Lo scorso 20 febbraio il Giudice di Pace di Treviso ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Stefano Azzari contro l’espulsione di un cittadino albanese, annullando il provvedimento perché illegittimo ai sensi dell’articolo 13, comma 2 bis del T.U. n. 286/1998 così come modificato dal Decreto legislativo n. 5 dell’8 gennaio 2007
Secondo detto articolo, infatti “nell’adottare il provvedimento di espulsione … nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare – come nel caso in esame – ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, … si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine”.
Considerando pertanto che il destinatario del provvedimento di espulsione "è un cittadino straniero che da oltre 16 anni vive in Italia ove ha forti e stabili legami familiari, essendo coniugato ed avendo due figli minorenni di cui il primogenito ha circa 8 anni e l’ultima nata ha da poco compiuto un anno di vita"; il Giudice di Pace ha ritenuto che il provvedimento di espulsione impugnato fosse da considerarsi illegittimo in quanto emesso in violazione dell’art. 13, co. 2 bis, D.Lgs. n. 286/1998.
[ Leggi ] il testo del verbale di udienza gentilmente fornito dall’Avvocato Azzari