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Articolo 6
Ciascuna Parte si impegna con riserva delle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 1, a concedere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali ad ogni residente straniero, a condizione che questi soddisfi alle stesse condizioni di quelle prescritte per i cittadini ed inoltre che abbia risieduto legalmente ed abitualmente nello Stato in questione nei cinque anni precedenti le elezioni. Uno Stato contraente può tuttavia dichiarare all’atto di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione che intende limitare l’applicazione del paragrafo 1 al solo diritto di voto.
Articolo 7
Ciascuna parte può, unilateralmente o nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali, stipulare che le condizioni di residenza specificate all’articolo 6 possono essere soddisfatte da un periodo di residenza più breve.
Articolo 8
Ciascuna Parte fa in modo che i residenti stranieri possano avere accesso alle informazioni riguardanti i loro diritti ed i loro obblighi nell’ambito della vita pubblica e locale.
Articolo 9
In caso di guerra o di altri pericoli pubblici che minacciano la vita della Nazione, i diritti concessi ai residenti stranieri in conformità con la parte I possono essere soggetti a limitazioni supplementari, rigorosamente nella misura in cui ciò sia richiesto dalla situazione, ed a condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi della Parte derivanti dal diritto internazionale.
Il diritto ammesso dall’articolo3.a. che comporta doveri e responsabilità, può essere assoggettato a determinate formalità, condizioni, limitazioni o sanzioni previste dalla legge, che rappresentano in una società democratica provvedimenti necessari per la sicurezza nazionale, l’integrità pubblica o la sicurezza pubblica, nonché per la tutela dell’ordine e la prevenzione dei reati, la tutela della salute e della morale , la protezione della reputazione e dei diritti altrui, nonché per impedire la divulgazione di informazioni riservate o garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.
Il diritto ammesso dall’articolo 3.b. piò essere oggetto solo delle limitazioni che, essendo previste dalla legge, rappresentano misure necessarie in una società democratica ai fini della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, della difesa e dell’ordine pubblico e della prevenzione dei reati, nonché della tutela della salute o della morale e della protezione dei diritti e delle libertà altrui. Ogni provvedimento adottato in attuazione del presente articolo deve essere notificato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa che ne informerà le altre Parti. Questa stessa procedura si applica anche quando tali misure vengono abrogate.
Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata nel senso di limitare o di pregiudicare i diritti che potrebbero essere riconosciuti in conformità con le leggi di ogni Parte o in base ad ogni altro trattato di cui è Parte.
Articolo 10
Ciascuna Parte informa il Segretario Generale del Consiglio d’Europa di ogni disposizione legislativa o di ogni altra misura adottata dalle autorità competenti sul suo territorio relativa agli impegni da essa sottoscritti in base ai termini della presente Convenzione.