di soggiorno.
In quanto invalida e priva di altre fonti di reddito avrebbe avuto diritto, secondo le regole generali stabilite dalla legge, alla prestazione assistenziale.
La legge finanziaria per l’anno 2001 sembra però aver posto una limitazione, nel senso di consentire la fruizione di prestazioni di assistenza sociali solo a chi possiede la carta di soggiorno e non invece a chi è in possesso di un normale permesso di soggiorno.
Questa sentenza del giudice del lavoro di Pistoia ha risolto favorevolmente la questione, condannando l’ente competente a riconoscere, con effetto retroattivo, l’assegno sociale alla persona richiedente, in base ad un’interpretazione diversa da quella già adottata dal Tribunale di Verona.
Per l’appunto, secondo questa sentenza del Tribunale del lavoro di Pistoia, si ritiene che la normativa della legge finanziaria, che limita l’erogazione dell’assegno sociale, debba essere disapplicata per palese contrasto con accordi internazionali firmati dalla Repubblica Italiana, quindi a tutti gli effetti vincolanti e facenti parte della nostra legislazione. Nella sentenza, si richiama la Convenzione Europea per i diritti dell’uomo che, all’art. 14, dispone che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella convenzione debba essere assicurato senza alcuna discriminazione. Tra questi diritti vi è quello espressamente indicato all’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione Europea per i diritti dell’uomo che riconosce, ad ogni persona, il diritto ed il rispetto dei suoi beni.
La tutela dei diritti patrimoniali dei cittadini che vivono nei paesi che hanno aderito alla Convenzione Europea per i diritti dell’uomo è stata poi interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ha ritenuto che, tra i diritti patrimoniali, debbano essere incluse anche le prestazioni sociali, quindi tutte le forme di assistenza sociale, anche quelle che non si basano su un precedente rapporto di contribuzione, come nel caso dell’assegno sociale erogato a prescindere dalla pre-esistenza di un rapporto di contribuzione.
In questo senso vi sono già state delle pronunce da parte della Corte Europea per i diritti dell’uomo, la n. 17371/90 e la n. 40892/98.
Quest’ultima ha riconosciuto che questi diritti soggiacciono al divieto di discriminazione su base esclusivamente nazionale e in assenza di giustificazioni obbiettive e ragionevoli. In altre parole, gli Stati che hanno aderito alla Convenzione Europea per i diritti dell’uomo, non possono introdurre limitazioni all’esercizio di diritti fondamentali, tra i quali anche i diritti patrimoniali e quelli in materia di assistenza sociale, se queste discriminazioni o differenziazioni non sono basate su criteri ragionevoli.
Nel caso specifico non c’è un motivo per cui una persona regolarmente soggiornante e titolare di diritti debba vedersi escludere delle prestazioni assistenziali solo per non aver ancora ottenuto la carta di soggiorno. E’ vero che le norme della Convenzione Europea e la loro interpretazione, così com’è fornita dalle sentenze della Corte di Strasburgo, non comportano una diretta eseguibilità nel territorio nazionale, non sono cioè titoli esecutivi, tuttavia, il giudice nazionale, quindi i tribunali, è comunque vincolato all’applicazione di queste norme.
Il giudice è tenuto a disapplicare le norme nazionali, laddove queste norme siano in palese contrasto con i principi stabiliti dalla Convenzione Europea per i diritti dell’uomo.
Questo è un nuovo filone interpretativo, che riconosce il diritto ad usufruire delle prestazioni assistenziali, e che si presta, ci auguriamo, ad essere diffuso presso altri tribunali, a condizione che coloro che vedono pregiudicato questo diritto con provvedimenti di rifiuto si attivino per tutelarlo nelle rispettive sedi giudiziarie.
A questo riguardo, dal punto di vista strettamente pratico, come abbiamo fatto in altre occasioni, ribadiamo una raccomandazione.
Molto spesso ci vengono riferiti casi di persone che dicono di essersi presentate presso l’ufficio competente per chiedere il riconoscimento dell’invalidità civile o dell’assegno sociale e che si sono visti rifiutare la domanda in modo puramente verbale, senza alcuna formalizzazione. Si tratta di una vera e propria omissione.
La pubblica amministrazione funziona in un modo rigorosamente formale, la legge stabilisce che tutti i provvedimenti, specialmente quelli negativi, debbano essere scritti e motivati.
Un rifiuto puramente verbale non offre la possibilità di attivare un ricorso.
La domanda dovrebbe essere sempre accettata, dovrebbe essere rilasciata una ricevuta, e dovrebbe essere adottato il successivo provvedimento, anche negativo.
A quel punto l’interessato potrà agire in giudizio, e nel caso auspicato di accertamento del diritto, questo retro agisce anche per quanto riguarda l’obbligo di pagamento degli arretrati dalla data di presentazione della domanda. E’ quindi importante che le persone interessate a presentare richiesta di prestazioni assistenziali insistano e pretendano in modo pienamente legittimo che la loro domanda venga formalmente recepita e che venga loro rilasciata una ricevuta. Sarà poi l’amministrazione competente a formalizzare un eventuale provvedimento di rifiuto.