Il Decreto Legislativo n. 159 del 3 ottobre 2008, che modifica il Decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008 – “decreto procedure” -, in vigore a partire dal 5 novembre 2008, introduce alcune importanti novità, alcune di rilevanza fondamentale per chi fa domanda di protezione internazionale in Italia.
Obbligo di residenza
Una modifica all’art. 7 inserisce nel nostro ordinamento l’obbligo di residenza per il richiedente asilo e dà al Prefetto compente facoltà di stabilire il luogo dove il richiedente dovrà attendere la decisione in merito alla sua istanza. Non sono previsti ulteriori chiarimenti su questa disposizione, in particolare sul luogo in cui sarà stabilito l’obbligo di residenza.
Trattenimento
Il Decreto viene modificato agli art. 20 e 21, che definiscono i casi di accoglienza nei CARA e quelli di trattenimento nei CIE.
Viene annullata la differenza tra chi ha subito espulsioni di tipo amministrativo e chi di altro tipo, prevedendo il trattenimento nei CIE di tutti coloro che hanno ricevuto un provvedimento di espulsione, mentre prima delle modifiche coloro i quali hanno subito un’espulsione di tipo amministrativo, in sostanza per soggiorno irregolare sul territorio, erano inviati ai CARA e non potevano rimanere nei CPT.
Si tratta di una modifica importante perché, lo ricordiamo, non esistono canali di ingresso regolare in Italia, né per i migranti né per chi fugge da guerre e persecuzioni, pertanto l’ipotesi di trovarsi irregolari in Italia, con o senza decreto di espulsione, o di aver ricevuto un provvedimento di respingimento, è ipotesi tutt’altro che remota.
Anche coloro i quali, per esempio in seguito ad uno sbarco, siano destinatari di provvedimento di respingimento, saranno trattenuti nel CIE per tutta la durata della procedura.
La modifica di queste disposizioni ha effetti anche su un altro articolo del decreto che prevede tutele molto diverse in caso di diniego a seconda che sia stato disposto o meno il trattenimento.
Decisione
Le Commissioni territoriali hanno facoltà di accogliere l’istanza e riconoscere lo status di protezione internazionale oppure di rigettare l’istanza qualora non sussistano i requisiti, o di rigettare l’istanza per manifesta infondatezza, qualora risulti la palese insussistenza dei requisiti o che la domanda è stata presentata al scopo di ritardare o impedire un provvedimento di espulsione.
C’è da augurarsi che una Commissione, composta prevalentemente da membri della Prefettura o della Polizia di Stato, con nomina del Ministero dell’interno, non si lasci influenzare dalla dichiarazioni dei vari Ministri dell’Interno che si sono succeduti in questo paese e che hanno sempre criticato il diritto di asilo e definito i richiedenti come furbi migranti capaci di aggirare le leggi. Si auspica siano esaminate con attenzione le storie dei richiedenti e ciò che li ha spinti ad arrivare in un paese con loro così poco ospitale, anche se destinatari di provvedimenti di esplsione.
Effetto sospensivo del ricorso
I termini per la presentazione del ricorso vengono ridotti da 30 a 15 anche per chi è accolto nei CARA, misura prevista in precedenza solo per chi era trattenuto nei CPT, e rendono particolarmente difficile l’attivazione della procedura.
La proposizione del ricorso sospende l’efficacia del provvedimento di espulsione ma non ha effetto sospensivo il ricorso presentato contro il diniego di domanda ritenuta inammissibile, salvo richiesta di sospensiva presentata al tribunale competente.
Le modifiche introdotte al comma 8 dell’articolo 35 non eliminano ma in gran parte svuotano la garanzia del ricorso che in questi casi può essere efficace solo se prevede l’effetto sospensivo del provvedimento di espulsione. Infatti, l’effetto non sospensivo del ricorso è previsto per tutti coloro i quali siano accolti nei CARA per avere presentato domanda dopo avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera o per aver presentato domanda dopo essere stati fermati in condizioni di soggiorno irregolare (si esclude quindi esclusivamente l’ipotesi di invio ai CARA per accertamenti relativi all’identità) e per tutti coloro i quali siano trattenuti nei CIE. Il richiedente rimane per il tutto il tempo della procedura trattenuto presso i centri dove è ospitato. Non sono esplicitati limiti per il trattenimento.
Le modifiche relative al trattenimeto e al ricorso sono quelle che preoccupano maggiormente e sono basate su un assioma falso ma molto utilizzato nelle ultime settimane: il richiedente non in regola sta tentando di eludere la legge italiana in materia di immigrazione e pertanto ogni fase della procedura deve prevedere la massima restrizione possibile della sua libertà di movimento e inefficace il ricorso, trasformato da strumento di tutela effettiva a ostacolo alla possibilità di emanare rapidi provvedimenti di espulsione. Purtroppo i richiedenti asilo, come abbiamo scritto e documentato attraverso le loro storie, non hanno tempo di preparare il viaggio e chiedere visti; sbarcano sulle coste italiane e fanno parte di quella minoranza di migranti che arrivano attraverso il mare in sud Italia proprio perché appartengono spesso alle categorie più povere o per le quali è più difficile poter organizzare viaggi sicuri.
Ma ancor più grave, anche alla luce di recenti sentenze della Corte Europea in materia di espulsioni, è mantenere nell’ordinamento giuridico italiano la non effettività del ricorso, ampliandola a molte nuove categorie: chi fugge da persecuzione e morte e, secondo le Commissioni territoriali - esito piuttosto frequente -, non risulta credibile, correrà il pericolo di essere rispedito nella mani dei propri persecutori o in un paese dove rischia di subire torture e poi, da lì sì, potrà fare comodamente ricorso.
Elisabetta Ferri, progetto Melting pot