a cura dell’ Avv. Marco Paggi
Questa questione riguarda quanti stanno lentamente giungendo in Italia in base alle procedure di autorizzazione all’ingresso attuate con il noto sistema delle quote. In altre parole, coloro che, utilizzando il cosiddetto decreto flussi, gradualmente e lentamente stanno entrando in Italia ed hanno il consueto adempimento previsto di doversi presentare entro gli otto giorni dall’ingresso nel territorio nazionale presso lo Sportello Unico per stipulare, con il datore di lavoro che a suo tempo aveva richiesto l’autorizzazione all’assunzione, il contratto di soggiorno. Sempre secondo la prassi, regolata dalle circolari ministeriali, il lavoratore interessato al rilascio del permesso di soggiorno otterrà dallo Sportello Unico una apposita modulistica, stampata presso lo stesso ufficio, di richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro. Quella richiesta dovrà inoltrarla tramite la posta, con la nota procedura di rilascio-rinnovo dei permessi di soggiorno, ma, è già stato precisato con la Circolare del Ministero dell’Interno n. 1/2006, in possesso di quella ricevuta potrà subito iniziare a lavorare in regola.
Fin qui è ormai tutto chiaro, ma un problema che si pone per una gran numero di lavoratori che giungono in Italia attraverso il decreto flussi è quello della sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro a perfezionare il rapporto di lavoro per il quale aveva presentato domanda.
Questo può avvenire per diverse ragioni, la prima delle quali legata ai lunghi tempi trascorsi tra il momento effettivo di arrivo in base al decreto flussi e il momento della presentazione della richiesta di autorizzazione all’assunzione da parte del candidato datore di lavoro, presentata a partire dal 14 marzo 2006. Si pensi che a Roma le procedure di utilizzo delle quote 2006 iniziate il 14.03.2006 sono state concluse ad oggi solo nel 57% dei casi !
E’ evidente che, trascorso questo lungo periodo di tempo, le condizioni di disponibilità per l’assunzione possono essersi modificate.
Ad esempio può succedere che il candidato all’assistenza da parte delle badanti, il cosiddetto badato, sia deceduto per cause naturali o altre. In questo caso, di morte del badato, il Ministero dell’Interno aveva già dato delle disposizioni con la circolare n. 2570 del 7 luglio 2006, come pure nel caso di totale cessazione dell’attività aziendale.
In questi casi, il Ministero dell’Interno, aveva riconosciuto la possibilità di sostituire il datore di lavoro, cioè di salvare la procedura avviata, e quindi il visto d’ingresso per lavoro già rilasciato, consentendo al lavoratore giunto in Italia, con il visto d’ingresso per lavoro, di trovare qui un nuovo datore di lavoro per attuare il cosiddetto “subentro” e di ottenere, in funzione del nuovo rapporto di lavoro effettivamente instaurato, un permesso di soggiorno per lavoro.
Poiché nel caso del decreto flussi del 2006 abbiamo un tempo di attesa intollerabile il Ministero dell’Interno, oltre a chiarire la possibilità di sostituire il datore di lavoro nel caso di morte del badato e nel caso di cessazione dell’attività aziendale, ha provveduto con la circolare del 20 agosto 2007 scorso a dare dei chiarimenti interpretativi che contengono delle indicazioni più favorevoli rispetto al passato per chi nel frattempo ha perso l’opportunità di lavoro.
La circolare del Ministero dell’Interno 20 agosto 2007 tratta l’ipotesi di datori di lavoro che sono divenuti indisponibili all’assunzione per ragioni che non vengono precisate e che potrebbero essere di diversa natura:
riduzione delle attività aziendale, quindi il caso di una azienda che aveva chiesto al tempo del decreto flussi l’autorizzazione ad assumere uno o più lavoratori e che poi in seguito al trascorrere del tempo non ha più esigenza di personale (pur non avendo cessato la propria attività);
valutazioni di opportunità, per una azienda che ha trovato un lavoratore che gli sembra più capace, più adatto alle mansioni aziendali, o che risponde meglio alle esigenze di quel momento;
esigenze temporali, nel caso in cui, non potendo attendere molto tempo, l’azienda abbia assunto un’altra persona reperita sul mercato del lavoro italiano.
Non è rilevante, ai fini della possibilità di salvare la procedura amministrativa già avviata, il fatto che il datore di lavoro abbia più o meno giustificatamene deciso di non assumere più il lavoratore.
Il carattere giustificato o meno della decisione assunta dal datore di lavoro che non assume più è semmai rilevante ai fini civilistici, cioè dal punto di vista della possibilità del lavoratore di chiedere il risarcimento dei danni nel caso in cui il datore di lavoro avesse deciso, senza alcuna valida motivazione, di revocare la propria disponibilità all’assunzione e ciò desse luogo quindi a un danno ingiusto che il lavoratore si trovi a dover subire.
Ma a prescindere dal fatto che risulti o meno giustificata la scelta del datore di lavoro, la circolare del Ministero dell’Interno 20 agosto 2007 permette di salvare la procedura e di salvare il permesso di soggiorno che si potrà comunque chiedere trovando un nuovo datore di lavoro.
La circolare prende in esame questa ipotesi ma non specifica come dovrà essere dimostrata l’ indisponibilità sopravvenuta del datore di lavoro. Si fa riferimento alla possibilità di richiedere il rilascio del primo permesso di soggiorno da parte del lavoratore giunto con il decreto flussi in Italia, a fronte di una apposita attestazione rilasciata dallo Sportello Unico dalla quale risulti che il datore di lavoro originario non formalizza o non è più disponibile a formalizzare il rapporto di lavoro per indisponibilità non meglio precisata.
Con questa attestazione degli Sportelli Unici andrà presentata, attraverso la procedura postale, la richiesta di rilascio di primo permesso di soggiorno, con la quale si auspica sia comunque riconosciuto il diritto di lavorare regolarmente anche nei tempi del rilascio di questo primo permesso.
La circolare infatti prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, non quindi per lavoro, in quanto il permesso è richiesto senza avere ancora una occupazione regolare.
In mancanza di specifici chiarimenti ministeriali gli uffici periferici non sanno al momento dare indicazioni circa la possibilità o meno di avviare una regolare attività lavorativa mentre si attende ancora il rilascio del (primo) permesso di soggiorno per attesa occupazione, ovvero avvalendosi della ricevuta di inoltro della domanda in posta. Se si tiene conto dei condivisibili principi affermati nelle circolari sopraccitate, non si vede per quale ragione dovrebbe essere negata la possibilità di iniziare a lavorare (comunque previa stipula ed inoltro allo Sportello unico del contratto di soggiorno da parte del nuovo datore di lavoro), tuttavia è purtroppo fin troppo facile prevedere che la maggior parte dei funzionari preposti sarà portata – nel dubbio - a non riconoscere tale possibilità adducendo la necessità di attendere apposite istruzioni dall’alto.
Come si potrà dimostrare questa indisponibilità del datore di lavoro?
Se il datore di lavoro è comunque una persona che si comporta correttamente e non fa difficoltà a rilasciare una propria dichiarazione in questo caso le cose dovrebbero essere più semplici. Si potrà immaginare, anche perché questo non è scritto nella circolare, che il datore di lavoro debba presentarsi presso lo Sportello Unico, come avrebbe dovuto presentarsi per firmare il contratto di soggiorno, per dichiarare che non è disponibile per ragioni varie a firmare il contratto di lavoro e ad assumere il lavoratore.
Questo caso potrebbe però non realizzarsi.
Potrebbe infatti accadere che il datore di lavoro non sia disponibile a presentarsi fisicamente presso lo Sportello Unico, per diversi motivi, e che sia disposto a rilasciare soltanto una propria dichiarazione al lavoratore, perché poi si arrangi da solo per perfezionare questi adempimenti. Ammesso che il datore di lavoro sia disponibile a rilasciare una dichiarazione al lavoratore che si farà poi carico di farla pervenire allo Sportello Unico, con copia del documento di identità dello stesso datore di lavoro o candidato tale, la circolare non spiega se, in questo caso, si possa comunque constatare l’indisponibilità, senza quindi la necessità della presenza fisica del datore di lavoro presso lo Sportello Unico.
Una ipotesi ancor più ostica, ma non per questo meno probabile, è quella del datore di lavoro che, avendo cambiato idea e non avendo più interesse ad assumere il lavoratore straniero, si renda irreperibile o totalmente indisponibile, anche se reperibile, a rilasciare qualsiasi dichiarazione, non solo presso la sede dello Sportello Unico ma in ogni altra forma.
In questo caso lo Sportello unico come può accertare la sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro? Gli Sportelli Unici rilasceranno o meno l’attestazione per la richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione?
Anche su questo purtroppo il Ministero dell’Interno non fornisce precisazioni ulteriori.
Se si dovesse immaginare un accertamento disposto dallo Sportello Unico, per esempio sotto la forma di un accertamento ispettivo, questo richiederebbe tempi lunghi e una attività burocratica intensa, sproporzionata e troppo lenta rispetto alla ristretta tempistica che il lavoratore ha a disposizione. Il lavoratore deve presentare i documenti in tempi brevi poiché il datore di lavoro originariamente interessato alla sua assunzione non è più disponibile e quindi si trova senza lavoro, senza stipendio e dovrà superare in tempi brevi questa fase amministrativa al fine di procurarsi una fonte di reddito e di sostentamento, con almeno la ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno per poter stipulare un contratto (sempre che gli sia consentito !).
In mancanza, come allo stato attuale, di precise indicazioni ministeriali ci si può aspettare che vi sia un comportamento disomogeneo per ogni singolo Sportello Unico. C’è da sperare che associazioni e organizzazioni sindacali provvedano a sensibilizzare sul territorio gli uffici e i funzionari degli Sportelli Unici per avere al più presto indicazioni chiare da poter divulgare tra gli interessati. Inoltre ci si chiede quale situazione incontrerà il lavoratore, nel mentre si accerta l’indisponibilità sopravvenuta dell’originario datore di lavoro, qualora abbia già trovato un nuovo datore di lavoro disposto ad assumerlo. Perché dovrebbe chiedere un permesso per attesa occupazione quando potrebbe chiedere direttamente un premesso di soggiorno per lavoro? La differenza è sostanziale perché il permesso di soggiorno per attesa occupazione ha una durata massima di sei mesi, e, vista la lentezza della procedura postale, una volta rilasciato avrà davanti a sé una durata di validità molto breve. Il lavoratore dovrebbe quindi chiedere nuovamente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro con ulteriore attesa e con ulteriore spesa di 70€. Se quindi il lavoratore ha già disponibilità di un nuovo lavoro perché non dare la possibilità di richiedere fin da subito un permesso per lavoro? Nel caso di morte del badato o di cessazione di attività aziendale il Ministero dell’Interno con la circolare del 7 luglio 2006 ammetteva la diretta sostituzione del datore di lavoro, il cosiddetto “subentro”, già nella fase del primo ingresso del lavoratore, con rilascio di permesso per motivi di lavoro. Non vi è alcun motivo per il quale non si debba e non si possa procedere in questo modo anche per questa ipotesi, consentendo al lavoratore che abbia trovato un datore di lavoro disposto ad assumerlo di presentare direttamente la richiesta per il rilascio di permesso per lavoro.
Le indicazioni ministeriali finora impartite con la circolare del 20 agosto scorso, non sono quindi chiare e necessitano ulteriori specificazioni. Comunque, pur nella difficoltà della applicazione, queste nuove indicazioni hanno un valore positivo poiché tendono a consentire una vita lecita e il mantenimento di una presenza regolare a chi, dopo lunga attesa e grandi sforzi, ha percorso la procedura del Decreto Flussi. E’ davvero paradossale che anche quando c’è la volontà politica di sbloccare le situazioni, come in questo caso, l’alta burocrazia sembra attuare controvoglia le indicazioni ricevute.
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