Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator "Norme in materia di asilo e protezione umanitaria" (primo firmatario on. Iovene)

"Norme in materia di asilo e protezione umanitaria" (primo firmatario on. Iovene)

SENATO DELLA REPUBBLICA———– XIV LEGISLATURA ———–BOZZAN. 1038DISEGNO DI LEGGEd’iniziativa del senatore IOVENE———Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo———–Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge che oggi presentiamo, colmando una lacuna del nostroordinamento da tempo avvertita, disciplina organicamente la complessa materia della tutelagiuridica e dell’assistenza dei richiedenti asilo e dei rifugiati.Il rilievo, politico e costituzionale, del disegno di legge è noto ed evidente. La legge organica deldiritto di asilo, secondo Costituzione e secondo Convenzione, in una visione unitaria, rappresental’adempimento di un dovere morale verso tutti coloro che nel mondo soffrono persecuzioni,compressioni e limitazioni dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Carta delleNazioni Unite ratificata ai sensi della legge 17 agosto 1957, n. 848.Il riconoscimento del diritto d’asilo, in ambito internazionale, trova fondamento nellaConvenzione di Ginevra del 1951 e nella Convenzione di Dublino del 1990, sulla determinazionedella competenza dello Stato per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Statimembri della Comunità europea, rese esecutive in Italia, rispettivamente, ai sensi della legge 24luglio 1954, n. 722, e 23 dicembre 1992, n. 523.Costituiscono, inoltre, atti rilevanti ai fini della disciplina del diritto d’asilo, il Manuale sulleprocedure per la determinazione dello stato di rifugiato, adottato dall’Alto Commissariato delleNazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) nel 1979, la risoluzione del Consiglio dell’Unione europeadel 20 giugno 1995 sulle “Garanzie minime per le procedure di asilo”, la Conclusione n. 24 sullariunificazione familiare, adottata dal Comitato esecutivo dell’ACNUR nel 1981 e la risoluzione delParlamento europeo sulla “Risoluzione del Consiglio dell’Unione europea sulle garanzie minimeper le procedure di asilo” del 14 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunitàeuropee n. C362 del 2 dicembre 1996.Le Convenzioni debbono, infine, essere coordinate con la Convenzione europea per lasalvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 14 novembre 1950,con la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’asilo territoriale adottata con risoluzione2.312 (XXII) del 14 dicembre 1967, con la Dichiarazione del Consiglio d’Europa sull’asiloterritoriale e con la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia approvata all’Assembleagenerale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989.Nelle fonti internazionali il diritto di asilo ha come contenuto essenziale l’accoglienza dellostraniero che sia stato costretto dal Governo del proprio paese ad abbandonare la sua terra e arifugiarsi in un altro paese.L’articolo 1 della Convenzione di Ginevra indica i motivi per i quali sorge il diritto allo status dirifugiato, mentre, secondo l’articolo 32 della medesima Convenzione, il diritto all’asilo comportal’espresso divieto di espulsione del rifugiato che risieda regolarmente nel territorio di uno degli Staticontraenti, se non per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, ma con la garanzia dipoter far valere anche in quest’ultimo caso le proprie ragioni e di avere un congruo periodo ditempo per la ricerca di un paese in cui essere ammesso.La sezione C dell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra prevede, poi, tassativamente le ipotesiin cui cessa la condizione di rifugiato. La Convenzione di Dublino stabilisce, invece, le procedureper la determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di asilo.La materia dell’asilo e della protezione dei diritti dei cittadini di paesi terzi è stata di recente“comunitarizzata”, a seguito delle modifiche introdotte con il Trattato di Amsterdam, del 2 ottobre1997, ratificato ai sensi della legge 16 giugno 1998, n. 209, secondo un processo che si realizzeràgradualmente nel corso di un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dal 1º maggio 1999.Gli organismi europei stanno dunque procedendo alla elaborazione di una normativa di caratterecomunitario; nel corso dell’anno 2000 sono state presentate dalla Commissione europea dueproposte di direttive, riguardanti rispettivamente le procedure applicabili negli Stati membri per laconcessione e la revoca dello status di rifugiato e la protezione temporanea degli sfollati, che nonsono ancora state approvate in via definitiva. Anche a questi orientamenti comunitari si ispira ilpresente disegno di legge.In Italia il diritto d’asilo trova fondamento nel principio di cui all’articolo 10, terzo comma, dellaCostituzione, il quale sancisce per lo straniero cui sia impedito nel suo paese l’effettivo eserciziodelle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana il diritto di asilo nel territorio dellaRepubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.Il precetto costituzionale non ha conosciuto finora nell’ordinamento italiano una specificaattuazione.La Corte di cassazione ha comunque affermato, con la sentenza n. 4674 del 26 maggio 1997, chesecondo l’opinione attualmente pressochè pacifica l’articolo 10, comma terzo, della Costituzioneattribuisce direttamente allo straniero che si trovi nella situazione descritta dalla norma un vero eproprio diritto soggettivo all’ottenimento dell’asilo, anche in mancanza di una legge che, del dirittostesso, specifichi le condizioni di esercizio e le modalità di godimento.Chiarisce, inoltre, la Corte che “come è stato osservato in dottrina, il carattere precettivo e laconseguente immediata operatività della disposizione costituzionale sono da ricondurre al fatto cheessa, seppure in una parte necessita di disposizioni legislative di attuazione, delinea con sufficientechiarezza e precisione la fattispecie che fa sorgere in capo allo straniero il diritto di asilo,individuando nell’impedimento all’esercizio delle libertà democratiche la causa di giustificazionedel diritto ed indicando l’effettività quale criterio di accertamento della situazione ipotizzata”.Con la medesima sentenza la Corte ha inoltre escluso l’applicazione della disciplina contenutanell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato.L’esclusione dell’applicazione di tale normativa al diritto d’asilo risiede in primo luogo, secondola Corte, nella mancata coincidenza tra la categoria degli aventi diritto all’asilo e quella dei rifugiati,essendo quest’ultima meno ampia rispetto alla prima. In secondo luogo la Cassazione chiarisce chela Convenzione di Ginevra, i cui princìpi sono recepiti dalla legge n. 39 del 1990, non prevede unvero e proprio diritto di asilo dei rifugiati politici.Dal riconoscimento del diritto di asilo come diritto soggettivo perfetto al quale non è applicabilela normativa concernente lo status di rifugiato consegue, come rileva la medesima Corte, che “lecontroversie che riguardano il riconoscimento di tale diritto rientrano nella giurisdizionedell’autorità giudiziaria ordinaria”.Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato ulteriore conferma nella sentenza n. 907 del 17dicembre 1999 delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione.La non perfetta coincidenza tra la figura del rifugiato definita dalle convenzioni internazionali equella desumibile dal testo costituzionale si è registrata, peraltro, anche nell’ordinamento francese,nel quale, fino all’introduzione nel 1998 di una nuova disciplina, la figura del combattente dellalibertà, riconosciuta dal 4º paragrafo della Costituzione francese, non era coincidente con quella di“rifugiato” propria del diritto internazionale. Nel 1998 è stata approvata una nuova legge in materiadi ingresso e soggiorno degli stranieri – la legge n. 98-349 dell’11 maggio 1998 – che modificandola precedente legge del 1952, ha riconosciuto due forme di asilo: l’“asilo costituzionale” e l’“asiloterritoriale”. L’istituto dell’asilo territoriale ricomprende anche gli stranieri che, pur se nonriconoscibili come rifugiati, non possono comunque ritornare nel paese di origine a cagione di rischidella loro vita o sicurezza personale.Onorevoli colleghi, la legge sul diritto di asilo costituisce attuazione dei valori di libertà, diinviolabilità e di rispetto della persona, a prescindere dalla razza, dalla lingua, dal sesso, dallaconfessione religiosa, dall’etnia, dalle condizioni sociali ed economiche.Questi valori non appartengono a nessuna parte politica, ma rappresentano la condizione e ilfondamento della democrazia, nella quale tutti ci riconosciamo e per la quale è sorta la nostraRepubblica.DISEGNO DI LEGGECapo IPRINCIPI GENERALIArt. 1.(Protezione della persona)1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale allecondizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell’articolo 10 della Costituzionee in armonia con le convenzioni o accordi internazionali a cui l’Italia aderisce, nonchè nel rispettodella normativa comunitaria in materia.Capo IIASILOArt. 2.(Titolari del diritto di asilo)1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:a) allo straniero o all’apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dallaConvenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva ai sensidella legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dalprotocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e resoesecutivo ai sensi della legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal paesedel quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non vogliaavvalersi della protezione di tale paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motividi razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale oetnico ovvero per le sue opinioni politiche;b) allo straniero o all’apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del paesedel quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell’effettiva necessitàdi salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale paesedanni alla propria vita o sicurezza o libertà personale o gli è impedito l’effettivo esercizio dellelibertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all’articolo 1, paragrafo F), dellaConvenzione di Ginevra, il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separatoe al figlio minore non coniugato del rifugiato, nonchè alla persona stabilmente convivente con ilrifugiato legalmente separato o non coniugato.3. Nella presente legge, con il termine di “rifugiato” si intende qualsiasi straniero o apolide cuisia stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto.Art. 3.(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo)1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affariesteri e dell’interno, è costituita la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, diseguito denominata “Commissione centrale”, alla quale è affidato il compito di esaminare edecidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge, sulla permanenza ocessazione dell’asilo e su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dallapresente legge e dal suo regolamento di attuazione. La Commissione centrale ha sede presso ilMinistero dell’interno e, in ogni caso, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e divalutazione.2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un prefetto. La nomina apresidente della Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. Icomponenti della Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissionemedesima.3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute rispettivamente da un dirigentedella Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri conqualifica non inferiore a consigliere d’ambasciata e da un dirigente del Ministero dell’interno conqualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente articolodevono comunque tenere conto degli atti adottati dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per irifugiati (ACNUR), dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea, con particolare riguardo aicriteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e allecondizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.4. Ciascuna delle tre sezioni di cui al comma 3 è composta da un dirigente della Presidenza delConsiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere dilegazione, da un dirigente del Ministero dell’interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato conqualifica di primo dirigente, e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani, designatodal Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna amministrazione interessata designa un membrosupplente per ogni componente della Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri designaun supplente per l’esperto in materia di diritti civili ed umani. In caso di parità di voti prevale ladecisione assunta con il voto del presidente. Le sezioni possono deliberare con la partecipazione ditre componenti. Quando se ne ravvisa la necessità, una o più sezioni della Commissione centralepossono svolgere attività in sede locale con il supporto amministrativo della prefettura competenteper territorio. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionariodell’amministrazione civile dell’interno con qualifica non inferiore a viceprefetto aggiunto.5. Alle sedute delle sezioni può partecipare un rappresentante dell’ACNUR, con funzioniconsultive.6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può istituireulteriori sezioni qualora il consiglio di presidenza di cui al comma 10 ne rilevi motivatamentel’esigenza, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.7. Con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, ai sensi dell’articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, di concerto con iMinistri degli affari esteri, dell’interno e dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinarele modalità di organizzazione della Commissione centrale e delle sezioni, anche con riferimento agliadempimenti derivanti dal contenzioso, l’assegnazione di personale, i collegamenti di carattereinternazionale relativi alle attività della Commissione medesima, nonchè le indennità di funzione,spettanti ai sensi dei contratti collettivi vigenti, ai presidenti e ai componenti della stessa. Con lostesso regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità per l’attuazione dei progetti di collaborazionedi cui all’articolo 4, comma 3. Il regolamento non deve determinare nuovi o maggiori oneri per ilbilancio dello Stato.8. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale è messo a disposizione dalladirezione generale dei servizi civili del Ministero dell’interno, che assicura i compiti di segreteriadella Commissione medesima.9. Il presidente e tutti gli altri membri della Commissione centrale e gli altri funzionari designatia presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di comando o distacco dalleamministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nell’incarico e per lo stesso periodo nonpossono ricoprire cariche elettive.10. Nell’ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di presidenza, composto daipresidenti delle singole sezioni e dal presidente della Commissione, che lo presiede. Possonopartecipare al consiglio di presidenza, su invito del presidente della Commissione e con funzioneconsultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui al comma 4 e unrappresentante dell’ACNUR. Il consiglio di presidenza all’inizio di ciascun anno stabilisce le lineedirettive da osservare nella valutazione delle domande di asilo nonchè i criteri di massima per ilfunzionamento delle sezioni, di cui coordina le attività, determinando le modalità ed i mezzioccorrenti ad assicurare l’aggiornamento dei componenti della Commissione centrale, dei delegatidi cui al comma 11 e del personale assegnato, entro i limiti delle risorse finanziarie messe adisposizione dal Ministero dell’interno.11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento del pre-esame di cuiall’articolo 6 ad almeno due funzionari di ciascuna prefettura secondo i criteri e le modalitàtemporali nonchè territoriali determinati in relazione alle effettive necessità.12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Commissione centrale trasmetteal Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell’interno una relazionesull’attività svolta dalla Commissione nell’anno precedente, formulando eventuali proposte nellematerie di competenza. Entro il mese di giugno il Governo trasmette al Parlamento copia di talerelazione con le proprie osservazioni. Le competenti Commissioni parlamentari esaminano ildocumento entro trenta giorni dalla sua ricezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprioparere.Art. 4.(Presentazione della domanda di asilo)1. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell’ingresso nel territorio delloStato, ovvero alla questura del luogo di dimora.2. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 3, ed all’articolo 12, comma 6,del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sullacondizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel caso in cui lostraniero presenti, all’arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea di nazionalità italianaabbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia difrontiera.3. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzatadall’autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utileper una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a basedella domanda medesima, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile aconfermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha ildiritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositiprestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e suidiritti e sulle facoltà di cui può disporre, nonchè di richiedere l’assistenza di un avvocato di suafiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l’assistenza di persona a conoscenza dellalingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso inambito internazionale. I rappresentanti dell’ACNUR sono ammessi ai posti di frontiera e inquestura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Aglistessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritticivili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con leamministrazioni pubbliche interessate. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda ledonne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un’assistenza adeguata e specifica da parte dipersonale appartenente al loro sesso. Le stesse debbono essere informate di tale facoltà.4. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il dirigente dell’ufficio di poliziadi frontiera che riceve la domanda stessa, una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensidell’articolo 6, autorizza lo straniero all’ingresso nel territorio della Repubblica, con l’obbligo distabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presentelegge nel territorio dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente perterritorio. La domanda è trasmessa con l’allegata documentazione alla Commissione centrale e incopia alla questura.5. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione delladocumentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall’autorità che l’ha ricevuta ovverocopia del verbale.6. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e indicare ildomicilio. L’autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica dellaveridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.7. Al richiedente asilo sono consentiti l’ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio delloStato fino al trentesimo giorno successivo alla notifica della decisione sulla sua domanda da partedella Commissione centrale, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10.8. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di riconoscimento o di viaggio dicui è in possesso lo straniero, rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copiaautenticata del passaporto o documento trattenuto.9. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi checostituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo cheper i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiornoper richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare di cui all’articolo 2.Art. 5.(Minori non accompagnati richiedenti asilo)1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di annidiciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro il quarto grado, di età non inferiore agli annidiciotto, ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria.2. Qualora la domanda d’asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l’autorità che lariceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunaleper i minorenni territorialmente competente ai fini dell’adozione dei provvedimenti necessari. Iltutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione delprocedimento. Il pre-esame di cui all’articolo 6 è limitato all’individuazione dello Stato competenteper l’esame della domanda.3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato richiedente asilosino all’eventuale riconoscimento allo stesso del diritto di asilo.Art. 6.(Pre-esame della domanda)1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell’articolo 4, comma 3, è soggetta ad un pre-esame,volto ad accertare preliminarmente se l’Italia sia lo Stato competente per l’esame della domanda inapplicazione delle convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se ladomanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente articolo e, in caso affermativo, se ladomanda sia non manifestamente infondata ai sensi del comma 5.2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, nei due giorni successivi alla presentazionedella domanda, presso i posti di frontiera o presso le questure individuati dal decreto del Ministrodell’interno di cui all’articolo 14, comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame è uno deidelegati di cui all’articolo 3, comma 11, che si avvale di un funzionario di polizia di frontiera o diun funzionario della questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire unrappresentante dell’ACNUR o, su indicazione di quest’ultimo, uno degli appartenenti alleorganizzazioni non governative di cui all’articolo 4, comma 3. Il delegato della Commissionecentrale comunica tempestivamente all’ACNUR o alla organizzazione dallo stesso indicata l’iniziodel pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata presso posti di frontiera o presso questurenon indicati nel predetto decreto del Ministro dell’interno, il funzionario di polizia avvia,immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento del preesame.3. Al richiedente asilo non è consentito l’ingresso o la libera circolazione nel territorio nazionaleper il tempo necessario allo svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbia altro titolo e salvoquanto stabilito al comma 10. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste dall’articolo 14,commi 1 e 2.4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della Commissione centrale,sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della Commissione stessa, qualora ilrichiedente:a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito allaConvenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda diasilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transitoattraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace ocontro l’umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune sempre che nonricorrano le condizioni previste dall’articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale e dalterzo comma dell’articolo 8 del codice penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e aiprincipi delle Nazioni Unite, come previsto dall’articolo 1, paragrafo F), lettera c), dellaConvenzione di Ginevra;d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un tribunale internazionaleistituito in applicazione di accordi internazionali cui l’Italia aderisce;e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche non definitiva, per unodei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale o risulti pericoloso per lasicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicatedall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3agosto 1988, n. 327, ovvero dall’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituitodall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero qualora sia stata applicata anche invia provvisoria una delle misure di cui all’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successivemodificazioni;f) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di reiezione della domandadevono essere ponderate l’attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e lagravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di reiezione.5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della Commissione centrale dicui all’articolo 3, comma 10, quando, tenuto conto degli atti dell’Unione europea, anche nonvincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della medesima Commissione centrale e sentito,ove necessario, un membro del consiglio di presidenza sempre della Commissione centrale, risultiin particolare che:a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo, aisensi della presente legge;b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del tuttoinconsistenti, generici e privi di sostanza;c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria o inverosimile;d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo,successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine dievitare l’adozione di tale provvedimento.6. La domanda è comunque ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata, nel caso in cuiper il richiedente asilo sussista l’impossibilità di essere riammesso nello Stato di provenienza o ilpericolo di un pregiudizio per la vita o per la libertà personale o il pericolo di incorrere intrattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbeessere esposto ad analoghe situazioni di pericolo.7. I provvedimenti che dichiarano l’inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda ocon cui si decide di attribuire all’Italia l’esame della domanda o di chiedere il trasferimento delladomanda ad altro Stato sono adottati dal delegato della Commissione centrale con atto scritto emotivato e consegnato entro ventiquattro ore all’interessato unitamente ad una traduzione in linguaa lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, nonchè all’ACNUR.8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l’esame della stessa, ai sensidell’articolo 7, quando il delegato della Commissione abbia rilevato che l’Italia sia lo Statocompetente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata. Nel caso in cui ildelegato della Commissione consideri che vi siano elementi validi per ritenere che l’Italia non sia loStato competente per l’esame della domanda, la domanda viene trasmessa all’Unità Dublino delMinistero dell’interno. In tale caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorionazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di determinazionedello Stato competente, ai sensi della convenzione sulla determinazione dello Stato competente perl’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, fattaa Dublino il 15 giugno 1990, resa esecutiva ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523. Perquanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 4 e 6 dell’articolo 4 dellapresente legge. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza delladomanda, il funzionario di frontiera provvede al respingimento immediato o il questoreall’esecuzione dell’espulsione, disposta dal prefetto, del richiedente asilo, ove questi non abbia altrotitolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso, qualora dall’attoscritto e motivato di cui al comma 7 risulti verificata almeno una delle seguenti condizioni:a) risulti da precedenti accertamenti la falsità della identità e della cittadinanza dichiarata aifini della domanda di asilo;b) il richiedente abbia presentato la domanda di asilo dopo la convalida del trattenimento in uncentro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell’articolo 14 del citato testo unico di cuial decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;c) il richiedente asilo presti espressamente il suo consenso.9. Il regolamento di cui all’articolo 3, comma 7, definisce le modalità di comunicazione alrichiedente, in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo,delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso. Negli altri casi ilfunzionario di frontiera o il questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specialedisponibile dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 13 del presentearticolo, ovvero, qualora questo sia già stato disposto ai sensi del comma 10, la sua prosecuzione,chiedendo comunque entro quarantotto ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunalein composizione monocratica. Il giudice valuta nel provvedimento di convalida anche la legittimitàed il merito della decisione negativa del delegato della Commissione. In quanto applicabili, siosservano le disposizioni dell’articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286. In caso di convalida del provvedimento si procede alla reiezione immediata oall’espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell’interessato, qualora ricorrano lecondizioni previste dal comma 1 dell’articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso ricorso per cassazione.La presentazione del ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento. In caso di mancataconvalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.10. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla presentazione dellastessa o il delegato della Commissione ritenga che il procedimento non possa concludersi entro taleperiodo ovvero ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari,nonchè nelle more dell’allontanamento dal territorio dello Stato del richiedente, il questore o ildirigente del posto di frontiera possono disporre il trattenimento del richiedente, ove non abbia altrotitolo per l’ingresso o il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo neicentri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui al comma 13. Per il trattenimento si seguono,in quanto applicabili, le procedure previste dall’articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del citato testo unicodi cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.11. In caso di mancata convalida, da parte del giudice, del provvedimento di trattenimentoadottato dal questore o di scadenza dei termini previsti dal comma 5 dell’articolo 14 del citato testounico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al richiedente asilo ed ai suoi familiari èconcesso permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, oveabbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove sono autorizzati asoggiornare, dal cui territorio hanno l’obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione dellacompetente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è esteso anche ai casi in cuiil richiedente asilo e i suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto unproprio domicilio. L’autorità di pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare lareperibilità del richiedente asilo fino al compimento del termine stabilito. L’allontanamentoarbitrario dal territorio comunale determina il trattenimento dell’interessato nella sezione specialedel centro di permanenza di cui al comma 10 con le modalità indicate nel medesimo comma.12. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 650 del codice penale, in caso di allontanamentoarbitrario dal centro di permanenza ovvero dal domicilio eletto si intende che l’interessato abbiarinunciato alla domanda di asilo.13. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all’articolo 14,comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sezioni specialiper i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del centro e con ogni possibileagevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestionedelle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell’interno diconcerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.14. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti asilo che nonconsenta l’espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla domanda nè l’avvio degli stessialle sezioni speciali dei centri di permanenza di cui al comma 13, nè il ricovero presso le strutturepreviste dall’articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, equalora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti misure al fine digarantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il prefetto competente per territorio puòesercitare le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29dicembre 1995, n. 563, e relative disposizioni di attuazione, realizzando, ove necessario, struttureprovvisorie di ricovero. Per il trattenimento dei richiedenti asilo nelle predette strutture provvisoriedi accoglienza si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall’articolo 14, commi 3, 4,5 e 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.Art. 7.(Esame della domanda di asilo)1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tal fine valuta:a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d’ufficio;b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;c) l’effettiva situazione socio-politica in cui si trova il paese di origine da cui si è allontanato lostraniero nonchè ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della suafamiglia prima dell’allontanamento;d) l’eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritticivili ed umani.2. Qualora il richiedente asilo abbia chiesto di essere sentito, l’audizione da parte dellaCommissione centrale costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento diriconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senzagiustificato motivo alla data fissata per l’audizione.3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase delprocedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minorerichiedente.4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momentodella domanda di aver subito violenza, la Commissione centrale può disporre la designazione dipersonale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idoneaassistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l’eventuale presenza dello stessopersonale durante l’audizione del richiedente. L’audizione può essere sospesa o esclusa qualora siaritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.5. Il richiedente asilo ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Oveoccorra, la Commissione nomina un interprete.6. Durante l’audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.7. L’audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazioneacquisita dalla Commissione o prodotta dall’interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sedee l’eventuale documentazione prodotta durante l’audizione.8. L’audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con lapartecipazione di almeno due membri della competente sezione.9. L’esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri dellaCommissione centrale nonchè, ove presenti, del delegato dell’ACNUR e della persona che assiste lostraniero.10. Al termine dell’audizione, la Commissione centrale rilascia allo straniero copia autenticatadel verbale dell’audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione,alla Commissione centrale.11. Qualora la Commissione centrale non pervenga alla decisione sulla domanda di asilo entro seimesi dalla sua presentazione, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativafino alla conclusione della procedura di riconoscimento.Art. 8.(Decisione sulla domanda di asilo)1. Al termine dell’istruttoria la Commissione centrale adotta una delle seguenti decisioni:a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presentelegge;b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla leggeovvero ricorrano le condizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell’articolo 6;c) adotta il provvedimento di temporanea impossibilità al rimpatrio di cui all’articolo 9.2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione laCommissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte ledichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la suaimpugnazione.3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro trenta giorni dalla audizione, condecisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che laCommissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dell’istruttoria.4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e deldispositivo nonchè della indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere, nella linguautilizzata durante l’audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l’obbligo per l’interessato di lasciare ilterritorio nazionale entro trenta giorni dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo asoggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma1. A tal fine la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica delprovvedimento e all’intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in caso di mancatorispetto dell’obbligo di cui al presente comma, dispone l’espulsione dell’interessato conaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.6. Il Ministero dell’interno, in collaborazione con l’ACNUR, la Croce Rossa Italiana o conorganizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi di rientroin patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.Art. 9.(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio)1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per ilriconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dallacompetente rappresentanza diplomatica, l’inopportunità del rinvio del richiedente nel paese diorigine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, può decidere chesussiste l’impossibilità temporanea al rimpatrio.2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo ad una autorizzazione alsoggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio,rinnovabile per lo stesso periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza dellecondizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto. Trascorsi cinque anni dalrilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio dellacarta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all’articolo 15 per lo straniero che abbiaottenuto il riconoscimento del diritto d’asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cuiall’articolo 16.3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità,verificatisi in paesi non appartenenti all’Unione europea, siano state adottate misure straordinarie diaccoglienza temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possonorichiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo.A tal fine si procede al pre-esame della domanda presentata dagli interessati alla questuracompetente per territorio con le modalità previste dall’articolo 6. Ai richiedenti che non abbianoottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, ilprovvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2.Art. 10.(Ricorsi)1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento del diritto diasilo può essere presentato ricorso al tribunale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Ilricorso è presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione delprovvedimento e consente all’interessato e ai suoi familiari di cui all’articolo 2, comma 2, inpossesso del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di richiedere il prolungamento di validitàdi detto permesso per richiesta di asilo, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezzadello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quantoapplicabili, le norme previste dalla Sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro II del codice diprocedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l’interrogatorio del ricorrente el’assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissionecentrale, la quale ha l’obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia di tutti gliatti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e può, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato,fare depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione, ognicontrodeduzione.3. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questuracompetente che ne consegna una copia all’interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiornoed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, osservando leprescrizioni per il viaggio e per la presentazione all’ufficio di polizia di frontiera.4. In caso di mancato rispetto dell’obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, ilprefetto dispone l’espulsione dell’interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo dellaforza pubblica.5. L’eventuale appello deve essere proposto a pena di decadenza, entro trenta giorni dallaconsegna della sentenza ai sensi del comma 3. L’appello non sospende l’esecuzione della decisionedella Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4. La sospensionedell’esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e4 può essere chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello,con istanza motivata. Il presidente del tribunale si pronuncia sull’istanza di sospensione entroquindici giorni dal deposito del ricorso.6. La sentenza che accoglie il ricorso dichiara espressamente che sussistono le circostanzeindicate nell’articolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo e sostituisce a tutti gli effettil’analoga decisione della Commissione centrale.7. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esentida ogni imposta o tributo.Art. 11.(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio)1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di asilo un appositocertificato, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 7. Il certificato èconsegnato all’interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della decisione.2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può richiedere al questore dellaprovincia in cui dimora un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, chedeve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli estremidella decisione adottata dalla Commissione centrale.3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimentodel diritto di asilo e del permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio delladurata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Lecaratteristiche e la validità del documento di viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamentodi cui all’articolo 3, comma 7, in conformità alle convenzioni internazionali a cui l’Italia aderisce.4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di uncertificato di riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento diviaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.Art. 12.(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio)1. L’interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede allaCommissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione diaccertamento della permanenza del diritto di asilo, con le modalità previste dal regolamento di cuiall’articolo 3, comma 7. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole allapermanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui allavigente normativa in materia di immigrazione.Art. 13.(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di soggiorno)1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza delle condizioni per ilriconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagliarticoli 7, 8 e 10.2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono più le condizioni che hannodeterminato il riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano le condizioni previstedall’articolo 1 della Convenzione di Ginevra, dichiara la estinzione del diritto di asilo e ne dàimmediata comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione all’interessato.3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore competente nelcaso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o disicurezza dello Stato o qualora l’interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso disoggiorno è altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data in cuil’interessato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la estinzione deldiritto di asilo.4. A seguito dell’accertamento in ordine alla estinzione del diritto di asilo e della revoca delrelativo permesso di soggiorno, lo straniero può richiedere di continuare a soggiornare nel territorionazionale, purchè ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingressoe soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso il questore rilascia all’interessato il corrispondentepermesso di soggiorno o la carta di soggiorno.5. Contro la decisione che accerta l’insussistenza dei presupposti per continuare a godere deldiritto di asilo è ammesso ricorso al tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Ilricorso deve essere notificato entro trenta giorni dalla notifica della decisione negativa.6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 del presente articolo si osservano le disposizionidi cui dall’articolo 10. Il permesso di soggiorno concesso ai sensi del predetto articolo 10 consenteal ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di espressa rinuncia al diritto diasilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza necessità di espressa pronuncia dellaCommissione centrale.8. Il Ministero dell’interno, in collaborazione con l’ACNUR o con organizzazioni umanitariespecializzate, può predisporre programmi di rientro in patria degli stranieri che non siano più titolaridel diritto di asilo.Capo IIIMISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONEArt. 14.(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo)1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministrodell’interno, con proprio decreto, individua i posti di frontiera e le questure presso cui è statoregistrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l’istituzione dipunti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere, ai sensi del comma 2, ilrichiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame di cui all’articolo6. I suddetti punti di accoglienza dovranno essere organizzati in modo tale da prevedere strutture diospitalità separate per i richiedenti asilo e gli altri immigrati. Con lo stesso decreto sono stabilite lemodalità per l’acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per dettaaccoglienza, qualora non risultino già disponibili o non sia possibile riadattare locali già esistenti.2. Durante la fase di pre-esame di cui all’articolo 6, il richiedente asilo deve ricevere le cureambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionalecon oneri a carico del Ministero dell’interno, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio, ilvitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura si protrae per più di dodiciore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito diidonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed i minori debbonoessere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre dirittodi effettuare, con onere a carico del Ministero dell’interno, una comunicazione telefonica in Italia eduna all’estero. Per le predette attività di assistenza nonchè per quelle di sostegno e di informazionegarantite ai richiedenti asilo nella fase di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentatain frontiera, le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 5, del citato testo unico di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In caso di presentazione dell’istanzain questura e qualora risulti impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiareed assistere adeguatamente il richiedente asilo nella stessa questura o in locali appositamentepredisposti ai sensi del comma 1, lo stesso può essere accompagnato nel centro di accoglienza di cuiall’articolo 40, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,con oneri a carico dello Stato e fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6, comma 3.3. Nei casi eccezionali previsti dall’articolo 6, comma 14, le misure di accoglienza e i relativiinterventi di assistenza possono, durante la fase del pre-esame, essere attuati ai sensi del decretolegge30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relativedisposizioni di attuazione.4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato il proprio domicilio a norma dell’articolo 4,comma 6, è tenuto a fornire, a richiesta, l’assistenza e l’accoglienza immediata. Il successivomantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato all’accertamento dello stato dibisogno da parte del comune. L’assistenza e l’accoglienza sono garantite per un periodo comunquenon superiore alla durata del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo incluso il temponecessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.5. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire l’assistenza e l’accoglienza dicui al comma 3, può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o organismiinternazionali umanitari dotati di idonee strutture.6. Il Ministero dell’interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per l’accoglienza, ivicompresi gli oneri per l’eventuale assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deveincludere l’alloggio e il vitto, per l’ammontare giornaliero pro capite determinato con ilregolamento di cui all’articolo 16, comma 1, il trasporto del richiedente con il mezzo più economicoper l’audizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dell’articolo 7, comma 2,nonchè l’alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge l’audizione.7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurategratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, con oneri acarico del Ministero dell’interno.Art. 15.(Diritti del titolare del diritto di asilo)1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitariahanno diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimicasi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l’integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sulterritorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dall’articolo 16.3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studioalle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all’articolo 16, comma 1, lemodalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia,nonchè la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli distudio italiani.4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano inmateria di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l’iscrizione adalbi professionali, e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla leggeai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio delloStato.5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia diprevidenza e di assistenza sociale nonchè di assistenza sanitaria.6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai familiari ricongiuntiche hanno diritto all’asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.Art. 16.(Misure di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati)1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente delConsiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi dell’articolo 17, comma3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza,di assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonchè le norme occorrenti per ilcoordinamento ed il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti locali edelle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altreassociazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso regolamento. Per l’attuazione di taliprogrammi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero deirifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza edintegrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo giornaliero di prima assistenzaper un periodo massimo di centottanta giorni, il cui importo è determinato con il regolamento di cuial comma 1, ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza.3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al comma 1, definiscono, invia diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civilied umani, progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimentodell’autosufficienza economica nonchè l’attivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventualiservizi di assistenza.4. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo dopo aver compiutocinquanta anni di età, allo stesso si applicano, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, ledisposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68.5. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini dell’applicazione delle disposizioni vigentiin materia di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare.6. Le prefetture dispongono contributi finanziari per il rimpatrio volontario dei rifugiati e delleloro famiglie, secondo le modalità individuate con il regolamento di cui al comma 1.7. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo sono a carico del bilancio del Ministerodell’interno.Capo IVDISPOSIZIONI FINALIArt. 17.(Disposizioni transitorie)1. L’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 febbraio 1990, n. 39, il regolamento in materia di riconoscimento dello status di rifugiato,di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, e il regolamento inmateria di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato, di cui al decreto del Ministrodell’interno 24 luglio 1990, n. 237, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore delregolamento di cui all’articolo 3, comma 7, della presente legge.2. I procedimenti amministrativi per l’esame della domanda di asilo instaurati alla data di entratain vigore della presente legge rimangono disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale datasempre che si tratti di norme più favorevoli al richiedente.3. Il decreto del Ministro dell’interno, emanato ai sensi dell’articolo 14, comma 1, indica itermini e le modalità per l’effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza provvisori,opportunamente sorvegliati, destinati ad ospitare i richiedenti asilo durante la fase del pre-esame.Fino alla data di entrata in funzione di tali punti di accoglienza non si fa luogo al pre-esame delledomande di asilo e ogni domanda di asilo è inoltrata alla Commissione centrale dalle competentiquesture secondo la medesima procedura prevista prima della data di entrata in vigore della presentelegge per le domande di riconoscimento dello status di rifugiato.Art. 18.(Disposizioni finanziarie)1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 27.125 milioni di euro perl’anno 2006 e a 14.970.250 euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006 - 2008, nell’ambitodell’unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo utilizzando l’accantonamentorelativo al Ministero dell’interno. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze é autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

 

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