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1. La tortura è un crimine contro l’umanità, così definito tanto dal diritto internazionale consuetudinario quanto dal diritto internazionale pattizio. La proibizione categorica della tortura, a partire dal 1948, anno della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, è elemento costitutivo del diritto internazionale dei diritti umani. La definizione di tortura presente all’articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984 corrisponde a quanto era già parte del patrimonio giuridico della comunità internazionale. È l’unica definizione completa presente nel diritto internazionale e qualifica in modo inequivocabile il delitto come delitto proprio, vale a dire come delitto che può essere commesso esclusivamente da una definita categoria di soggetti, in questo caso i pubblici ufficiali. È vero che nello Statuto della Corte Penale Internazionale vi si trova una definizione più leggera, ma se si guarda ai lavori preparatori si scopre che lì si rinvia al diritto internazionale generale ed è comunque interesse della Corte occuparsi dei crimini commessi con la responsabilità degli Stati e non invece di criminalità comune
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