Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Il lavoro sulla giustizia del Governo Prodi

Il lavoro sulla giustizia del Governo Prodi

 

 

a cura di Francesca D'Elia

 

STALKING (MOLESTIA INSISTENTE)/OMOFOBIA Approvato dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati  un testo che introduce il reato di molestia insistente. Il testo prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni "chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere". La durata della pena, inoltre, aumenta di due terzi se il reato reiterato e della metà se esso viene commesso contro un minore. In merito alle procedure, il testo prevede che la vittima dello stalking possa presentare all'autorità competente richiesta di diffida e se, nonostante essa, "l'indagato commette nuovi atti persecutori espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 612-bis del codice penale è aumentata fino a sei anni".
Rientrano nello "stalking" gli atti persecutori, la discriminazione, l'odio e la violenza mossi da motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima.

Lo schema normativo, stralciato dal piu' ampio ddl governativo di contrasto della violenza, ha fatto emergere molti contrasti tra maggioranza ed opposizione per l'inserimento dell'articolo 3 che commina pene detentive contro ogni atteggiamento di molestia o di discriminazione per omofobia inserendo come riferimento anche il concetto di ''identita' di genere'', che ha ricevuto critiche da alcuni deputati centristi.

Non approvato in via definitiva.

 

TESTAMENTO BIOLOGICO: Sistema  di  garanzie  per  la  persona malata,  basato sul  consenso  informato e  l'autodeterminazione  del  paziente. Il diritto al rifiuto dell'accanimento terapeutico e del  dolore  non  necessario (tra le più importanti garanzie in materia) potrebbe ben essere attuato con il cd. "Testamento biologico", secondo quanto indicato nelle  raccomandazioni  bioetiche  approvate  dal Comitato nazionale per la bioetica nel dicembre 2003. Tuttavia, nonostante i numerosi disegni di legge presentati  in materia - sia di maggioranza che di minoranza - e l'inizio dell'iter parlamentare, risalente  al luglio 2006, non si è giunti neanche ad un testo unificato, data l'impossibilità di accordo anche all'interno della maggioranza. Non approvato in via definitiva.

 

TUTELA GIUDIZIARIA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ VITTIME DI DISCRIMINAZIONI. Con legge 67/2006 sono state previste misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni. "Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
    Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti"
. A giugno 2007 è stato pubblicato il decreto dei ministri per i diritti e le pari opportunità e della solidarietà sociale per la legittimazione di associazioni ed enti ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.

 

PENA DI MORTE: E' finalmente stato espunto dal nostro ordinamento anche l'ormai inaccettabile ipotesi prevista dal comma 4 dell'art. 27 della Costituzione di ammissione della pena di morte: "Non e' ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra".

INTERCETTAZIONI: Approvata nuova normativa per contrastare l'illegale detenzione di contenuti e dati relativi a intercettazioni illecitamente effettuate, l'uso di documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni e la diffusione indebita di dati o elementi concernenti i medesimi dati. Il provvedimento prevede, tra l'altro, che sia  il Giudice per le indagini preliminari a disporre in tempi rapidi e certi la distruzione delle intercettazioni illegalmente raccolte. Mentre toccherà al Pubblico ministero chiedere la secretazione e la custodia degli atti. Prevista una nuova fattispecie di reato in relazione all'illecita detenzione degli atti o dei documenti indebitamente detenuti.

 

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO: Sospese le disposizioni della cd. ''riforma Castelli'' sulla separazioni delle funzioni dei magistrati e sull'accesso in magistratura. Sono state poi modificate la disciplina in materia di illeciti disciplinari dei magistrati, le norme sull'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, nonchè la disciplina del conferimento degli incarichi direttivi ai magistrati . Le modifiche principali:      

- Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi;

- con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività;

- il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici devono comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare;

      - il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritiene necessario ai fini delle determinazioni sull'azione disciplinare, può acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica comunichi, motivatamente, che dalla divulgazione degli atti coperti da segreto investigativo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale dispone, con decreto, che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile di altri sei mesi su richiesta motivata del procuratore della Repubblica ovvero di altri dodici mesi quando si procede per reati di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, e sospende il procedimento disciplinare per un analogo periodo.         

      Ulteriori modifiche apportate con un secondo provvedimento:               

 a)Accesso in magistratura Ripristinata, nella sostanza, la procedura in vigore prima della cd. "Riforma Castelli"e il contenuto della prova d'accesso per concorso per prova scritta e orale. Più in generale, è l'accesso stesso alla carriera giudiziaria che esce profondamente rinnovato, configurandosi infatti una tipologia di accesso strutturata in gran parte sulla falsariga di un concorso di secondo grado. Allo scopo di disciplinare le operazioni di concorso - oramai da molti anni ostacolate dall'enorme concentrazione dei candidati nella capitale - la riforma prevede che il concorso possa svolgersi non solo in Roma ma anche in altre sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito.

b)La carriera e la valutazione di professionalità. Considerata l'inattuabilità del modello previsto dalla cd. riforma "Castelli" che prevedeva un complicato sistema di concorsi per esami e titoli, comportante il concretissimo rischio di distrazione del magistrato dai propri compiti istituzionali e di empasse sul piano della funzionalità operativa, viene individuato un meccanismo più moderno ed efficace di controllo di qualità del lavoro del magistrato. Si stabilisce che tutti i magistrati siano sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio, a decorrere dalla data di nomina e fino al superamento della settima valutazione di professionalità. L‘accertamento della professionalità del magistrato deve riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno, secondo parametri oggettivi indicati dal Consiglio superiore della magistratura e che in nessun caso possono attenere all'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. IL CSM è chiamato a definire gli standards per le valutazioni, così come sarà lo stesso CSM  a procedere alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie, e comunque potendo assumere ulteriori elementi di conoscenza. Le modifiche sulla valutazione della professionalità si intrecciano indissolubilmente con quelle relative alla carriera. In primo luogo, la riforma stabilisce che al termine del tirocinio i magistrati ordinari non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente alla maturazione del primo quadriennio. L'introduzione del principio di temporaneità di tutte le funzioni direttive e semidirettive comporta come corollario un sistema di conferimento degli incarichi basato su concorsi finalizzati ad assicurare che la scelta cada su candidati individuati solo per le loro capacità. Gli incarichi saranno d'ora in avanti conferiti per la durata di quattro anni, con possibilità di riattribuzione per una sola volta presso la medesima sede, ma sempre previo concorso; per accedere alla dirigenza e alla semidirigenza occorrerà superare un concorso per titoli, dopo aver conseguito la valutazione di professionalità richiesta. Sul punto di più acceso scontro "politico" - relativo alla questione della separazione delle carriere o delle funzioni, o per meglio dire alla questione del passaggio dalla requirente alla giudicante e viceversa, - la legge interviene eliminando l'obbligatorietà della scelta tra funzioni giudicanti e requirenti sin dal momento iniziale della domanda di concorso e conservando dunque l'attuale possibilità di transitare da funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa.

c)Scuola Superiore della magistratura. Messi a fuoco i compiti rilevanti per la struttura stabile incaricata di occuparsi in maniera continuativa delle esigenze formative e di aggiornamento per il personale di magistratura, quali la formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati e di altri operatori della giustizia, nonché dei "formatori", ossia magistrati incaricati di compiti di formazione.


 

INDULTO: Ad inizio legislatura è stato approvato una provvedimento di indulto che ha avuto riscontri positivi non solo in termini di vivibilità nelle carceri - sia per chi sconta, sia per chi vi presta lavoro quotidianamente- ma anche in relazione alla recidiva. Si è registrato, infatti, un calo del tasso di recidiva dei detenuti, e quindi del numero di reati. Soltanto il 12% degli indultati ha commesso un nuovo reato, contro il 68% fisiologico del tasso di recidiva. I detenuti prima dell'approvazione dell'indulto erano 61.246 per una capienza regolamentare di circa 43.000 unità. Da recenti screening del Dipartimento dell' amministrazione penitenziaria (Dap) emerge che 18.189 (pari al 69,4% del totale) sono gli ex detenuti condannati in via definitiva che hanno beneficiato dell'indulto, mentre 8.012 sono coloro che grazie al provvedimento di clemenza hanno avuto una revoca della misura cautelare su decisione del magistrato di sorveglianza.
 Tale provvedimento si poneva come punto di partenza per una riforma strutturale del sistema penale e penitenziario.

 

RIFORMA DEL CODICE PENALE: A marzo scorso si sono conclusi i lavori della commissione di riforma del codice penale,presieduta da Giuliano Pisapia, sulla parte generale del codice.

Tra i  punti chiave del progetto di riforma del codice penale vi è la razionalizzazione dei tempi della giustizia, introducendo termini massimi per l'esercizio dell'azione penale e per l'emanazione delle sentenze. Si prevedono inoltre le cd. "cause soggettive di esclusione della responsabilità " e cause di non punibilità in casi di "grave turbamento psichico, timore o panico, in situazioni oggettive di rilevante pericolo per la vita, l'integrità fisica, per la libertà personale o per la libertà sessuale di un soggetto aggredito in luoghi isolati o chiusi o comunque di minorata difesa", stabilendo così che il giudice debba tener conto di situazioni particolari, oggettive e soggettive, in cui si venga a trovare la vittima di un reato (di conseguenza, modificando lo stravolgimento apportato nella scorsa legislatura, su proposta della lega nord, alla legittima difesa).

Il progetto di nuovo codice prevede, tra l'altro, l'eliminazione degli ospedali psichiatrici giudiziari, da un lato, e l'introduzione, dall'altro, di istituti nuovi per il nostro ordinamento, quali la messa in prova (la cd. "probation act") e le attivita' riparatorie, tese a creare un sistema penale efficiente, realmente al servizio del cittadino, con una particolare attenzione alle vittime del reato.

 Il sistema sanzionatorio è totalmente modificato: il carcere viene inteso quale "estrema ratio", riservato solo ai casi più gravi. Vengono introdotte pene prescrittive come le prestazioni volontarie di attività non retribuita a favore della collettività, interdittive e la detenzione domiciliare. Nella sentenza di condanna, il giudice potrà disporre pene alternative al carcere. La previsione di un maggiore ricorso alle sanzioni alternative al carcere dovrebbe avere come effetto una riduzione del sovraffollamento negli istituti penitenziari, dove assistenti sociali e agenti penitenziari potranno lavorare con l' obiettivo di più sicurezza e più reinserimento sociale. In questo contesto di pene certe, efficaci, ma non necessariamente detentive, si prevede la sostituzione della pena dell'ergastolo (pena in contrasto con l'art. 27 della Costituzione) con una detenzione di lunga durata.

Fondamentale, poi, il principio di offensività: non sarà punibile un fatto se a seguito della sua commissione non vi sia stata una effettiva lesione del bene o dell'interesse protetto dalla norma.
Fra le novità, poi, l' obbligo per il giudice di indicare specificamente nelle motivazioni della sentenza i criteri seguiti nella quantificazione della pena, che deve tendere effettivamente al reinserimento sociale del condannato e alla forte diminuzione della recidiva - e quindi del numero dei reati- creando, in tal modo, i presupposti per una maggiore sicurezza per la collettività.

Miglioramento funzioni sanitarie penitenziarie - Trasferite al SNS tutte le funzioni sanitarie di strutture penitenziarie o di comunità terapeutiche, ospedali psichiatrici giudiziari.

 

Commissione nazionale per i diritti (RICOMPRENDE IL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE LIMITATE O PRIVATE DELLA LIB. PERSONALE)

Approvata da un solo ramo del Parlamento. Si tratta di un'Autorità indipendente composta da cinque membri nominati dalle Camere tra persone con specifiche competenze. Questa Commissione prevede, quale particolare sezione, il Garante dei diritti per le persone limitate o private della libertà personale.

Class Action Definita e disciplinata l'azione collettiva di risarcimento (la c.d "class action").

  • La suddetta azione collettiva:
  • - può essere attivata da ogni associazione o comitato che rappresenti adeguatamente un interesse collettivo;
  • - affida al giudice la verifica preliminare sull'ammissibilità della stessa, sulla rappresentatività dell'azionante e sulla non interferenza con procedimenti svolti dalle authority;
  • - svolge i propri effetti solo rispetto ai consumatori che volontariamente intervengono all'azione in qualsiasi momento del procedimento, fermo restando il diritto di ciascuno di intraprendere un'azione giudiziaria individuale;
  • - dà luogo ad una sentenza di tipo accertativo. Viene stabilita la responsabilità del convenuto, nonché i criteri per determinare la somma dovuta a titolo di risarcimento ai soggetti danneggiati. Quando possibile, sulla base degli atti, può anche essere indicata la somma minima che deve essere liquidata a ciascuno;
  • - prevede che poi competa all'impresa riconosciuta responsabile attivarsi entro un termine perentorio per offrire un determinata somma a ciascun danneggiato. Qualora ciò non accada o l'offerta non è accettata dai singoli consumatori, il giudice procede a nominare una camera di conciliazione che provvede a quantificare i singoli risarcimenti. In alternativa alla camera di conciliazione, se concordemente richiesto dal promotore dell'azione e dall'impresa convenuta, il giudice potrà disporre che la transazione avvenga non attraverso la camera di conciliazione costituta ad hoc, ma presso uno degli organismi di conciliazione indicati dal decreto legislativo n. 5 del 2003.
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