Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator C. 528 – Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Commissione giustizia della camera, 13/12/06 Testo risultante dall’approvazione degli emendamenti

C. 528 – Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Commissione giustizia della camera, 13/12/06 Testo risultante dall’approvazione degli emendamenti

 

C. 528 – Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

Testo risultante dall’approvazione degli emendamenti

Art. 1.

(Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena).

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1. Al quarto comma dell’articolo 147 del codice penale sono premesse le seguenti parole: "Salvo i casi previsti dal primo comma, numero 3,".

Art. 2.

(Misure cautelari).

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1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; tuttavia, nell'ipotesi in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, può essere disposta la custodia cautelare presso case-famiglia protette. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando l'imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni».

2. All'articolo 285, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «istituto di custodia» sono inserite le seguenti: «o, in caso di madre con prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, presso una casa-famiglia protetta».

3. Dopo l'articolo 285 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 285-bis. (Custodia cautelare in casa-famiglia protetta). 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare è una madre con prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, ovvero un padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, in luogo della custodia cautelare presso gli istituti penitenziari, dispone la custodia presso le case-famiglia protette».

Art. 3.

(Ricovero del minore).

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1. Dopo l'articolo 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

      «Art. 30-quinquies. (Ricovero ospedaliero di minore). 1. In caso di invio al pronto soccorso o di ricovero in una struttura ospedaliera di minore affidato alla madre detenuta, quest'ultima deve essere autorizzata, con provvedimento da adottare con urgenza, ad accompagnare il figlio nonché a soggiornare presso la struttura ospedaliera per tutto il periodo del ricovero.

      2. In ipotesi di necessità ed urgenza il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dal direttore dell'istituto penitenziario e successivamente convalidato dal magistrato competente».

Art. 4.

(Detenzione domiciliare).

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1. Al comma 1 dell'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse.

 

Art. 5.

(Case-famiglia protette).

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1. Dopo l'articolo 47-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

      «Art. 47-septies. (Detenzione in case-famiglia protette). 1. Le madri di prole di età non superiore ad anni dieci e con la stessa convivente espiano la pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette».

2. Dopo l'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 67-bis (Case-famiglia protette). 1. Le case famiglia-protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella previsione di strumenti di controllo da adottare, tengano conto principalmente delle esigenze psico-fisiche dei minori».

3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Ministro della solidarietà sociale, della sanità e delle politiche per la famiglia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito il regime di funzionamento delle case-famiglia protette che deve ispirarsi ai seguenti criteri: presenza di personale specializzato in materia di infanzia; prevalenza dell’aspetto trattamentale e di salute; formazione specialistica degli operatori penitenziari che lavorano in tali strutture; previsione di un ambiente interno che tenga conto principalmente dell’interesse del minore e del rapporto genitore figlio; previsione di strumenti di controllo compatibili con la prevalente esigenza di tutela del minore."

 

Art. 6

(Strutture per le case-famiglia protette)

1. Al fine della concreta applicazione delle norme di cui al precedente articolo 5, il Ministro della giustizia, di concerto con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 5, comma 3, individua le strutture idonee ad ospitare le case-famiglia protette nei vari comuni nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse.

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