Una sentenza del TAR dell’Emilia Romagna, la numero 2343 del 6 giugno 2008 ha trattato un caso in cui la Questura di Bologna ha rifiutato il rilascio della carta di soggiorno ad un cittadino straniero regolarmente soggiornante da più di cinque anni, in possesso di un reddito adeguato e di tutti i requisiti previsti per il rilascio della carta di soggiorno.
La questura si era rifiutata di rilasciare la carta di soggiorno in quanto l’interessato, pur possedendo un passaporto della cui autenticità non si dubitava affatto, aveva esibito un passaporto scaduto, dichiarando che le autorità consolari del suo paese, per motivi non meglio precisati, non avevano ancora provveduto al rinnovo.
Secondo la Questura di Bologna, il passaporto deve essere stato regolarmente rinnovato per poter ricevere il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, ma analogo ragionamento, lo diciamo per completezza, è sempre stato fatto da tutte le questure, anche in relazione al normale rinnovo del permesso di soggiorno.
Si ritiene quindi che non basti esibire il passaporto, ma che questo debba anche essere stato regolarmente rinnovato dalle autorità del paese di provenienza, che sia quindi in corso di validità, per poter rinnovare il permesso di soggiorno o per poter passare dal permesso di soggiorno al permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.
In realtà, questo requisito della validità del passaporto non è previsto dalla legge. Il TAR dell’ Emilia Romagna, con la sentenza numero 2343 del 6 giugno 2008 ha confermato che la legge, il TU sull’Immigrazione, all’art 4, prevede che lo straniero debba esibire un documento in corso di validità nel momento in cui entra nel territorio italiano e richiede il primo permesso di soggiorno, mentre nessuna disposizione di legge prevede che questo documento debba essere rinnovato durante il soggiorno in Italia, quale condizione essenziale per rinnovare il titolo di soggiorno.
Questo per un motivo semplice: da un lato le motivazioni per cui le autorità di un determinato paese non rinnovano il passaporto possono essere varie ed hanno a che fare con rapporti col cittadino, legati per esempio alla legislazione ed alla prassi amministrativa di quel paese, che potrebbero non essere sempre connotate da democraticità e trasparenza. Andare a controllare i motivi per cui un cittadino straniero non è riuscito a rinnovare il passaporto per ragioni che potrebbero essere politiche piuttosto che legate all’adempimento degli obblighi militari o di altro genere, è praticamente impossibile per le autorità italiane. D’altro lato, il passaporto, una volta che è stato rilasciato ad un cittadino di qualsiasi paese del mondo, dalle autorità competenti, è un documento che viene riconosciuto come valido sul piano internazionale ai fini del riconoscimento di quel soggetto come cittadino di quel determinato paese, indipendentemente dal fatto che il documento venga rinnovato.
La validità del passaporto non è altro che un’autorizzazione amministrativa delle autorità competenti del paese di provenienza ad uscire dal territorio o a trattenersi all’estero, ma questo riguarda i rapporti tra il cittadino ed il paese da cui proviene.
Per quanto riguarda invece i rapporti con le autorità italiane, quel passaporto è considerato comunque valido, prova ne sia che, quando si tratta di espellere un cittadino straniero e di accompagnarlo coattivamente alla frontiera e consegnarlo alla polizia di frontiera del paese di provenienza, viene utilizzato pacificamente il passaporto scaduto senza necessità di ulteriori adempimenti o di rilascio dell’autorità consolari di ulteriori certificati o documenti di identità. La polizia di frontiera del paese di provenienza è obbligata a prendere in consegna quel cittadino identificandolo come proprio cittadino sulla base di quel passaporto anche se scaduto.
Finalmente una sentenza ha puntualizzato l’interpretazione della norma e ha chiarito che non si può più, almeno fino a quando non verrà contraddetta questa sentenza da un pronuncia della magistratura superiore, condizionare il rinnovo del permesso di soggiorno e men che meno il rilascio della carta di soggiorno alla validità del passaporto poiché, per la legge italiana, per la normativa sull’immigrazione, il passaporto, una volta che è stato speso in corso di validità al momento dell’ingresso, continua ad essere valido ai fini dell’identificazione e ai fini degli adempimenti sulla situazione di soggiorno, anche se, per ragioni più o meno chiare, le autorità del paese di provenienza non provvedono a rinnovarlo.