Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Pacchetto sicurezza - Costituzionalità e efficacia delle norme, meltingpot.org, 26/05/08

Pacchetto sicurezza - Costituzionalità e efficacia delle norme, meltingpot.org, 26/05/08

Pacchetto sicurezza - Costituzionalità e efficacia delle norme

Intervista all’Avv. Giovanni Palombarini

Sul "pacchetto sicurezza" proposto dal Governo abbiamo intervistato l’Avv. Giovanni Palombarini.
Emergono, un quadro precario rispetto alla costituzionalità dei provvedimenti presentati, così come molti dubbi rispetto alla loro reale efficacia.

La prima osservazione è generica e va al di là anche dello stesso “pacchetto sicurezza”. Riguarda tutti gli interventi, misure ed iniziative di questo genere: ancora una volta, se la vogliamo mettere in termini di efficienza e di conseguimento dei risultati, si è vittime, questo io ne sono convinto, di quella che veniva chiamata e che io continuo a chiamare “illusione repressiva”.
Cioè, si pensa che di fronte ad un fenomeno sociale di grosse dimensione, di poterlo governare in qualche modo, e non si sa bene da che parte prenderlo, perché l’approccio fino ad oggi è sempre stato abbastanza sbagliato e continua ad essere sbagliato.
Vi è l’illusione che, a fronte di questo tipo di difficoltà, individuando nuovi reati, aumentando le pene, mettendo aggravanti, allungando i tempi di detenzione nei centri di permanenza temporanea, cambiando il loro nome, si risolva il problema.
La verità è che nel nostro paese, già da qualche tempo, nel corso di questi ultimi 10 anni, è cresciuto e si è sviluppato un “diritto penale speciale”, un “diritto penale dello straniero”, che, lasciando perdere altre considerazioni di ordine costituzionale, o addirittura di tipo umanitario, guardandolo solo dal punto di vista dei risultati, non ha prodotto nessun risultato.
E adesso, dopo una campagna elettorale in cui si è giocata in maniera durissima la carta della sicurezza, spingendo sulla paura della gente, moltiplicandola, si pensa, anche per coerenza rispetto alle cose che si erano promesse agli elettori, di ampliare questi interventi di tipo penale, di tipo repressivo.
Io continuo a pensare che, anche solo con riferimento ai risultati, trascurando tutto il resto, che tutto questo non servirà proprio a niente. Cioè servirà nel senso che ci saranno sacrifici, ci saranno vicende personali dolorose, ci saranno violazioni di regole processuali, per cui una serie di persone ne avranno dei danni.

D: Parlavi di un diritto particolare per i migranti, con cui ci confrontiamo da molti anni: infatti non è una proposta nuova quella che è stata presentata con il decreto legge, cioè attiva da subito, dell’introduzione dell’aggravante di reato per gli stranieri irregolari. Che dire?

R: Questo è proprio l’esempio classico di violazione di un principio del diritto penale: il principio di eguaglianza.
I reati possono venir commessi dagli stranieri, possono essere commessi dagli italiani, ma un reato può esser commesso in concorso da due persone, un italiano ed un extracomunitario.
Per effetto di questa aggravante avverrà che queste due persone, che hanno commesso esattamente lo stesso reato, avranno due pene diverse. Cioè lo straniero avrà una pena più grave in considerazione della sua situazione personale, per il fatto cioè di essere straniero.
Con riferimento al bene colpito, la norma penale dovrebbe servire a dare una tutela forte a determinati valori, a determinati beni, a determinati interessi, nel nostro codice penale guarda alla vita, guarda all’integrità personale, guarda la proprietà e via discorrendo. In funzione della tutela di determinati beni, che non si sa come tutelare altrimenti, si ricorre all’estremo strumento della repressione penale, della configurazione del delitto in funzione della tutela di quel valore. Qui invece ci sono due persone che avranno due pene diverse, non in funzione dell’aggressione a quel bene che con il diritto penale si vuole difendere, ma in funzione del fatto che uno è italiano e uno è straniero. Questa è veramente una cosa, magari gradita all’opinione pubblica oggi prevalente, ma che ai giuristi ed altre persone ancora fa cascare le braccia.

D: Questo tipo di provvedimenti come si colloca nel quadro costituzionale?

R: Personalmente penso che non sia costituzionale, ma ovviamente la mia è un’affermazione individuale e generica.
Ciò significa che, nel momento in cui la norma verrà scritta ed entrerà in vigore, per arrivare ad un eventuale giudizio di incostituzionalità, bisognerà seguire una procedura che ormai credo sia nota a tutti, cioè, davanti ad un tribunale qualcuno, magari lo stesso giudice d’ufficio, solleverà il dubbio di costituzionalità di una simile aggravante, trasmetterà gli atti alla Corte Costituzionale, che poi deciderà.
E’ la Corte Costituzionale che, al momento opportuno, potrà dire se una norma ordinaria è costituzionale o no.
Personalmente credo sia incostituzionale.
Come sostanzialmente grossi dubbi di costituzionalità ci sono anche con riferimento a questa idea di introdurre il reato di immigrazione clandestina, il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato.
Anche qui si va a criminalizzare, a colpire, una condotta di chi arriva.
Ragionando in termini di principi giuridici, principi costituzionali, possiamo dire che si va a criminalizzare una condotta che non lede alcun diritto primario, alcun valore fondamentale della pubblica convivenza e che alla fin fine riguarda una condizione soggettiva di una determinata persona. Questo in linea di principio, tra l’altro la Corte Costituzionale ha più volte puntualizzato la necessità di fare attenzione al fatto che lo strumento penale non è uno strumento che in democrazia si può usare con disinvoltura, per fra fronte ad esigenze di tipo diverso che non siano di tutela strettamente penalistica di un bene che bisogna difendere, ed ha anche detto, a proposito delle pene, che queste devono avere una loro complessiva ragionevolezza. Tutto questo sembra essere dimenticato, quindi, anche con riferimento a questa norma, io credo si profileranno problemi di costituzionalità.
D’altro lato, con riguardo all’efficienza, se si guarda al risultato, perchè il ragionamento di molti è legato al fatto che “oggi ci sia da far fronte ad una emergenza”, credo che un reato di questo genere realisticamente non servirà a niente, perchè da determinati paesi, soprattutto dell’Africa e dell’Asia, si emigra verso l’Europa perchè non se ne può più, perchè bisogna difendere la propria vita, per l’esigenza di costruirsene un’altra per se e per i propri figli.
Chi arriva qua non ignora che sia genericamente proibito, ma al di là di questo, contro chi vuole arrivare in Europa, ci puoi mettere tutti i divieti che vuoi, ma tenterà sempre di arrivarci.
Arriverà come continuerà ad arrivare tanta gente, non solo nella famosa Lampedusa, ma anche in altri posti perchè inevitabilmente ci sono spostamenti determinati da ragioni strutturali che guardano assetti addirittura planetari. Cosa vuoi andare a raccontare nel Magreb o nei paesi a sud del Magreb? Non venite in Italia perchè in Italia c’è il reato? Penso che avvisi di questo genere, farebbero solo ridere, oppure non farebbero ridere, drammatizzerebbero una situazione difficile e non impedirebbero l’arrivo della gente.

D: Un’ultima battuta, quindi non servirebbe a niente

R: Penso che non servirebbero a niente con riferimento all’esigenza di governare il fenomeno, produrrebbe certamente una serie di risultati pesanti per la vita di tante persone. Tanto per dirne una le carceri sarebbero sovraffollate.

D: Infatti un altro dubbio riguardava proprio questo e cioè la praticabilità di un intervento di questo genere. Già abbiamo visto com’è difficile riuscire a “gestire” le violazioni dei provvedimenti di espulsione, che seguono gli accertamenti di irregolarità, figuriamoci se il solo fatto di essere presenti irregolarmente diventasse una questione penale...

R: Posso dire che i tribunali, sollecitati a trattare innanzitutto questo tipo di processi “di allarme sociale” come si suol dire, cioè i reati dei migranti, degli zingari e via discorrendo, già sono ingolfati, ed in assenza di qualunque ragionevole riforma che voglia assicurare un po’ di efficienza, io immagino che poi finirebbero per trascurare o trattare dopo le queste questioni relative ai reati di speculato, di corruzione, di concussione, i delitti di mafia, i delitti di camorra. Verranno intasati da una serie di processi di difficile gestione in una situazione che è già difficilissima da gestire. Torno a dire che in tanti tribunali non si sa come andare avanti, e le carceri si riempiranno. Qualcuno l’ha già detto: “costruiremo nuovi carceri”. Ma questa soluzione di tipo americano, a parte essere lontana, perchè anche per costruire le carceri ci vogliono progetti, denaro e via discorrendo, è poi fortemente discutibile sotto altri aspetti, anche di politica criminale.

D: Uno sguardo in fine all’Europa. Come è possibile dentro al quadro europeo immaginare l’applicazione di queste norme?

R: L’Europa ha un atteggiamento in realtà doppio, nel senso che, rispetto ad alcune cose si mettono in allarme altri paesi europei, giuristi europei, istituzioni europee, che vedono quello che sta avvenendo in Italia con grande preoccupazione. C’è un punto di vista attento dell’Europa, di organismi europei su quello che fa l’Italia, dal punto di vista del trattamento, dell’umanità del trattamento e della soluzione e soprattutto del rispetto di minoranze come quella del popolo rom.
Però contemporaneamente va detto che nei confronti dell’immigrazione extra-comunitaria l’Europa nel suo complesso, e quindi non solo l’Italia, ma nel loro insieme i paesi europei, non hanno affatto un punto di vista tenero ed anzi cercano di contenere e rendere difficili al massimo gli ingressi, con tutto quello che ne consegue, perché contenere gli ingressi poi richiede una serie di provvedimenti di carattere amministrativo, poliziesco e via discorrendo.

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