Maggiori contributi per gli Enti Locali dal Fondo Nazionale Asilo
Revisione e aggiornamento linee guida per la gestione del Fondo Nazionale Asilo
Con il decreto 28 novembre 2005, è stata data attuazione al decreto legislativo n.140/2005, con il quale era stata recepita la direttiva europea 9/2003/CE, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
Mediante il predetto provvedimento, corredato da apposite linee guida, erano stati stabiliti i criteri e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso degli enti locali alla ripartizione annuale del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.
Il decreto, pertanto, recava le indicazioni relative ai servizi ammissibili al finanziamento, agli standards richiesti, alle condizioni per l'ammissione delle istanze di contributo, alle modalità di utilizzo delle economie, ai controlli disposti per la verifica della corretta gestione del contributo assegnato, nonché alle modalità per la sua eventuale revoca.
Ciò premesso, nel corso dei due anni di applicazione del decreto citato, è emersa la necessità di:
a) perfezionare le procedure di accesso al Fondo modificando i criteri per l’assegnazione dei punteggi; i criteri di ripartizione delle eventuali risorse residue; le modalità di utilizzo delle economie maturate nella fase di attuazione dei servizi da parte degli enti locali ammessi al contributo.
b) inserire le Prefetture – UTG, tra i soggetti interessati alla realizzazione dei progetti di accoglienza, sia sotto il profilo della conoscenza delle attività svolte sul territorio dagli enti locali finanziati dal livello centrale, sia della vigilanza sull’efficienza dei progetti stessi.
In conseguenza di tali modifiche, si è proceduto anche alla revisione ed all’aggiornamento dell’allegato A “Linee guida”, dell’allegato B “Modello di domanda”, nonchè alla predisposizione di un nuovo allegato C “Modalità di dettaglio del co-finanziamento offerto dall’ente locale”.
Le modifiche apportate dal DM 27 giugno 2007 "Revisione e aggiornamento linee guida, per le verifica della corretta gestione del contributo erogato dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo in armonia alle disposizioni del decreto legislativo del 30 maggio 2005, n.140", pubblicato sul supplemento ordinario n. 147 alla G.U. della Repubblica italiana, serie generale n. 150 del 30/06/2007.
Art. 1, comma 2 - definizioni
Per le definizioni relative alle categorie vulnerabili di beneficiari l’articolo rinvia a quelle indicate nell’art. 8, comma 1 del decreto legislativo n.140/2005, e formula alcune precisazioni riguardo all’interpretazione estensiva della categoria, che investe anche soggetti che necessitano di assistenza sanitaria e domiciliare, dei disabili, delle donne singole in stato di gravidanza.
Art. 2, comma 4 - presentazione della domanda.
In relazione alla presentazione della domanda di contributo da parte degli enti locali, è stato introdotto l’obbligo di invio di copia della stessa anche alla Prefettura UTG territorialmente competente, ciò al fine di poter ampliare la rete di sostegno istituzionale in favore dei progetti attivati ed esperire, nel contempo, un attento monitoraggio, mediante l’articolazione territoriale del Ministero dell’Interno.
Art. 3, comma 1, comma 2 - condizioni per l’ammissione della domanda L’articolo indica le condizioni di ammissione della domanda alla ripartizione del Fondo: il servizio deve essere compreso nelle categorie stabilite nelle linee guida ed essere operativo a decorrere dal primo gennaio dell’anno per il quale è chiesto il contributo (comma 1, lettera a).
Per quanto riguarda i posti di recettività relativi ai servizi di accoglienza specificamente destinati ai minori non accompagnati richiedenti asilo, il limite minimo di posti, in armonia con la normativa relativa alla gestione delle strutture collettive di accoglienza, è stato fissato a 10 (comma 2) al fine di poter assicurare una maggiore e più specifica assistenza ai casi di più elevata difficoltà.
Art. 4, comma 2 - costi ammissibili nel piano finanziario.
La modifica apportata riguarda la non ammissibilità dei costi relativi all’acquisto di immobili, che, pertanto, non possono essere indicati neppure nella quota di contributo garantito dall’ente locale.
Art. 6, è stato eliminato il riferimento alle categorie “più vulnerabili” dei beneficiari che, non essendo espressamente previsto dal quadro normativo di riferimento, ingenerava incertezze rispetto al concetto normato di categorie vulnerabili.
Art. 7, risorse del Fondo europeo per i rifugiatiViene introdotto l’articolo che fissa le linee generali per l’impiego delle risorse del Fondo europeo per i rifugiati, che confluiscono nel Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo, e che vengono assegnate annualmente dalla Commissione europea.
La formulazione di un articolo ad hoc aderisce, altresì, alle indicazione della Commissione Europea sulla pubblicità, da parte di ciascun Stato membro della erogazione delle quote Fer.
Art. 8, comma 2 - punteggi per la formazione della graduatoria (ex art. 7);
Sulla base dell’esperienza maturata negli anni di applicazione del decreto è emersa la necessità di rendere i punteggi più incisivi ai fini della formulazione della graduatoria; sono stati, pertanto, introdotti nuovi parametri e, conseguentemente, modificati quelli precedentemente stabiliti. Tale revisione ha riguardato, in particolare, solo alcune lettere:
a) punti assegnati per gli anni di attività espletati nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
d) punti assegnati ai progetti ordinari che prevedono anche misure assistenziali specifiche in favore delle categorie vulnerabili;
e) punti assegnati ai progetti ordinari che prevedono anche misure assistenziali specifiche in favore delle categorie di beneficiari che richiedono assistenza sanitaria e domiciliare specialistica e/o prolungata (non previsto nel precedente decreto);
f) punti assegnati ai progetti per categorie vulnerabili che prevedono esclusivamente misure assistenziali specifiche in favore delle categorie di beneficiari che richiedono assistenza sanitaria e domiciliare specialistica e/o prolungata(non previsto nel precedente decreto);
h) punti assegnati in base al cofinanziamento in beni e servizi offerto dall’ente locale;
i) punti assegnati in base al cofinanziamento in denaro offerto dall’ente locale;
l) punti assegnati in base alla valutazione complessiva della qualità della proposta progettuale presentata dall’ente locale;
m) punti di penalità per il ritardo nella presentazione dei rendiconti finanziari;
n) punti di penalità per il ritardo nella presentazione delle relazioni descrittive intermedie e finali.
Art. 9, comma 3 -decreto di ripartizione (ex art.8)
La formulazione dell’articolo è finalizzata ad una maggiore chiarezza dei sistemi di pubblicità e diffusione del medesimo decreto arricchita dalla previsione dell’inserimento sul sito internet del Ministero dell’Interno e del Servizio centrale.
Art. 10, comma 1, comma 2- ripartizione di ulteriori risorse finanziarie (ex art. 9)Poiché la ratio perseguita dal Ministero dell’Interno è quella dell’ampliamento del sistema di protezione sul territorio nazionale, l’articolo stabilisce i nuovi criteri di precedenza che vengono seguiti nel caso in cui, nel corso dell’anno finanziario, operata una prima ripartizione, siano disponibili sul Fondo ulteriori risorse da poter assegnare ai servizi degli enti locali ammessi in graduatoria.
Prioritariamente, le ulteriori risorse vengono distribuite ammettendo ad un secondo riparto le domande inerenti quei progetti che erano risultati idonei ma non ammessi al primo finanziamento, per iniziale mancanza di fondi. Ultimata tale operazione, in presenza di ulteriori risorse, viene previsto l’aumento del contributo già assegnato agli enti locali fino alla concorrenza dell’ottanta per cento e, a seguire, del cento per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale (comma 1).
In presenza, infine, di ulteriori risorse è previsto l’aumento dei posti in accoglienza dei singoli progetti (comma 2).
Art. 12, presentazione del rendiconto e controlli (ex art. 11)
La sola modifica apportata a tale articolo riguarda l’estensione dell’attività ispettiva dei servizi assegnatari del contributo da parte delle Prefetture territorialmente competenti, con il coordinamento del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione.
Art.13, economie (ex art. 12)
In applicazione del “favor” che sottende alle attività poste in essere dagli enti locali, viene rinforzato il principio in base al quale, nel caso di eventuali economie maturate nella fase di attuazione del servizio e accertate in sede di controllo dei rendiconti, l’ente locale assegnatario può utilizzarle fino ad esaurimento – in quanto destinate alle stesse finalità indicate nella domanda di finanziamento - predisponendo un progetto specifico da presentare con la domanda di contributo annuale.
La Commissione, di cui all’art 5, al fine del migliore utilizzo delle risorse nel valutare le singole domande di contributo da ammettere a finanziamento può decidere, ai fini dell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse disponibili sul Fondo, anche di finanziare un numero di posti in accoglienza inferiore a quello approvato mediante l’ammissione in graduatoria del progetto, utilizzando per i restanti posti in accoglienza le economie accertate. Nel caso in cui la Commissione, invece, decida di non destinare in tal senso le economie accertate, il Dipartimento, previa acquisizione del parere del Servizio centrale, autorizza l’ente locale interessato all’esecuzione del progetto presentato all’atto della domanda.
Art.15, allegatiLa disposizione assume tutti gli allegati a far parte integrale del decreto.
Gli allegati A e B sono stati coerentemente aggiornati alle modifiche introdotte dal nuovo testo di provvedimento.
E’ stato, inoltre, innovativamente predisposto l’allegato C da utilizzare per la descrizione del cofinanziamento, in denaro e/o in beni e servizi, messi a disposizione dell’ente locale.
Allegato A - linee guida
Allegato B - modello di domanda
Allegato C - dettaglio cofinanziamento