CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della II Commissione permanente (Giustizia)
seduta del 3 ottobre 2006
Introduzione nell'ordinamento di disposizioni penali in materia di tortura. C. 915 Pecorella, C. 1206 Forgione, C. 1279 Suppa e C. 1272 De Zulueta. (Seguito dell'esame e rinvio).La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 13 settembre 2006.
Pino PISICCHIO, presidente e relatore, comunica che le commissioni I, III e V hanno espresso il parere di competenza sul testo unificato risultante dagli emendamenti approvati. Mentre la III Commissione ha espresso parere favorevole senza alcuna osservazione o condizione, le Commissioni I e V hanno apposto, rispettivamente, una osservazione ed una condizione al loro parere favorevole. In particolare, la I Commissione ha rilevato che la definizione di reato di tortura recata dal testo unificato potrebbe presentare profili di criticità in riferimento al principio di determinatezza della fattispecie penale. A tale proposito nel parere si osserva che la definizione della nozione di tortura contenuta nella Convenzione ONU del 1984 appare essere più restrittiva di quella recata dal testo unificato, in quanto, al contrario di quanto previsto da questo, nella Convenzione è meglio specificato l'evento determinato dalla condotta. Tale evento si concretizzerebbe in dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, inflitti intenzionalmente ad una persona. La I Commissione, pertanto, invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di definire in termini più specifici la condotta delittuosa. Ritenendo che possa essere accolto l'invito della I Commissione, presenta quindi l'emendamento 1.20 (vedi allegato), diretto a specificare che la condotta del delitto di tortura debba consistere nel sottoporre, con violenze o minacce gravi, una persona a sofferenze fisiche o mentali. Rileva tuttavia che l'esigenza di garantire una maggiore determinatezza della fattispecie penale potrebbe realizzarsi anche caratterizzando in maniera più chiara l'evento, precisando, ad esempio, che il dolore e le sofferenze debbano essere gravi.
Avverte, inoltre, che la V Commissione, rilevata la carenza di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ha posto come condizione al proprio parere favorevole la soppressione dell'articolo 2 avente ad oggetto l'istituzione del fondo per le vittime dei reati di tortura. Al fine di recepire tale parere, presenta l'emendamento 2.20 (vedi allegato), diretto a sopprimere l'articolo 2.
Giuseppe CONSOLO (AN) ed Enrico BUEMI (RosanelPugno) dichiarano di condividere la scelta del relatore di specificare meglio gli elementi della condotta del reato di tortura.
Edmondo CIRIELLI (AN) osserva che le perplessità da lui più volte espresse sulla palese incostituzionalità del testo unificato in esame sono state condivise, almeno in parte, dalla Commissione Affari costituzionali. Ritiene che sia condivisibile la scelta del relatore di recepire il parere di tale Commissione conferendo determinatezza agli elementi della condotta attraverso nozioni giuridiche, quali la violenza e la minaccia, già conosciute dal codice penale. Rimane, invece, l'incostituzionalità delle disposizioni relative alla pena prevista per il reato di tortura. Si tratta di pene irragionevoli, in quanto appaiono essere eccessive, specialmente nel minimo, sia rispetto alla effettiva gravità della fattispecie che si intende punire, sia in relazione ad altre figure di reato, quali, ad esempio, le lesioni gravi o gravissime, la violenza sessuale o l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Osserva che la previsione di pene non corrispondenti alla effettiva gravità della condotta illecita determina necessariamente la violazione del principio costituzionale della rieducatività della pena.
Federico PALOMBA (IdV) dichiara di condividere la scelta del relatore di meglio specificare ulteriormente gli elementi della condotta del reato di tortura. Tuttavia, al fine di evitare equivoci interpretativi, invita il relatore a riformulare il suo emendamento in maniera tale da chiarire che il requisito della gravità si riferisce alle minacce e non anche alle violenze.
Gaetano PECORELLA (FI) ritiene che il requisito della gravità debba riferirsi all'evento piuttosto che alla condotta, in quanto la nozione di tortura si incentra, come ribadito dalla stessa Convenzione dell'ONU del 1984, proprio nella gravità delle sofferenze determinate da condotte che, considerate in astratto, potrebbero non concretizzarsi in violenze o minacce gravi.
Giuseppe CONSOLO (AN), al fine di evitare lacune normative, ritiene che il requisito della gravità possa riferirsi sia alla condotta che all'evento.
Nino MORMINO (FI) ritiene che le preoccupazioni espresse dal deputato Pecorella possano essere superate approvando al contempo l'emendamento del relatore ed un ulteriore emendamento diretto a specificare che il dolore e le sofferenze inflitte debbano essere «forti», così come espressamente previsto dalla Convenzione di New York del 1984.
Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ritiene che la nozione di dolore e sofferenza forte possa suscitare perplessità sotto il profilo del principio di determinatezza della fattispecie penale. Considerato che dal dibattito sono emerse due diverse soluzioni al problema della determinatezza della fattispecie del delitto di tortura, l'una incentrata sulla condotta e l'altra sull'evento, ritiene opportuno consentire alla Commissione di affrontare tali diverse soluzioni attraverso l'esame di emendamenti. Fissa, pertanto, alle ore 13 di mercoledì 4 ottobre prossimo il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti al testo unificato in esame, che abbiano ad oggetto in particolare gli elementi del delitto di tortura. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
ALLEGATO
Introduzione nell'ordinamento di disposizioni penali in materia di tortura. C. 915 Pecorella, C. 1206 Forgione, C. 1279 Suppa e C. 1272 De Zulueta.
EMENDAMENTI
Art. 1.
Al comma 1, capoverso «articolo 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «sottoponga una persona» con le seguenti: «, con violenze o minacce gravi, infligga ad una persona».
1. 20.Il Relatore.
Art. 2.
Sopprimerlo.
2. 20.Il Relatore.
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CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della II Commissione permanente Giustizia
II Commissione - Resoconto di mercoledì 4 ottobre 2006
Introduzione nell'ordinamento di disposizioni penali in materia di tortura.
C. 915 Pecorella, C. 1206 Forgione, C. 1279 Suppa e C. 1272 De Zulueta.
(Seguito dell'esame e conclusione)
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 3 ottobre 2006.
Pino PISICCHIO, presidente, relatore, avverte che sono stati presentati ulteriori emendamenti, il termine per la cui presentazione è stato riaperto a seguito dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva (vedi allegato 3).
Giulia BONGIORNO (AN), in assenza di ragioni d'urgenza dettate dalla programmazione dei lavori dell'Assemblea, chiede una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti, anche in considerazione della loro incidenza sulla formulazione della fattispecie penale, a seguito del parere reso dalla Commissione Affari costituzionali.
Enrico BUEMI (RosanelPugno) concorda con la collega Bongiorno, ritenendo che vi siano ancora margini di incertezza in seno alla Commissione, come dimostra il dibattito di ieri.
Pino PISICCHIO, presidente, relatore, sottolinea che la materia è già stata ampiamente trattata dalla Commissione, oltre che nella precedente legislatura, e che comunque la Commissione sarà presto chiamata ad affrontare un impegnativo calendario. Considera che sia ormai assolutamente chiara a tutti la questione centrale relativa al rapporto tra condotta ed evento in relazione alla definizione della fattispecie penale.
Edmondo CIRIELLI (AN) invita comunque a discuterne ulteriormente nel corso dell'esame degli emendamenti.
Gaetano PECORELLA (FI), richiamandosi all'opzione prospettata dal presidente della Commissione tra condotta ed evento, evidenzia come il parere della Commissione Affari costituzionali si rifaccia prevalentemente al secondo nella parte motiva ed alla prima nell'osservazione finale. Giudica tuttavia prioritariamente riferibile all'evento la questione relativa al principio di tassatività. Insiste sulla forma libera che dovrebbe caratterizzare il reato di tortura, come è del resto desumibile sulla base dell'esperienza storica. La forma vincolata ha il difetto di escludere le condotte non prevedibili e di riproporre la questione sulla singolarità ovvero la pluralità degli atti che configurerebbero la condotta stessa. Conclude rilevando l'opportunità di orientarsi sull'evento e quindi sulla sofferenza inflitta.
Paolo GAMBESCIA (Ulivo), osservando la tendenziale omogeneità degli emendamenti, sulla scorta del parere della Commissione Affari costituzionali, invita a concludere la discussione ed a passare all'esame degli stessi.
Giuseppe CONSOLO (AN) rileva la sostanziale coincidenza delle proposte emendative degli onorevoli Cirielli e Mormino con quelle delle onorevoli Suppa e Samperi. Pur comprendendo le preoccupazioni del collega Pecorella, ritiene che la Commissione abbia maturato un proprio orientamento e debba dunque procedere speditamente in tal senso.
Nino MORMINO (FI), associandosi alle richieste di concludere la discussione, manifesta perplessità sull'emendamento proposto dall'onorevole Pecorella che introduce tautologicamente nel testo la tortura.
Edmondo CIRIELLI (AN) e Nino MORMINO (FI) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 1.22 delle onorevoli Suppa e Samperi, ritirando i propri emendamenti 1.26 e 1.27.
Carolina LUSSANA (LNP), alla luce del lavoro svolto nella precedente legislatura, comprende le ragioni dell'emendamento del collega Pecorella. Manifesta attenzione, tuttavia, verso l'emendamento del Governo, anche per il richiamo all'intenzionalità.
Manlio CONTENTO (AN), apprezzando l'emendamento del Governo quale contributo all'esame del provvedimento, ne suggerisce comunque il ritiro, ove non rivesta un prioritario carattere politico.
Giulia BONGIORNO (AN) contesta la formulazione dell'emendamento 1.50 del Governo, che - richiamando l'intenzionalità - sembrerebbe lasciare immaginare la possibilità che la tortura sia anche colposa.
Gino CAPOTOSTI (Pop-Udeur) condivide l'emendamento 1.21 Pecorella, dovendosi individuare una nuova fattispecie distinta rispetto a quelle già previste.
Il sottosegretario Luigi LI GOTTI chiarisce che l'emendamento governativo vuole essere un contributo all'esame parlamentare, suscitato dalle osservazioni della Commissione Affari costituzionali e dai successivi rilievi dell'onorevole Pecorella.
Gaetano PECORELLA (FI) esprime il suo assoluto dissenso rispetto all'emendamento 1.22, segnalando che in molti casi - come il procurato patimento della sete e della fame - vi è tortura senza la compresenza di violenze o minacce, almeno sul piano giuridico. Ribadisce la sua contrarietà a vincolare la condotta del reato di tortura che a suo avviso, diversamente da quanto opinato dall'onorevole Mormino, ha una sua chiara ed univoca percezione.
Carolina LUSSANA (LNP) richiamandosi al testo della Convenzione delle Nazioni Unite del 1984, prospetta l'eventualità di una riformulazione dell'emendamento dell'onorevole Pecorella.
Rosa SUPPA (Ulivo), lamentando che la Commissione ripeta una discussione già svolta, sottolinea l'esigenza nuova di corrispondere al parere reso dalla Commissione Affari costituzionali al fine di precisare i termini della condotta, mentre l'emendamento dell'onorevole Pecorella riporta la questione al punto di partenza.
Nino MORMINO (FI) ribadisce il rischio di introdurre una norma di troppo ampia portata. Condivide l'indicazione della Commissione Affari costituzionali in merito alla condotta ed invoca un limite rispetto a formulazioni che altrimenti sarebbero generiche e condurrebbero a situazioni paradossali. L'elevata conseguenza sanzionatoria conferma la straordinarietà del reato di tortura. Quanto all'emendamento del Governo, ritiene che allontanerebbe ulteriormente il testo dal parere reso.
Edmondo CIRIELLI (AN) conferma il sostegno all'emendamento che ha sottoscritto, opponendosi a quello presentato dall'onorevole Pecorella.
Enrico BUEMI (RosanelPugno) richiama la specificità del reato di tortura.
Pino PISICCHIO, presidente, relatore, precisando i termini della scelta che risulta prioritaria tra l'emendamento Pecorella e quello Suppa ed altri, si rimette alla Commissione.
Carolina LUSSANA (LNP), nel ritirare i suoi emendamenti, si dichiara favorevole all'emendamento 1.22 Suppa e altri, che sottoscrive.
Marilena SAMPERI (Ulivo) presenta un subemendamento all'emendamento 1.22 volto a sostituire le violenze e le minacce con atti e trattamenti, chiedendo all'onorevole Pecorella se tale formula più aspecifica possa venire incontro alle ragioni da lui espresse.
Gaetano PECORELLA (FI) si dichiara assolutamente favorevole alla soluzione avanzata dalla collega Samperi. Rammenta che la Convenzione considera la tortura come un reato a forma libera e invita a riflettere sul fatto che non si sta inventando un reato nuovo, ma tentando di attuare meglio il dettato internazionale.
Francesco FORGIONE (RC-SE) segnala di aver presentato un subemendamento all'emendamento 1.22 che potrebbe conciliare le diverse esigenze emerse nella discussione.
Il sottosegretario Luigi LI GOTTI ritira l'emendamento 1.50 del Governo, invitando comunque la Commissione ad evitare la cristallizzazione della condotta, associandosi alle considerazioni svolte dall'onorevole Pecorella.
Edmondo CIRIELLI (AN) ribadisce l'opportunità di precisare i termini della condotta, preferendo, tuttavia, ove prevalesse l'opzione opposta, la formulazione dell'emendamento dell'onorevole Pecorella.
Sebastiano NERI (Misto-MpA), rammaricandosi per non aver partecipato alle fasi precedenti dell'esame del provvedimento, concorda con il collega Pecorella e con il rappresentante del Governo sull'ipotesi di reato a forma libera. Altrimenti, si escluderebbero più fattispecie rispetto a quelle che vi si includerebbero. Dichiara, pertanto, di sottoscrivere il subemendamento Samperi.
Francesco FORGIONE (RC-SE) ritira il suo subemendamento e sottoscrive quello Samperi.
Gaetano PECORELLA (FI) e Francesco Saverio ROMANO (UDC) dichiarano di sottoscrivere il subemendamento Samperi.
Pino PISICCHIO, presidente, relatore, dichiara di rimettersi alla Commissione in ordine agli emendamenti ed al subemendamento presentati.
Il sottosegretario Luigi LI GOTTI dichiara di rimettersi alla Commissione in ordine agli emendamenti ed al subemendamento presentati
La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento 0.1.22.1 Samperi ed approva l'emendamento 1.22 Suppa ed altri.
Pino PISICCHIO, presidente, relatore, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.22 Suppa ed altri, non saranno posti in votazione gli emendamenti 1.21 Pecorella, 1.20 del relatore e 1.25 Suppa e Samperi.
La Commissione approva l'emendamento del relatore 2.20 e delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Pisicchio, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge C. 915 ed abbinate, così come modificato dagli emendamenti approvati. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Pino PISICCHIO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
ALLEGATO 3
Introduzione nell'ordinamento di disposizioni penali in materia di tortura (C. 915 Pecorella, C. 1206 Forgione, C. 1279 Suppa e C. 1272 De Zulueta).
EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
ART. 1.
Al comma 1, sostituire le parole da: chiunque a: mentali con le parole: chiunque intenzionalmente sottoponga una persona ad atti o trattamenti che ne ledano l'integrità fisica o mentale.
1. 50.Il Governo.
Al comma 1, dopo la parola: chiunque aggiungere le parole: mediante violenze o minacce gravi.
1. 27.Cirielli, Mormino.
Subemendamenti all'emendamento 1.22.
Sostituire le parole: violenze o minacce gravi con le seguenti: atti o trattamenti.
0. 1. 22. 2.Samperi.
Dopo la parola: sofferenze inserire: atti e trattamenti che ledano l'integrità.
0. 1. 22. 1.Forgione.
Al comma 1 sostituire le parole da: sottoponga a: mentali con le seguenti: con violenze o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali.
1. 22.Suppa, Samperi.
Al comma 1 sostituire le parole da: sottoponga alla parola: mentali con le seguenti: infligge ad una persona una tortura fisica o mentale, sottoponendola a patimenti disumani o a sofferenze gravi.
1. 21.Pecorella.
Al comma 1, capoverso «articolo 613-bis», primo comma, sostituire le parole: sottoponga una persona con le seguenti: , con violenze o minacce gravi, infligga intenzionalmente ad una persona sofferenze fisiche o mentali.
1. 23.Lussana.
Al comma 1, capoverso «articolo 613-bis», primo comma, sostituire le parole da: sottoponga una persona a: mentali con le seguenti: , con violenze o minacce gravi, infligga ad una persona gravi sofferenze fisiche o mentali.
1. 24.Lussana.
Al comma 1, capoverso «articolo 613-bis», primo comma, sostituire le parole:
sottoponga una persona con le seguenti: , con violenze o minacce gravi, infligga ad una persona.
1. 20Il Relatore.
Al comma 1, dopo le parole: ...sottoponga una persona a... inserire la seguente: forti.
* 1. 26.Cirielli, Mormino.
Al comma 1 dopo le parole: una persona a inserire la seguente: forti.
1. 25.Suppa, Samperi.
ART. 2.
Sopprimerlo.
2. 20. Il Relatore.