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Modifiche articolo 18 nel Ddl contro lo sfruttamento lavoratori, asgi.it, 29/11/06

Modifiche articolo 18 nel Ddl contro lo sfruttamento lavoratori

Nota dell'ASGI in merito al disegno di legge sul contrasto al fenomeno dello sfruttamento della manodopera di stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale

Il testo del documento

Modifiche art.18: nota dell'A.S.G.I.


Le modifiche in tema di art.18 relative al permesso di soggiorno dei lavoratori migranti in condizione di sfruttamento destano notevoli perplessità, in quanto:

l’art.18 così come è attualmente configurato consente già l’applicazione a situazioni di “grave sfruttamento” lavorativo e non solo sessuale, proprio perché la norma non ne specifica la tipologia. La ragione fondamentale della sua scarsissima applicazione va ricercata non solo nella generale difficile applicazione dell’art.18 anche nelle ipotesi di sfruttamento sessuale, ad esempio in relazione al percorso sociale (cioè in assenza di denuncia), la cui applicazione a macchia di leopardo sul territorio nazionale è ben nota, ma anche perché presupposto dell’art.18 è la commissione di un reato o meglio di una serie di reati: oltre ai delitti di cui all’art 3 L.1958/75 ( in tema di prostituzione) sono previsti infatti quelli compresi nell’art.380 del codice di proc. pen. relativi all’obbligatorietà dell’arresto in flagranza. Inoltre la norma fa esplicito riferimento allo scopo del permesso, rilasciato per consentire allo straniero di “sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell’organizzazione criminale“. Per quanto il termine “organizzazione” non vada riferito a fattispecie specifiche del reato di associazione per delinquere, è però evidente che implica un concetto quantomeno di collegamento di persone in modo più o meno organico. Gli elementi indicati impediscono una applicazione sostanziale a gravi ipotesi di sfruttamento lavorativo proprio perché in tali casi la situazione è spesso determinata dal comportamento di un soggetto solo o comunque non di una “organizzazione”, ed inoltre spesso non sussistono i reati di cui all’art.380 c.p.

In sostanza la nuova dizione normativa rischia di non apportare nella realtà alcuna modifica realmente efficace proprio perché non ne tocca quelli che appaiono i principali ostacoli. L’allargamento della fascia dei reati nell’ambito dei quali porre l’applicazione dell’art.18 sarebbe dunque quanto mai opportuno come, ad es., la previsione tra di essi del reato di cui all’art.12 5° comma T.U., relativo alla fattispecie di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato “al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero”.

Mentre per superare l’ambito del termine organizzazione potrebbe, ad esempio, essere inserito nel comma 1 la dizione “……per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell’organizzazione criminale o di soggetti autori del grave sfruttamento".

Nota a cura dell'avv. Lorenzo Trucco - presidente ASGI
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