Sì al ricongiungimento per chi ha la protezione sussidiaria
ROMA - I rifugiati e i possessori del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (la nuova categoria prevista dal d.gls. 251//2/) hanno diritto al ricongiungimento familiare. Tale diritto è già riconosciuto ai rifugiati dall’art.29 del Testo unico sull’immigrazione, ma il ministero dell’Interno ha precisato, con una circolare del 5 marzo indirizzata alle prefetture (e quindi agli Sportelli unici), che deve essere esteso anche a chi gode della protezione sussidiaria. Questa viene riconosciuta, in base al decreto 251/2007, entrato in vigore il 19 gennaio scorso, quando non si hanno i requisiti per ottenere lo status di rifugiato ma si correrebbero ugualmente gravi rischi nel caso di ritorno al Paese d’origine.
Il diritto al ricongiungimento familiare è inoltre riconosciuto anche a chi ha il permesso per protezione umanitaria, prima della conversione del documento di soggiorno in protezione sussidiaria. La circolare del ministero ricorda anche che la conversione del permesso per motivi umanitari, rilasciato prima dell’entrata in vigore del decreto, quindi prima del 19 gennaio, può avvenire soltanto alla scadenza del permesso stesso.
I rifugiati possono chiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare in base all’art.29 del Testo unico sull’immigrazione e non devono dimostrare di avere un alloggio adeguato e un reddito sufficiente per il sostegno di se stessi e dei propri familiari. Tale “privilegio” non è invece riconosciuto, in materia di ricongiungimento familiari, a chi ottiene il permesso per protezione sussidiaria.