DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 2005
Annullamento straordinario a tutela dell'unita' dell'ordinamento, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400, della deliberazione del consiglio comunale di Genova n. 105 del 27 luglio 2004, in materia di elettorato attivo e passivo per gli immigrati. (GU n. 205 del 3-9-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visti gli articoli 19, 30, 38 e 49 dello statuto del comune di
Genova come modificati dalla deliberazione n. 105 in data 27 luglio
2004 del consiglio comunale di Genova, nelle parti in cui estendono
agli stranieri extracomunitari il diritto di elettorato attivo e
passivo per le elezioni comunali e per quelle circoscrizionali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione I del 16 marzo 2005, il cui testo e' allegato al
presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui
integralmente riprodotte;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
Decreta:
E' disposto l'annullamento, per illegittimita' e a tutela
dell'unita' dell'ordinamento, della deliberazione del consiglio
comunale di Genova n. 105 del 27 luglio 2004, nella parte in cui
dispone la modifica degli articoli 19, 30, 38 e 49 dello statuto del
comune di Genova.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 11 Interno, foglio n. 59